Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12752 del 25/05/2010
Cassazione civile sez. II, 25/05/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 25/05/2010), n.12752
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 6987/2007 proposto da:
PREFETTURA DI GORIZIA in persona del Prefetto pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
V.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 20/2006 del GIUDICE DI PACE di GORIZIA del
2.2.06, depositata il 16/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Gorizia ha accolto l’opposizione proposta dal sig. V.F. a verbale di contestazione elevato nei suoi confronti dalla Polizia Stradale per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9 (eccesso di velocità) accertata mediante apparecchiatura “Telelaser”;
che il giudice, accogliendo uno dei motivi di opposizione, considerato assorbente, ha ritenuto l’inattendibilità dell’accertamento eseguito mediante “Telelaser” nella circostanza usato dagli agenti senza ausilio di cavalletto;
che il Ministero dell’Interno ha quindi proposto ricorso per cassazione per un motivo, cui non ha resistito l’intimato.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso, con cui si censura l’affermazione della inattendibilità dell’accertamento eseguito mediante “Telelaser”, è manifestamente fondato;
che infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo apparecchiature elettroniche, poichè l’art. 142 C.d.S., si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, e l’art. 345 reg. esec. C.d.S., approvato con D.P.R. n. 495 del 1992, dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente dagli organi di polizia stradale, devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente, senza prevedere che della rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo apparecchiatura elettronica denominata “Telelaser” (apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma che consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato) in quanto l’attestazione dell’organo di polizia stradale ben può integrare la rilevazione elettronica con quanto accertato direttamente e attribuire tale rilevazione ad uno specifico veicolo, risultando detta attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica (cfr. Cass. 5873/2004 e successive conformi);
che, per quanto riguarda il rilievo dato dal giudice di merito alla circostanza che il “Telelaser” era stato, nella specie, puntato senza l’ausilio di cavalletto, va osservato che: non rientra nei poteri del giudice sindacare gli aspetti organizzativi dell’attività della pubblica amministrazione, salvi i limiti imposti dalla legge; tra questi aspetti rientrano, indubbiamente, anche le modalità di utilizzazione delle apparecchiature di rilevamento della velocità;
l’uso del cavalletto per il “Telelaser” non è certamente imposto dalla legge, nè era stato dedotto o provato che detto uso fosse necessitato per ragioni tecniche indicate dal costruttore;
che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Gorizia in persona di altro giudicante.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010