Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12753 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 21/06/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 21/06/2016), n.12753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ELIT S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso

lo studio dell’avvocato MARINI GIUSEPPE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato TOSI LORIS giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VICENZA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio

dell’avvocato FRANCO FABIO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CHECCHINATO LORETTA, TIRAPELLE MAURIZIO

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/2009 della COMM. TRIB. REG. del VENETO,

depositata il 20/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. MELONI MARINA;

udito per il ricorrente l’Avvocato COREA per delega dell’Avvocato

MARINI GIUSEPPE che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato FRANCO che si riporta e

deposita copia Sentenza della CTR di VENEZIA MESTRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Vicenza notificò alla società EL.I.T. s.r.l. già Nordest Consulting s.r.l. tre avvisi di accertamento in relazione all’imposta ICI versata per gli anni 2002, 2003 e 2004, in riferimento ad un’area edificabile per la quale aveva presentato domanda di accatastamento con successiva attribuzione di rendita catastale superiore a quella presa in considerazione per il calcolo dell’ICI per le annualità sopra indicate e notificata alla contribuente solo l’8/11/2002.

La contribuente impugnò gli avvisi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza la quale respinse il ricorso. Su appello della società la Commissione Tributaria Regionale del Veneto confermò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha proposto ricorso per cassazione la società Elit s.r.l. con nove motivi ed il Comune di Vicenza ha resistito con controricorso e depositato memoria e nota spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1 del Regolamento ICI del Comune di Vicenza e dell’allegato A punto a) della Delib. n. 28 maggio 1998, 503 in quanto il Comune di Vicenza ha accertato un maggior valore dell’area ai fini ICI per il 2002 e preteso una maggiore imposta sebbene il valore dell’area edificabile dichiarato da Elit s.p.a. (Euro 129,11) non fosse inferiore a quello minimo determinabile sulla base dei valori e delle zone individuate dal Comune.

Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.

Infatti è vero che l’art.7 della delibera comunale stabilisce che ” non si fa luogo all’accertamento di maggior valore nei casi in cui l’ICI dovuta risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nell’allegato A della Delib. Giunta Comunale n. 503 del 1998″ (nella fattispecie Euro da 154,94 a 309,87). Tuttavia appare del tutto condivisibile la valutazione del giudice di appello secondo il quale, se l’area deve essere ricondotta al “centro abitato”, il valore dichiarato dalla società di Euro 129,11 era inferiore a quello minimo fissato per la suddetta zona, individuato dal Comune in Euro 154,94 al mq e pertanto del tutto legittimo l’accertamento.

E’ vero che la ricorrente contesta che l’area dovesse essere ricondotta al centro abitato ed afferma che mancando nella delibera il riferimento alle aree industriali si dovesse nella specie applicare un valore a metà tra quello del centro abitato e quello della zona collinare.

Tuttavia pur mancando il riferimento alla zona industriale, il contribuente non era abilitato ad applicare un criterio soggettivo arbitrario a metà tra il centro abitato e la zona collinare e correttamente la CTR ha fatto riferimento al centro abitato anzichè alla zona collinare, valorizzando i dati caratterizzanti detta zona, meglio descritti a pag 3 della sentenza (da tempo urbanizzata ed edificata in buona misura), oltre a far riferimento al criterio dei servizi primari e dei servizi secondari, quali trasporto pubblico, scuola materna, asilo nido, biblioteca ecc. (Pag. 2).

La motivazione in diritto della CTR è pertanto corretta e condivisibile, resiste alle critiche della ricorrente, le quali presentano anche un evidente profilo d’inammissibilità, non avendo la contribuente in alcun modo contestato, almeno sotto il profilo del vizio di motivazione o del travisamento del fatto, i criteri valutativi utilizzati con accertamento di fatto dal giudice di appello.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1 del Regolamento ICI del Comune di Vicenza e dell’all. A, punto 7), lett. B) della Delib. 28 maggio 1998, n. 503 in quanto il Comune di Vicenza non ha riconosciuto per gli anni 2002, 2003 e 2004 ai fini ICI la riduzione del 50% del valore prevista per terreni ricadenti in zone PEC soggette a Piano Esecutivo Confermato.

Il secondo motivo è infondato. Infatti il giudice di appello ha stabilito che in base alla disciplina regolamentare e amministrativa l’area, pur ricadendo in zona I/PEC, non era soggetta alla all’abbattimento del 50%, previsto per le zone PEC, trovando applicazione la disciplina speciale dell’art. 42, comma 3 delle norme tecniche di attuazione del PRG che consente interventi edilizi diretti sulla base di semplici concessioni, senza preventiva adozione di piani esecutivi.

La ricorrente censura questa argomentazione in diritto, deducendo che per tutte le zone PEC era previsto l’abbattimento del 50% ai sensi della clausola 7 della Delib. n. 503 del 1998 e che la previsione dell’art. 42, comma 3 citato valeva solo a consentire interventi edilizi diretti, ma non escludeva la natura pec dell’area e quindi il diritto all’abbattimento.

La doglianza è infondata, in quanto non tiene conto che l’area in questione era non soltanto PEC ma I/PEC e come tale soggetta alla disciplina speciale e prevalente dell’art. 42, comma 3 che, consentendo interventi edilizi diretti previa concessione e senza adozione di piani esecutivi, sottrae di diritto la zona medesima all’assoggettamento al PEC e quindi all’agevolazione dell’abbattimento del 50% giustificato solo da tale assoggettamento.

Infatti la ratio della disciplina è di prevedere l’abbattimento del valore al 50% in quanto l’area soggetta al PEC necessita di interventi urbanizzazione con i relativi costi a carico del contribuente che la zona già urbanizzata, quale quella industriale, non richiede.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta error in procedendo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 perchè il giudice di appello ha accolto un’eccezione formulata dal Comune di Vicenza per la prima volta in grado di appello, in particolare quella relativa all’abbattimento del 50 per cento del valore dell’area che, tenuto conto del valore massimo cioè quello di 309,87 applicabile al terreno della contribuente in quanto già urbanizzato) nell’intervallo dei valori relativi alla zona (154,94-309,87), sarebbe comunque superiore al valore dichiarato dal contribuente (129,11).

Il terzo motivo è infondato in quanto la questione sollevata in grado di appello dal Comune di Vicenza è una mera argomentazione difensiva di diritto, che non costituisce eccezione in senso stretto soggetta alla preclusione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 (Cass. 2006/22010; 2011/3338; 2013/14486).

Il quarto motivo resta assorbito, la censura presupponendo l’applicazione dell’abbattimento del 50%, che resta invece escluso in seguito al rigetto del secondo motivo.

Il quinto motivo di ricorso resta assorbito dal rigetto del secondo motivo.

Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente ELIT s.r.l. lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2 e L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (perchè il giudice di secondo grado ha erroneamente ritenuto che la rendita catastale attribuita a seguito di nuovo classamento, in misura superiore a quella presa in considerazione per il calcolo dell’ICI per l’annualità 2002, fosse retroattiva ed applicabile dal 1 gennaio 2002 sebbene notificata alla contribuente solo l’8/11/2002, senza considerare che la rendita catastale era operante solo a partire dal momento della sua notifica al contribuente.

Il motivo è infondato e deve essere respinto.

Sul punto si è pronunciata questa Corte con svariate sentenze/tra le quali sez. 5, Sentenza n. 16701 del 27/07/2007 (confermata poi da Sezioni unite 3160/2011 e 3666/2011) la quale ha stabilito la decorrenza retroattiva, ai fini dell’adeguamento dell’imposta ICI, dal momento della richiesta di attribuzione della rendita catastale.

“Per determinare l’importo dovuto a titolo di ICI con riferimento ad un immobile posseduto da un’impresa e ricavato dal frazionamento di una più ampia unità immobiliare, il proprietario è tenuto ad applicare il criterio del valore contabile; tuttavia una volta attribuita la rendita catastale aggiornata, l’imposta dovuta in base a quest’ultima va adeguata, per i periodi antecedenti l’attribuzione, a partire dal momento di formulazione della domanda di attribuzione della rendita”. Successivamente Sez. 5, Sentenza n. 5933 del 11/03/2010: “In tema di ICI e con riferimento a fabbricati non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3, ha previsto, fino alla attribuzione della rendita catastale, un metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili; pertanto, fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il proprietario del fabbricato di categoria D è tenuto ad applicare il regime del valore contabile, mentre dal momento in cui fa la richiesta egli, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova, derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può avere il dovere di pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tal senso) o il diritto di pagare una somma minore e chiedere il relativo rimborso nei termini di legge. Il principio ritraibile dalla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3, secondo il quale, per le rendite attribuite prima del 31 dicembre 1999, le maggiori o minori imposte possono essere chieste sia dal titolare dal lato attivo, che dal titolare dal lato passivo, non modifica il predetto sistema, confermando, sia pur implicitamente, il diritto al rimborso previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13, collegato evidentemente alla attribuzione della rendita”.

Con il settimo motivo di ricorso la ricorrente ELIT s.r.l. lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 perchè il giudice di secondo grado ha omesso di pronunciarsi sulla eccepita illegittimità delle sanzioni irrogate dal Comune riferite al recupero ICI sui fabbricati di categoria catastale D1 per l’anno 2002.

Il settimo motivo è infondato. Non ravvisabile infatti una omessa pronuncia, in quanto la CTR, pur sembrando far riferimento solo alla doglianza sull’applicazione delle sanzioni riferita al recupero ICI sull’area edificabile, come si desume dal richiamo all’incertezza sull’applicazione del Regolamento comunale, ma non anche alla pretesa ICI 2002 riferita a due fabbricati di categoria catastale D/1, in realtà fornisce una motivazione in diritto perfettamente adattabile a entrambe le ipotesi, che, sotto questo profilo sono strettamente connesse.

Con l’ottavo e nono motivo di ricorso la ricorrente ELIT s.r.l.

lamenta violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 perchè il giudice di secondo grado ha omesso di pronunciarsi sulla eccepita incertezza normativa in ordine alla retroattività della rendita catastale attribuita dal Comune e quindi sulla illegittimità delle sanzioni comminate per l’anno 2002, 2003 e 2004. L’ottavo e non motivo sono infondati perchè secondo questa Corte nella fattispecie non è ravvisabile incertezza normativa. Infatti (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17250 del 29/07/2014) “In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, per incertezza normativa oggettiva deve intendersi la situazione giuridica oggettiva caratterizzata dalla impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, di individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione del caso di specie e che è rilevabile attraverso una serie di “fatti indice”, quali la difficoltà d’individuazione o d’interpretazione di disposizioni normative, l’assenza o contraddittorietà d’informazioni o prassi amministrative, la formazione di orientamenti giurisprudenziali difformi, il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale o tra opinioni dottrinali, l’adozione di norme d’interpretazione autentica o esplicative di norma implicita preesistente”. Nella fattispecie non ricorre nessuna delle suddette situazioni in quanto pur nella difficoltà interpretativa non ravvisabile alcun contrasto di giurisprudenza che legittimi l’esonero dalle sanzioni applicabili.

Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso in ordine a tutti i motivi e la ricorrente condannata anche alle spese del giudizio di legittimità, stante la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità a favore del Comune di Vicenza che si liquidano in Euro 4.100,00 complessive.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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