Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12754 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2017, (ud. 10/03/2017, dep.19/05/2017),  n. 12754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28731/2014 proposto da:

FRATELLI M.D.G. SRL in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE BELLE

ARTI 7, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE AMBROSIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI TISATO;

– ricorrente –

nonchè da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE in persona del curatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 14,

presso lo studio dell’avvocato FEDERICO HERNANDEZ, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO FISCON;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PADOVA, depositato il 24/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che la F.LLI M.D.G. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione del decreto depositato in data 24 ottobre 2014 con il quale il Tribunale di Padova ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE proposta dall’odierna ricorrente perchè carente di prova, ritenendo onere della parte opponente produrre con l’opposizione tutta la documentazione necessaria a provare la domanda, non essendo sufficiente il richiamo di quella presentata nella diversa fase di verificazione dei crediti;

che il consigliere relatore ha proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza;

ritenuto, all’esito della adunanza non partecipata, che non sussistono le condizioni per provvedere sul ricorso in questa sede a norma dell’art. 380 bis c.p.c..

PQM

 

rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione Prima Civile di questa Corte.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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