Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12753 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 13/05/2021), n.12753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1340-2019 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato ADA DE MARCO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARLETTA 29, presso lo studio

dell’avvocato DOMENICA NOLE’, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARIA ROSARIA DE SIMONE;

– controricorrente –

contro

FINO 1 SECURITISATION SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4969/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – C.F. ricorre per tre mezzi, nei confronti di Unicredit S.p.A., nonchè di Fino 1 Securitisation S.r.l., contro la sentenza del 2 novembre 2018, con cui la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello del C. avverso sentenza del locale Tribunale di rigetto della domanda risarcitoria spiegata nei confronti della banca per aver trasferito da un suo conto a Futurella S.p.A. l’importo di 299.979,24.

2. Unicredit S.p.A. resiste con controricorso, mentre non spiega difese Fino 1 Securitisation S.r.l..

3. – Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa fuori termine pervenuta il 9 dicembre 2020 alle 14:00.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. – Il primo mezzo denuncia violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, artt. 214,215 e 216 c.p.c. e art. 2697 c.c. sul disconoscimento di scrittura privata, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che esso C. non avesse disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura con la quale egli avrebbe apparentemente impartito l’ordine di trasferimento della somma.

Il secondo mezzo denuncia violazione dell’errata applicazione delle norme di diritto, art. 1832 c.c., artt. 112,115 e 116 c.p.c. sulla tacita approvazione degli estratti conto, censurando la sentenza impugnata per avere la corte d’appello ritenuto la decadenza del C. dall’impugnazione dell’estratto conto da cui risultava il trasferimento della somma.

11 terzo mezzo denuncia violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, artt. 1176, 1856 e 1703 c.p.c., violazione della normativa sui contratti bancari, censurando la sentenza impugnata per non aver pronunciato sul merito della controversia, ritenendola assorbita dalle questioni preliminari.

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – E’ inammissibile il primo motivo.

A fronte del motivo d’appello con cui il C. aveva denunciato l’errore commesso dal primo giudice per aver escluso che egli avesse disconosciuto la sottoscrizione in discorso, la Corte territoriale ha affermato “che la disparata congerie di argomentazioni, siccome confusamente esposte dal C., ha concretato una difesa non idonea a mettere la controparte sull’avviso dell’effettivo intento del deducente, non essendo affatto evincibile che l’obiettivo difensivo avuto di mira fosse quello del formale disconoscimento della sottoscrizione della documentazione in argomento o, piuttosto, della sua conformità all’originale o meglio ancora, il suo indirizzamento a soggetto diverso da quello legittimato”.

Tale giudizio di fatto il ricorrente vorrebbe inammissibilmente ribaltare, in violazione del principio secondo cui: “di convincimento dei giudice del merito circa l’inidoneità di una determinata deduzione difensiva ad integrare gli estremi del disconoscimento della scrittura privata costituisce giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità” (Cass. 1 febbraio 2002, n. 1300; v. pure Cass. 22 gennaio 2018, n. 1537).

4.2. – E’ inammissibile il secondo motivo.

Esso difatti prescinde dalla ratio decidendi addotta dal giudice dell’appello a fondamento della propria decisione, giacchè la sentenza impugnata, nella parte dedicata al rilievo degli estratti conto inviati, non fa menzione, nè diretta, nè indiretta, della decadenza di cui all’art. 1832 c.c., ma afferma viceversa: “quanto poi alla deduzione che gli estratti conto inviati attenevano al trimestre precedente all’invio, in disparte la sua inammissibilità ai sensi dell’art. 345 cp.c., per essere stata formulata solo in appello, non risulta esplicitata in modo adeguato a dare conto di come possa, tale circostanza, incidere sulla fattispecie in esame, alla luce della motivazione di cui alla sentenza impugnata. Ciò senza trascurare che il C. ha contestato l’operazione di che trattasi solo dopo circa sei anni dalla sua esecuzione; pur dovendo ritenersi che fosse ben a conoscenza della situazione economica e finanziaria della beneficiata Futurella S.p.A., di cui era, all’epoca dei fatti in discussione, fideiussore; ed avendo partecipato, in tale veste, ad altri giudizi, intentati dalla medesima banca qui convenuta per l’accertamento del complessivo credito nei confronti della predetta debitrice principale vantato. Il che induce altresì a ritenere non revocabile in dubbio la concreta effettiva conoscenza da parte del disponente C. delle condizioni patrimoniali del soggetto a cui favore ha effettuato il trasferimento fondi di cui innanzi, in epoca ben anteriore a quella dell’instaurazione del giudizio che ci occupa”.

Orbene, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421). In particolare è necessario che venga contestata specificamente la ratio deddendi posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989). Il che non è stato nel caso concreto, giacchè, come si premetteva, la decisione impugnata non contiene alcun riferimento alla trasmissione dell’estratto conto e dalla sua omessa contestazione nel termine stabilito.

4.3. – E’ inammissibile il terzo motivo, che è in realtà un non motivo, giacchè consiste nella riproposizione delle questioni di merito sollevati in giudizio a fondamento della domanda.

5. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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