Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12753 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. II, 25/05/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 25/05/2010), n.12753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6025/2009 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MACHIAVELLI 25, presso lo studio dell’avvocato CENTRO PIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PARASCANDOLO Giuseppe, giusta

procura speciale a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

PASTIFICIO DEL TAVOLIERE SRL in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BAIAMONTI 10,

presso lo studio dell’avvocato CALDORO Maria Francesca, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GARGIULO ALESSANDRO,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA SEZIONE

DISTACCATA DI CASTELLAMMARE DI STABIA, depositata l’11/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che l’avv. B.L. convenne davanti al Tribunale di Torre Annunziata – Sezione distaccata di Castellammare di Stabia – la s.r.l. Pastificio del Tavoliere per il pagamento di prestazioni professionali;

che nel processo risultò che la convenuta aveva depositato con un giorno di ritardo la memoria istruttoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2;

che la convenuta propose quindi querela di falso in via principale avverso l’attestazione di deposito del cancelliere, convenendo lo stesso cancelliere, il Ministero della Giustizia ed il P.M. davanti al Tribunale di Torre Annunziata;

che, in accoglimento della richiesta della convenuta, il giudice della causa principale, con ordinanza depositata l’11 dicembre 2008, ha disposto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio sulla querela di falso;

che avverso tale ordinanza l’avv. B. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, cui la s.r.l. Pastificio del Tavoliere ha resistito con controricorso;

che il P.M. ha concluso, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la sospensione obbligatoria di cui all’art. 295 c.p.c., ricollegandosi ad una relazione di dipendenza fra emanande decisioni, e mirando a prevenire un conflitto di giudicati sostanziali, postula una pregiudizialità giuridica (non meramente logica) fra statuizioni nel merito, la quale è raVVisabile quando la pronuncia sulla domanda proposta in una causa trovi indispensabile antecedente nella pronuncia sulla domanda proposta in altra causa, in quanto quest’ultima risolva in tutto o in parte e in via vincolante il tema del dibattito; onde non ricorre tale ipotesi di sospensione allorchè il nesso di dipendenza (meramente logico) si instauri rispetto a questione (non di merito, bensì) di ordine processuale (cfr. Cass. 14062/2002, in motivaz.);

che nella specie è, invece, appunto ad una questione processuale (la tardività o meno, cioè, del deposito della memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2) che attiene, in definitiva, la querela di falso proposta in via principale ed il giudizio ad essa relativo;

che l’ordinanza di sospensione impugnata va pertanto cassata per tale ragione, oltre che per il rilievo del difetto di coincidenza delle parti dei due processi;

che può rimettersi al giudice di merito la statuizione sulle spese anche della presente fase di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata ed assegna alle parti termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio; rimette al giudice di merito la pronuncia sulle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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