Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12756 del 06/06/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12756 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

SENTENZA

sul ricorso 17533-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –

2014
1259

contro

FALLIMENTO BALSAMO SRL in persona del Curatore
fallimentare pro tempore,

elettivamente domiciliato

in ROMA VIA DEI GANDOLFI 6, presso lo studio
dell’avvocato COCCO ILARIA, rappresentato e difeso
dall’avvocato NITRATO IZZO SERGIO giusta delega a

Data pubblicazione: 06/06/2014

margine;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 70/2007 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 15/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

NAPOLITANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udienza del 02/04/2014 dal Consigliere Dott. LUCIO

Svolgimento del processo

R.G.N.
17533/2008

A seguito di processo verbale di constatazione ad opera dell’Ufficio Napoli 4
(cui poi è subentrato l’Ufficio Napoli 3) dell’Agenzia delle Entrate, lo stesso
Ufficio notificò alla società F.11i Balsamo S.r.l. avviso di recupero di credito
d’imposta ritenuto indebitamente utilizzato in compensazione nel periodo dal

8 della L. n. 388/2000.
La contestazione riguardava l’indebita inclusione nel costo degli investimenti
agevolati di fatture per l’importo complessivo di un miliardo di lire per la
realizzazione – su area detenuta in locazione con contratto avente scadenza al
31.9.2005 e con espressa previsione che tutte le migliorie ed innovazioni
apportate al suolo dalla conduttrice restassero a totale beneficio del locatoredi un impianto di stoccaggio provvisorio, cernita e trasformazione di rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi su piattaforma di cemento.
La società impugnò l’avviso di recupero dinanzi alla CTP di Napoli che,
accogliendo le tesi difensive dell’Amministrazione finanziaria, rigettò il
ricorso.
Proposto appello dalla società, lo stesso fu accolto dalla CTR della Campania
con sentenza n. 70/46/07 depositata il 15 maggio 2007, essenzialmente
ritenendo l’illegittimità dell’avviso di recupero per contrasto con il disposto
dell’art. 3 (1° e 2° comma) della L. n. 212/2000, evidenziando altresì che la
società, con ulteriori documenti, aveva provato l’intervenuto acquisto
dell’area sulla quale insiste il succitato impianto con atto pubblico registrato
il 5 giugno 2006.

3

30.11.2001 al 20.8.2003, di cui la società aveva beneficiato ai sensi dell’art.

Avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione
affidato a due motivi. La società resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata
per omessa, insufficiente ed illogica motivazione su fatti controversi e decisivi

comma del D. Lgs. n. 546/1992, osservando che le argomentazioni svolte
dalla sentenza impugnata, incentrate sulla pretesa violazione delle
disposizioni di cui all’art. 3 1° e 2° comma della L. n. 212/2000 (Statuto dei
diritti del contribuente), oltre che manifestamente infondate nel merito,
sarebbero, da un lato, assolutamente ininfluenti in relazione all’oggetto della
controversia, essendo in contestazione tra le parti la riconducibilità o meno
degli investimenti realizzati all’art. 8 della L. n. 388/2000, mentre
reciprocamente la sentenza viziata sarebbe viziata dall’omesso o comunque
insufficiente esame dei fatti controversi e decisivi della causa, rappresentati
dalla sussistenza dei requisiti prescritti dal succitata art. 8 della L. n. 388/2000
al fine della fruizione del credito d’imposta.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Essendo ancora applicabile, ratione temporis, l’art. 366 bis c.p.c., essendo la
sentenza impugnata stata pubblicata il 15.5.2007, va ritenuta l’inammissibilità
del motivo in quanto privo della formulazione del c.d. quesito di fatto,
essendo l’illustrazione del motivo priva del c.d. momento di sintesi.
L’inammissibilità va, infatti, dichiarata, secondo la giurisprudenza di questa
Corte (cfr., tra le molte, Cass. civ. sez. V 18 novembre 2011, n. 24255; Cass.
civ. sez. lav. 25 febbraio 2009, n. 4556) quand’anche l’indicazione del fatto
decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura,
4

della causa, in relazione all’art. 360 1° comma n. 5 c.p.c. ed all’art. 62 1°

avuto riguardo alla ratio sottesa alla disposizione sopra indicata, volta a porre
la Corte in condizione di poter comprendere, dalla lettura del solo quesito,
quale sia l’errore commesso dal giudice di merito.
2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce il vizio di violazione
falsa applicazione dell’art. 8 della L. n. 388/2000 in relazione agli artt. 67, 68,

all’art. 360 1° comma n. 3 c.p.c. ed all’art. 62 del D. Lgs. n. 546/1992.
La questione attiene alla valutazione della strumentalità delle spese sostenute
per la realizzazione dell’impianto all’area (bene immobile) al tempo della
fruizione del credito d’imposta detenuta in locazione dalla società F.11i
Balsamo,

difettando, nella fattispecie, secondo la ricorrente, per

l’affermazione del requisito della strumentalità per la spettanza del credito
d’imposta, il requisito dell’autonomia funzionale.
2.1. Detto motivo, a giudizio della Corte, va rigettato.
Esso si conclude, infatti, con un quesito di diritto che, piuttosto che generico o
astratto come eccepito dalla difesa di parte controricorrente, si articola su
riferimenti fattuali che appaiono contraddetti dalle risultanze processuali
acquisite nei gradi di merito.
Invero, premesso che la contestazione del pvc attiene all’indebita
utilizzazione del credito d’imposta ex art. 8 della L. n. 388/2000 con
riferimento alla spesa complessiva di un miliardo di lire per la realizzazione
dell’intero impianto di stoccaggio provvisorio, cernita e trasformazione di
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, quantunque realizzato su
piattaforma di cemento, e che le spese in questione sono state classificate in
bilancio come “immobilizzazioni materiali”, risulta inconferente con la
fattispecie dedotta in lite la formulazione del conclusivo quesito di diritto, che
5

74 e 75 del TUIR (vecchia numerazione) e dell’art. 934 c.c. in relazione

13SME DA REGISTIt AZIONE
Al ‘iENSII DEI, o ;,.R. 2(,14/1986
N. 131 TAís. ALL. B. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA
si pone in riferimento a dati fattuali diversi, quali l’impossibilità di rimozione

della pedana di cemento che accede al suolo allora detenuto in locazione e la
classificazione di dette spese tra le “immobilizzazioni immateriali”

che ne

avrebbe giustificato, sul piano fiscale, la qualificazione come spese relative a
più esercizi, deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio e,

comma della L. n. 388/2000 per investimenti in aree svantaggiate.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna, secondo soccombenza,
dell’Amministrazione finanziaria, alla rifusione in favore della società
controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate
come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione in
favore di controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, che
liquida in € 200,00 per esborsi ed € 12.000,00 per compenso, oltre accessori.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 aprile 2114
Il Cosigliere estensore

Pres

quindi, non come “beni” ammessi a fruire del credito d’imposta ex art. 8 20

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