Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12755 del 19/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2017, (ud. 10/03/2017, dep.19/05/2017), n. 12755
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29906/2014 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DI SAN VALENTINO 21, presso Io studio dell’avvocato FRANCESCO
CARBONETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FABRIZIO CARBONETTI;
– ricorrente –
contro
D.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 62/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,
SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 03/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella cameRa di consiglio non
partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che, con sentenza depositata il 3.2.2014, la Corte di appello di Lecce ha rigettato il gravame proposto dall’odierna ricorrente BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Taranto, dichiarata la nullità dell’operazione finanziaria denominata (OMISSIS) per violazione dell’art. 23 del Testo Unico della Finanza di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, in relazione alla mancanza di sottoscrizione del contratto da parte del rappresentante della banca, l’aveva condannata a restituire all’aderente D.L. gli importi versati in esecuzione del contratto stesso;
che, avverso tale pronuncia, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. ha proposto, con atto spedito per notifica postale in data 11.12.2014 e ricevuto il successivo 19.12., ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre l’intimato D. non ha svolto difese;
che il consigliere relatore ha proposto il rigetto del ricorso;
ritenuto, in esito alla odierna adunanza non partecipata, che non sussistono le condizioni per provvedere sul ricorso in questa sede ex art. 380 bis c.p.c..
PQM
rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione Prima Civile di questa Corte.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017