Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12754 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 21/06/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 21/06/2016), n.12754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 20/2008 della COMM. TRIB. REG. dell’EMILIA

ROMAGNA, depositata il 12/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACOSI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

L’agenzia delle entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 20/03/08 del 12 marzo 2008, con la quale la commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna ha ravvisato la decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla riscossione dell’imposta di successione risultante a carico di F.S. in relazione alla dichiarazione integrativa da questi presentata il 6 maggio 1998 per la successione di F.F., già oggetto di avviso di liquidazione notificato l’8 aprile 2001 e non impugnato.

Ciò perchè la cartella di pagamento emessa a tale titolo era stata notificata al F. il 3 marzo 2005 e, dunque, nel mancato rispetto del termine quinquennale (scaduto il 31 dicembre 2003) di cui al D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, lett. c), convertito in L. 156 del 2005.

Diversamente da quanto così ritenuto dalla commissione tributaria regionale, la decadenza doveva escludersi – secondo la ricorrente –

dall’esclusiva rilevanza, nella specie, del termine di prescrizione decennale stabilito, per l’imposta definitivamente accertata, dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 41, comma 2; termine di prescrizione qui ampiamente rispettato.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dal F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia delle entrate deduce –

ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 41, nonchè D.L. n. 106 del 2005, art. commi 5 bis e 5 ter, convertito in L. n. 156 del 2005.

Diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, quest’ultima normativa doveva ritenersi applicabile unicamente alla notificazione delle cartelle emesse in materia di imposte sui redditi ed Iva mentre, per l’imposta di successione, doveva valere la disciplina dell’art. 41 cit., in base al quale il credito di imposta definitivamente accertato (come doveva considerarsi quello di specie, vista la mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione da parte del F.) era assoggettato al termine di prescrizione decennale, qui osservato.

p. 2. Il motivo è fondato.

La problematica della decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla riscossione dell’imposta di successione a mezzo di notificazione della cartella di pagamento è stata già affrontata da questa corte di legittimità (Cass. 1974/15), la quale – all’esito di un completo ed articolato excursus normativo, e nella considerazione altresì di quanto stabilito in materia dal giudice delle leggi (sent. C. Cost. 280/05) – ha infine escluso che, una volta notificato nei termini l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione, l’azione di riscossione dell’amministrazione finanziaria sia assoggettata a termini diversi da quello decennale (non di decadenza, ma di prescrizione) di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 41.

Ciò in ragione del fatto che: “L’imposta di successione è suscettibile di essere liquidata mediante uno specifico atto, costituito dall’avviso di liquidazione, assolvendo la cartella di pagamento alla sola funzione di mezzo di riscossione, sicchè alla notifica di quest’ultima non si applica il termine decadenziale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 3; senza che ne derivi alcun sospetto di illegittimità costituzionale, poichè è la stessa attività di liquidazione soggetta ad un termine di decadenza biennale ai sensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 27, così da escludere che il contribuente resti assoggettato all’azione amministrativa per un tempo indeterminato od eccessivo, mentre, quanto all’esercizio della successiva azione di riscossione, non viene in questione una pretesa liquidatoria ma un diritto di credito, soggetto, in quanto tale, all’ordinario termine decennale di prescrizione”.

La sentenza di legittimità in esame ha ritenuto di dover riassumere i principi fondamentali sulla base dei quali ritenere che il termine decadenziale per la notificazione della cartella di pagamento previsto in via generale per le imposte sul reddito e l’Iva – la cui debenza scaturisce ex se dalle dichiarazioni, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, non già dalla notificazione di un avviso di liquidazione da parte dell’ufficio –

non valga altresì per l’imposta di successione; viceversa caratterizzata da un regime di decadenza concernente la (sola) fase della liquidazione ad opera dell’amministrazione.

Tale peculiarità di struttura ha inoltre indotto questa corte ad escludere profili di incompatibilità con quanto stabilito dalla citata sentenza C. Cost. 280/05; atteso che, in materia di imposta di successione, l’assoggettamento del contribuente al decorso massimo della prescrizione decennale non è posto in correlazione con l’attività accertativa o liquidativa dell’amministrazione finanziaria (determinante l’indebita protrazione di uno stato di incertezza sulla pretesa impositiva in quanto tale), bensì ed alla stregua di quanto accade in relazione a qualsiasi altra prestazione obbligatoria sottoposta a prescrizione ordinaria – alla realizzazione di un credito già definitivamente stabilito nei suoi requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

Ha infatti esplicitato Cass. 1974/15, cit., i seguenti principi: “(1) l’imposta di successione è suscettibile di essere liquidata, dopo la dichiarazione, mediante lo specifico atto a ciò funzionale (l’avviso di liquidazione); pertanto (2) viene a mancare il presupposto –

viceversa caratterizzante gli accertamenti delle imposte dirette e dell’Iva – cui associare la funzione del rispetto di un termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento; (3) quanto all’imposta di successione, al limite contenutistico del dettato normativo si accompagna la non pertinenza della ratio della declaratoria di incostituzionalità appena detta (C. Cost. a 280-05), poichè, per l’imposta di successione, è la stessa attività di liquidazione ad andar soggetta a termini di decadenza (D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 27); ne consegue (4) che il contribuente non resta assoggettato all’azione amministrativa per un tempo indeterminato, o comunque, se corrispondente a quello ordinario di prescrizione, per un tempo eccessivo; (5) il contribuente resta in tal caso soggetto alla sola azione di riscossione, per la quale rileva il termine di prescrizione ordinario (art. 41 cpv. del D.Lgs. cit.); il che peraltro è ovvio ed è pienamente conforme al sistema, posto che, dopo la liquidazione, non viene in questione altro che il credito da riscuotere. Non ha dunque alcun senso discorrere di pretese liquidatorie, quanto piuttosto – e unicamente – del diritto di credito, che appunto si prescrive in dieci anni”.

Nel caso di specie, non si discute della tempestività dell’azione di accertamento/liquidazione, ma unicamente della (eventuale) decadenza nella quale l’amministrazione finanziaria sarebbe incorsa nella notificazione della cartella di pagamento.

Senonchè, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale testè richiamato, la soluzione offerta a quest’ultimo problema dalla CTR non può trovare condivisione; non sussistendo i presupposti per ritenere applicabile all’imposta di successione i termini di decadenza dettati – per le imposte sul reddito e per l’Iva, e relative dichiarazioni – D.L. n. 106 del 2005, comma 5 bis conv. in L. n. 156 del 2005 (intervento normativo volto appunto a fronteggiare la situazione venutasi a creare dopo il dictum della corte costituzionale per i tributi ai quali quest’ultimo poteva riferirsi).

Posto che nella presente fattispecie la cartella di pagamento è stata notificata (3 marzo 2005) nel rispetto del termine decennale dall’avviso di liquidazione non opposto (8 aprile 2001), la sentenza della CTR va cassata mediante riaffermazione dei su riportati principi; con conseguente esclusione della ritenuta decadenza.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – e non essendo state dedotte in questa sede altre questioni rilevanti – sussistono i presupposti per la decisione nel merito, con conseguente rigetto del ricorso introduttivo proposto da F.S..

In considerazione della complessa evoluzione normativa in materia, e della recente formazione del qui recepito orientamento giurisprudenziale di legittimità, si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese del presente giudizio in tutti i suoi gradi e fasi.

PQM

La Corte:

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del F.;

compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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