Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12752 del 06/06/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12752 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 24069-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2014
861

GARAVAGLIA

GUIDO,

GARAVAGLIA

ROSA

MARIA,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 2,
presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,
rappresentati e difesi dall’avvocato DAL MOLIN
GRAZIANO giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 06/06/2014

- controricorrentí

avverso la sentenza n. 64/2012 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO depositata il 12/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/03/2014 dal Consigliere Dott. MARINA

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato DAL MOLIN
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

MELONI;

Svolgimento del processo

A seguito di notifica di avvisi di accertamento

Garavaglía Rosa Maria proposero separati ricorsi
davanti alla Commissione Tributaria provinciale
di Milano, contestando il maggior valore
accertato dall’Ufficio da assoggettare a
tassazione ordinaria nell’anno 2004, a seguito
di cessione di beni immobili suscettibili di
utilizzazione edificatoria.
In particolare i ricorrenti contestavano gli
atti impositivi in quanto i terreni erano loro
pervenuti per successione nel 2001 ed erano
stati oggetto di lottizzazione nel 1996, anno di
approvazione del piano di lottizzazione e della
stipula della convenzione con il Comune, sicchè

di valore i venditori Garavaglia Guido e

non poteva trovare applicazione l’art. 67 comma
1 lett.a) TUIR 917/86. Secondo l’Ufficio invece,
solo dopo la successione si era perfezionato il
procedimento di lottizzazione.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
provinciale di Milano che accoglieva i ricorsi,

1

9

proponeva

impugnazione

l’Agenzia delle Entrate davanti alla Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia la quale
rigettava il ricorso e confermava la sentenza di
primo grado.

regionale della Lombardia ha proposto ricorso
per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un
motivo e Garavaglia Guido e Garavaglia Rosa
Maria hanno resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art.67 comma l lett. A) e 68
DPR 917 del 1986 TUIR in riferimento all’art.
360 comma 1 n.3 cpc, in quanto il giudice di

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria

appello ha erroneamente ritenuto non applicabili
le suddette norme sebbene nella fattispecie
fosse ravvisabile una plusvalenza imponibile
quale reddito imponibile percepito nell’anno
d’imposta 2004.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
2

on

Infatti nella vicenda in esame il procedimento

concluso nel 2002, con il completamento del
procedimento amministrativo di approvazione del
piano di urbanizzazione delle aree lottizzate,
mentre l’atto di cessione del fabbricato e dei
terreni adiacenti era intervenuto solo in data
27/4/2004. Pertanto, considerato il maggior
valore acquisito dai terreni edificabili a
seguito dell’attività posta in essere dai
proprietari prima della vendita, non vi è
dubbio, secondo l’Ufficio, che si era generata
una plusvalenza che i contribuenti dovevano
dichiarare tra i redditi percepiti nell’anno
2004 e che costituiva reddito diverso ai sensi
dell’art.67 lett.A) comma l DPR 917/86.

di lottizzazione iniziato nel 1996 si era

La tesi dell’Ufficio appare condivisibile da
questa Corte alla luce di sez. 5, Sentenza n.
11819 del 19/05/2006 per cui “In tema di redditi
diversi, ed ai fini della realizzazione delle
plusvalenze previste dall’art. 76 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597, un terreno si intende
3

by

come giuridicamente

“lottizzato”

quando l’autorità competente rilascia la
necessaria autorizzazione, non essendo neppure
indispensabile che si sia già verificata la
condizione sospensiva cui essa è subordinata,

trascriversi a cura del proprietario,

che

preveda i vari oneri a suo carico;

l’imponibilità della detta plusvalenza è esclusa
quando il bene pervenga al contribuente per
successione “mortis causa”, dovendosi in tal
caso riferire il calcolo del suo valore, utile a
determinare il “prezzo d’acquisto”, ai sensi del
coma quarto del detto art. 76, al momento
dell’acquisto avvenuto per successione. Il
vantaggio economico da lottizzazione si
realizza, infatti, nel momento in cui il privato
trasferisce il terreno ad un prezzo maggiorato,
per la possibilità di eseguirvi opere edilizie,
e non nel successivo momento in cui l’acquirente
le esegue, non acquisendo così alcuna
plusvalenza, ma semplicemente avvalendosi di una
facoltà di cui ha presumibilmente pagato il
prezzo”.
Più recentemente si è pronunciata Sez. 5,
Sentenza n. 20277 del 04/09/2013 secondo la
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vale a dire la stipula di una convenzione, da

quale “Con riferimento alla tassazione delle
plusvalenze realizzate mediante la cessione di
aree lottizzate edificabili, acquisite già come
tali, da parte del futuro cedente, per donazione

(o dei fabbricati ivi costruiti), da assumere
come prezzo di acquisto ai fini del calcolo
della plusvalenza, va determinato con
riferimento alla data di inizio della
lottizzazione (o delle opere ovvero alla data di
inizio della costruzione) ai sensi dell’art. 82,
comma 2, secondo periodo, del d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 (nella formulazione applicabile
“ratione temporis”). Tale norma introduce un
criterio di determinazione della plusvalenza che
ha carattere autonomo rispetto a quello previsto
in via generale dal comma l della medesima
disposizione; ed ispirato, da un lato, alla
introduzione di contemperamenti attenuativi del
limite logico dato dal differenziale puro tra
prezzo di cessione e valore di costo cui
perviene l’operazione di scambio e, dall’altro,
alla necessità di selezionare la base impositiva
più prossima alla matrice economico-operazionale

5

(o successione), il valore normale dei terreni

della formazione del

presupposto

dell’incremento di valore dei beni.
Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso
proposto, cassata la sentenza impugnata e
disposto il rinvio ad altra sezione della CTR

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia
anche per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 6/3/2014
Il consigliere estensore

anche per le spese del giudizio di legittimità.

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