Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12754 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. II, 25/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 25/05/2010), n.12754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI VERCELLI, in persona

del Prefetto pro tempore, e MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,

Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;

– ricorrenti –

contro

T.L.;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Santhià n. 171/05,

depositata in data 30 novembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LECCISI Giampaolo, il quale ha chiesto l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza dei motivi;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale in

persona del Dott. LECCISI Giampaolo, che si è riportato alle

conclusioni scritte.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 30 novembre 2005, il Giudice di pace di Santhià accoglieva l’opposizione proposta da T.L. avverso il verbale di accertamento, a mezzo autovelox modello 104/C- 2, dell’infrazione di cui all’art. 142 C.d.S., comma 9, elevato dalla Polizia stradale di Torino il 18 maggio 2005.

Il Giudice riteneva che fosse fondato il motivo di opposizione concernente la mancata previa informazione agli automobilisti della presenza di apparecchiature elettroniche di rilevazione della velocità.

Per la cassazione di questa sentenza ricorrono la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vercelli e il Ministero dell’Interno sulla base di un unico motivo; l’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso risulta validamente proposto solo dal Ministero dell’Interno, risultando invece carente di legittimazione l’Ufficio territoriale del Governo di Potenza.

E’ noto, infatti, che, “in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, quando la violazione sia stata accertata dalla Polizia stradale, la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione spetta unicamente al Ministero dell’interno, non all’Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, essendo quest’ultimo legittimato a resistere esclusivamente nei giudizi di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione eventualmente emessa” (Cass., n. 9527 del 2006; Cass., n. 10216 del 2005; Cass., n. 7992 del 2005; Cass., n. 19541 del 2004).

Nè può ritenersi che la legittimazione dell’Ufficio territoriale possa discendere dal fatto che nei confronti di detto organo si è svolto il giudizio di opposizione.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 3117 del 2006, componendo il contrasto sorto nella giurisprudenza delle sezioni semplici sulla questione delle conseguenze dell’errore nell’identificazione dell’organo dello Stato al quale spetta la legittimatio ad causam, in riferimento proprio al caso dell’impugnazione del verbale di accertamento di un’infrazione al codice della strada proposta nei confronti del Prefetto, anzichè del Ministero dell’Interno, hanno affermato il principio per cui “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, al di fuori delle ipotesi in cui la legge prevede la specifica competenza di un organo periferico dell’Amministrazione, con la conseguente inapplicabilità del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, l’errata identificazione dell’organo legittimato a resistere in giudizio non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, ma costituisce una mera irregolarità, sanabile, ai sensi della L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 4, attraverso la rinnovazione dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal giudice, ovvero mediante la costituzione in giudizio dell’Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo, o ancora attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d’impugnazione. (Nella specie, era stata proposta opposizione avverso un verbale di accertamento della violazione del limite di velocità, rilevata tramite autovelox dalla polizia stradale; benchè la domanda fosse stata proposta nei confronti del Prefetto, anzichè del Ministro dell’Interno, in qualità di organo di vertice dell’amministrazione dalla quale dipendeva l’organo verbalizzante, la S.C. ne ha escluso l’inammissibilità, prendendo atto che l’Amministrazione non aveva formulato alcuna censura al riguardo)¯ (Cass., S.U., n. 3117 del 2006). Tale orientamento è stato seguito in ulteriori sentenze di questa Corte (Cass., n. 16458 del 2006;

Cass., n. 10706 del 2007).

In virtù di questo principio, l’irregolarità determinata, nella specie, dall’erronea individuazione nel giudizio di merito dell’organo legittimato a contraddire (il ricorso è stato infatti notificato alla Prefettura di Venezia, non risultando che sia stata emessa ordinanza-ingiunzione), deve ritenersi sanata, per avere il Ministero dell’Interno, unico organo legittimato, proposto il presente ricorso per cassazione senza nulla eccepire in proposito.

Con l’unico motivo di ricorso, il Ministero dell’Interno deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 168 del 2002, art. 4, comma 1, dell’art. 112 cod. proc. civ., degli artt. 126 bis, 141, 180, 200 e 201 C.d.S., della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 e dell’art. 2700 cod. civ., nonchè vizio di motivazione erronea e insufficiente.

L’Amministrazione ricorrente rileva innanzitutto che, essendo la violazione avvenuta su autostrada, trovava applicazione la L. n. 168 del 2002, art. 4, comma 1, che consente l’utilizzo di apparecchiature elettroniche di rilevazione della velocità a distanza e che esonera dall’obbligo della contestazione immediata.

Deduce poi, con riferimento alla decurtazione dei punti dalla patente di guida, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 27 del 2005, ha disposto che qualora il conducente non sia stato identificato, l’organo di polizia debba richiedere al proprietario o al locatario o all’usufruttuario, entro trenta giorni, le generalità della persona che era alla guida al momento del fatto; con la precisazione che l’art. 126 bis, prevede, in caso di inottemperanza, l’applicazione della sanzione di cui all’art. 180 C.d.S..

Ed ancora, rileva l’Amministrazione, dovevano ritenersi insussistenti i dubbi prospettati dall’opponente circa il fatto che nel tratto autostradale non risultava chiara la segnaletica verticale relativa alla velocità, avendo il Comando accertatore chiarito che i limiti di velocità erano stati resi noti mediante appositi segnali in presenza di tratti di strada nei quali è necessaria una maggiore attenzione.

Da ultimo, il Ministero ricorrente denuncia il vizio di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto esistente la necessità di rispettare quanto prescritto dalla L. n. 675 del 1996 – ora D.Lgs. n. 196 del 2003 – in materia di informativa agli interessati circa il trattamento dei propri dati, rilevando che l’opponente non aveva dedotto siffatto motivo di opposizione.

Il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente, è manifestamente infondato.

Nessuna delle argomentazioni svolte dal ricorrente attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata che è chiaramente affermata dal giudice di pace e consiste in ciò che, nel caso di specie, non sarebbe stata osservata la disposizione di cui al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, il quale prescrive che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui al D.Lgs. n. 285 del 2002, art. 2, comma 2, lett. A e B, gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti.

Orbene, nessuna delle censure svolte dal ricorrente appare idonea ad inficiare tale ratio. Nel mentre, infatti, sono del tutto inconferenti le argomentazioni relative alla insussistenza della necessità della contestazione immediata e alla decurtazione dei punti dalla patente di guida, così come quella concernente la inadeguatezza della segnaletica, che aveva formato oggetto di un motivo di opposizione sul quale peraltro il giudice di pace non si è pronunciato, deve rilevarsi che la deduzione di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non coglie nel segno per un duplice ordine di ragioni. Da un lato, infatti, dalla sentenza impugnata emerge chiaramente che l’opponente aveva eccepito l’illegittimità del verbale in quanto sul tratto autostradale compreso tra Ivrea e Santhià, ove era avvenuto il rilevamento, non vi era alcun cartello o altro segnale che informasse gli automobilisti della presenza di apparecchiature elettroniche di rilevazione della velocità.

Dall’altro, le considerazioni svolte nella sentenza impugnata in ordine alla necessità che gli accertamenti effettuati a distanza vengano effettuati nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale non costituiscono il fondamento della decisione impugnata, ma rappresentano una lettura sistematica delle disposizioni contenute nel citato D.L. n. 121 del 2002, art. 4, nel senso che l’informazione sulla presenza di mezzi di rilevazione a distanza è necessaria in quanto finalizzata a rendere consapevoli gli utenti della strada della presenza di mezzi potenzialmente lesivi della loro riservatezza. Essa, tuttavia, non costituisce una statuizione in ordine ad una censura non proposta, ma concorre a dare fondamento alla esplicita prescrizione della obbligatoria informazione degli utenti sulla presenza e sulla utilizzazione di detti apparecchi.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; non vi è luogo a disporre sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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