Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12752 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8131/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

DS COSTRUZIONI 2008 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5350/05/2018 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, depositata il 30/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di liquidazione di una maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale emesso nei confronti della società contribuente, esercente l’attività di compravendita di immobili, per decadenza dai benefici fiscali di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, parte Prima allegata, art. 1, comma 1, sesto periodo, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR laziale dichiarava l’appello agenziale inammissibile in quanto la nullità della notifica dello stesso, per non avere l’appellante Agenzia provveduto, come avrebbe dovuto a seguito della consegna del plico inviato a mezzo posta a persona diversa dal destinatario, ad inviare la cosiddetta comunicazione di avvenuta notificazione (CAN), non era stata sanata dalla spontanea costituzione in giudizio della società appellata.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, cui non replica l’intimata.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va preliminarmente dato atto della regolare notifica del ricorso per cassazione, che è stato tempestivamente rinnovato dall’Avvocatura dello Stato e completato in data 06/03/2019, dopo che non era andato a buon fine il primo tentativo di notificazione al domicilio eletto dall’intimata in grado di appello (studio legale del difensore e sede della stessa società contribuente) pure tempestivamente effettuato, con atto spedito in data 28/02/2019 (e quindi nel termine ex art. 327 c.p.c., maggiorato di trentuno giorni per la sospensione per il periodo feriale, rispetto alla data del 30/07/2018 di pubblicazione della sentenza impugnata), ma non completatosi per irreperibilità del destinatario dell’atto, come attestato dall’ufficiale postale in data 01/03/2019.

2. Al riguardo deve ricordarsi che “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”, (principio affermato da Cass., Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, cui hanno fatto seguito numerose pronunce conformi delle Sezioni semplici, tra cui, da ultimo, Cass. n. 20700 del 2018).

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6 e dell’art. 291 c.p.c. lamentando l’erroneità della sentenza impugnata che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello per mancato invio della comunicazione di avvenuta notificazione (C.A.N.) al destinatario dell’atto a seguito della consegna del plico inviato a mezzo posta a persona diversa da questi ed in assenza di sanatoria ex art. 156 c.p.c. per mancata spontanea costituzione in giudizio della società appellata, senza però disporre, come avrebbe dovuto, la rinnovazione dell’atto nullo.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. La CTR, benchè abbia correttamente dichiarato nulla e non inesistente la notifica effettuata dall’Agenzia delle entrate alla società appellata, in ossequio al principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 24916 del 2016, ha poi però errato nel dichiarare inammissibile l’appello agenziale sul rilievo che la nullità della notifica (che è circostanza pacificamente ammessa dalla stessa ricorrente), per omesso invio della c.d. CAN, non era stata sanata dalla spontanea costituzione in giudizio della società appellata. Infatti, una volta preso atto che tale nullità non era stata sanata, avrebbe dovuto disporre ex officio la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass., Sez. Un., citate, nonchè Cass. n. 2142 del 2019, n. 32006 del 2018, n. 10500 del 2018, n. 5663 del 2018, n. 17023 del 2011, n. 9377 del 2009)

4. Invero, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il vizio della nullità della notificazione, se non rilevato dal giudice d’appello – che deve ordinare la rinnovazione della notifica a norma dell’art. 291 c.p.c. – e non sanato dalla costituzione dell’appellato, comporta, a sua volta, la nullità dell’intero processo e della sentenza che lo ha definito, ma non anche l’inammissibilità dell’impugnazione tempestivamente proposta, trattandosi di nullità attinente non all’impugnazione in senso sostanziale ma soltanto alla sua notificazione; con la conseguenza che, qualora il vizio sia rilevato in sede di legittimità, la Corte di cassazione, nel dichiarare la nullità della notifica e dell’intero processo e della sentenza, deve disporre il rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai pervenuto a conoscenza dell’appellato l’atto d’impugnazione, ed essendo quindi superflua una sua nuova notificazione, sarà sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all’art. 392 c.p.c. (Cass. nn. 6220/07; 27139/06; 17494/2002; 10136/2000).

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio alla CTR laziale per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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