Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12752 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 13/05/2021), n.12752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1039-2019 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS), MINISTERO

DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona dei rispettivi Ministri pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI BOLOGNA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo

studio dell’avvocato HARALD BONURA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIULIANO FONDERICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1458/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 30/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Il Ministero dell’interno ricorre per un mezzo, nei confronti del Comune di Bologna, contro la sentenza del 30 maggio 2018 con cui la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello avverso sentenza del locale Tribunale perchè notificato allo stesso Comune in un luogo, lo studio dell’Avvocato Andrea Maltoni, “in alcun modo riconducibili all’appellato”.

2. – Il Comune di Bologna resiste con controricorso seguito da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il ricorso contiene un unico motivo con cui il Ministero ricorrente lamenta per un verso che l’assenza di collegamento tra il luogo della notificazione ed il destinatario di esso non determina inesistenza ma nullità e, per altro verso, che lo studio dell’Avvocato Andrea Maltoni non era privo di collegamento con il Comune di Bologna, essendone domiciliatario in altri giudizi.

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso è manifestamente fondato.

La Corte territoriale ha fatto riferimento ad una nozione di inesistenza della notificazione ormai ampiamente estranea in forza di una notissima pronuncia resa a Sezioni Unite assai prima della decisione d’appello, la quale di essa non dà nondimeno alcun conto – alla giurisprudenza di questa Corte, la quale si riassume nel principio secondo cui l’inesistenza della notificazione (in quel caso del ricorso per cassazione, ma la stessa regola concerne senz’altro la generalità delle notificazioni) è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

La stessa pronuncia ha poi aggiunto che il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tune, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916).

In seguito, a testimonianza di un indirizzo ormai consolidato, possono citarsi Cass. 5663/2018; Cass. 7703/2018.

Nel caso di specie, il notificante ha portato a termine la notificazione, effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario, che ha notificato per posta, essendo stato recapitato l’atto d’appello al Comune di Bologna, difeso, come in effetti era, dagli avvocati Carestia, Bonura e Fonderico, presso lo studio dell’Avvocato Andrea Maltoni: sicchè vi è stata una fase di consegna nel senso indicato dal principio sopra trascritta.

Di guisa che il vizio della notificazione non poteva essere qualificato in termini di inesistenza, bensì di nullità, con quanto ne consegue in ordine all’applicazione del congegno di sanatoria determinato dal raggiungimento dello scopo, secondo il fondamentale principio dettato dall’art. 156 c.p.c., comma 3 ovvero della previsione contenuta nell’art. 291 c.p.c..

La sentenza è cassata e rinviata alla Corte d’appello di Bologna, che si atterrà a quanto dianzi indicato, e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

 

 

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