Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12752 del 19/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2017, (ud. 10/03/2017, dep.19/05/2017), n. 12752
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 27250/2014 proposto da:
IMPRESA C.O. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO
PREVENTIVO C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del proprio liquidatore
sociale e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DI VILLA MASSIMO 33, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO
BENINCASA che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CLAUDIO MARONCELLI;
– ricorrente –
contro
CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. – P.I. (OMISSIS), in persona del
Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41, presso
lo studio dell’avvocato FRANCESCO DI CIOMMO, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIANFRANCO TARANTINO;
– controricorrente –
avverso il decreto n. Rep. 6812/2014 del TRIBUNALE di BARI,
depositato il 15/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che la IMPRESA C.O. s.p.a. in liquidazione e concordato preventivo ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, del decreto, depositato in data 15 ottobre 2014, con il quale il Tribunale di Bari ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l. proposta dall’odierna ricorrente, ritenendo su quest’ultima incombente l’onere di produrre con il ricorso in opposizione tutta la documentazione necessaria a provare la domanda, non essendo sufficiente il richiamo di quella presentata nella fase di verificazione dei crediti;
che il consigliere relatore ha proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza;
ritenuto, all’esito della adunanza non partecipata, che non sussistono le condizioni per provvedere sul ricorso in questa sede a norma dell’art. 380 bis c.p.c..
PQM
rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione Prima Civile di questa Corte.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017