Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12752 del 19/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2017, (ud. 10/03/2017, dep.19/05/2017),  n. 12752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27250/2014 proposto da:

IMPRESA C.O. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO

PREVENTIVO C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del proprio liquidatore

sociale e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DI VILLA MASSIMO 33, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

BENINCASA che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CLAUDIO MARONCELLI;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. – P.I. (OMISSIS), in persona del

Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO DI CIOMMO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANFRANCO TARANTINO;

– controricorrente –

avverso il decreto n. Rep. 6812/2014 del TRIBUNALE di BARI,

depositato il 15/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che la IMPRESA C.O. s.p.a. in liquidazione e concordato preventivo ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, del decreto, depositato in data 15 ottobre 2014, con il quale il Tribunale di Bari ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l. proposta dall’odierna ricorrente, ritenendo su quest’ultima incombente l’onere di produrre con il ricorso in opposizione tutta la documentazione necessaria a provare la domanda, non essendo sufficiente il richiamo di quella presentata nella fase di verificazione dei crediti;

che il consigliere relatore ha proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza;

ritenuto, all’esito della adunanza non partecipata, che non sussistono le condizioni per provvedere sul ricorso in questa sede a norma dell’art. 380 bis c.p.c..

PQM

 

rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione Prima Civile di questa Corte.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA