Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12754 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 10/06/2011), n.12754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24953-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.R., S.M., selettivamente domiciliati

in ROMA VIA A. FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato BERLIRI

CLAUDIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

COGLIATI DEZZA ALESSANDRO con procura speciale notarile del Not. Dr.

PIERCARLO COLNAGHI in COMO, rep. n. 49139 del 20/10/2006;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 129/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 25/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il resistente l’Avvocato COGLIATI DEZZA, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate impugna la sentenza della CTR della Lombardia, che rigettava l’appello avverso quella di primo grado, la quale annullava l’avviso di liquidazione circa la maggiore imposta pretesa nei confronti di M. e S.R. relativamente alla successione al padre, sul presupposto che si trattasse di regolare modificazione della precedente dichiarazione. A sostegno del gravame essa adduce un unico motivo, mentre i contribuenti resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 31 e 33 giacchè la CTR non considerava che la modificazione della precedente dichiarazione anche oltre la scadenza del termine era possibile ove si fosse trattato di imposte dirette, mentre nella specie invece essa lo sarebbe stato soltanto se la relativa facoltà fosse stata esercitata tempestivamente, mediante il c.d. “jus penitendi”, con la conseguenza che la modificazione successiva della denunzia di successione non doveva essere presa in considerazione dall’amministrazione.

La censura è fondata. Il giudice di appello osservava che di fronte alla seconda dichiarazione di successione presentata a modificazione della precedente, anche se dopo il termine previsto, l’agenzia non poteva non considerarla, e basarsi solo sulla prima.

L’assunto non è corretto. Invero questo Collegio non ignora il principio secondo cui l’emendabilità, da parte dei contribuenti, degli errori, anche non meramente materiali o di calcolo, contenuti in dichiarazioni (o, comunque, in atti dei medesimi costituenti il presupposto dell’imposizione fiscale), esattamente va riconosciuta, essendo espressione di un principio generale del sistema tributario, atteso che la dichiarazione non ha valore confessorio, nè costituisce fonte dell’obbligazione tributaria – inserendosi nell’ambito di un più complesso procedimento di accertamento e di riscossione -, ed alla luce dei principi costituzionali di capacità contributiva e di buona amministrazione (i quali rendono intollerabile un sistema legale che impedisca al contribuente di dimostrare l’inesistenza di fatti giustificativi del prelievo), nonchè del principio – esistente ancor prima dell’espresso riconoscimento contenuto nella L. n. 212 del 2000, art. 10 – della collaborazione e della buona fede, che deve improntare i rapporti tra lui ed amministrazione finanziaria. Ne consegue che il contribuente può procedere alla rettifica di errori di qualsiasi genere, contenuti nella dichiarazione, anche dopo la scadenza del termine per la sua presentazione in tema di imposta di successione, e che tale rettifica, se fondata, deve essere presa in considerazione dall’ufficio, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, ex art. 33 come nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 20852 del 05/10/2007, n. 5361 del 10/03/2006). Tuttavia va precisato che nel caso in specie la suddetta emendabilità non poteva essere affatto riconosciuta, posto che gli eredi S. avevano dichiarato volutamente i valori delle quote di partecipazione nelle società con la prima denunzia, e quindi non erroneamente; inoltre avevano omesso quella concernente altri cespiti, dichiarati invece soltanto in un secondo momento, peraltro parecchio tempo dopo che il termine di mesi sei dall’apertura della successione era scaduto. Invero in tema di imposta di successione, la rettifica del valore dei beni indicati nella denuncia di successione può essere effettuata dal contribuente soltanto nel termine di sei mesi dall’apertura della successione previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 39, comma 1, per la presentazione di detta denuncia. Ne deriva che, qualora la dichiarazione di rettifica venga presentata oltre il termine di cui sopra, legittimamente l’ufficio procede a liquidare l’imposta sulla base dei valori dichiarati nella prima denuncia, senza che a diversa soluzione possa pervenirsi sulla base della nuova disciplina di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 33, comma 1, come sostituito dal D.L. 24 aprile 1994, n. 260, art. 33, comma 1, lett. b) convertito nella L. 27 giugno 1994, n. 413, per la quale rettifica occorre la relativa presentazione nel termine previsto quando si tratti di valori non dovuti ad errori materiali o di calcolo, bensì di differente e volontaria valutazione, come nella specie (V. pure Cass. Sentenze n. 6700 del 10/07/1998, n. 946 del 1996).

Quindi anche in rapporto alle suindicate corrette valutazioni giuridiche, le doglianze della ricorrente riescono ad intaccare quelle del giudice del gravame, onde queste non vanno complessivamente condivise, con il conseguente accoglimento del ricorso e cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice “a quo”, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà al principio di diritto testè enunciato.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Lombardia, altra sezione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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