Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12751 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6851/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

M.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3961/06/2018 della Commissione tributaria

regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata il

25/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 29/01/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione del diniego tacito opposto dall’amministrazione finanziaria alla richiesta ex L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, di rimborso della quota pari al 90% delle imposte dirette versate per gli anni 1990, 1991 e 1992 da M.C., quale soggetto residente in una delle province colpite degli eventi sismici del dicembre 1990, con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello incidentale del contribuente e rigettava quello principale dell’Agenzia delle entrate sostenendo che al contribuente, ancorchè esercente attività d’impresa (avendo conseguito redditi di partecipazione), spettasse il rimborso di quanto versato a titolo di IRPEF nei predetti anni d’imposta in quanto la Decisione del 14/08/2015, C(2015) 5549 final della Commissione Europea escludeva la possibilità di recupero degli aiuti di Stato concessi per calamità naturali ultradecennali e che, comunque, nella specie era applicabile il c.d. regime de minimis, “non apparendo affatto superati i limiti fissati dal legislatore comunitario ai fini della deroga de qua”.

2. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre con un unico motivo l’Agenzia delle entrate, cui non replica l’intimato.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, VI Direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee del 17/07/2008 in causa C-132-06, dall’ordinanza della Sesta Sezione della predetta Corte del 15/07/2015 in causa C82/14 e dalla Decisione del 14/08/2015, C(2015) 5549 final della Commissione Europea, sostenendo che la CTR aveva errato nel riconoscere il diritto al rimborso delle imposte dirette al contribuente quale soggetto titolare di redditi derivanti da attività di lavoro autonomo.

2. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di cui appresso si dirà.

3. Premesso che nel caso di specie è incontroverso che il soggetto richiedente il rimborso fosse titolare di redditi d’impresa, osserva il Collegio che la CTR ha erroneamente escluso l’applicabilità al caso di specie della Decisione del 14/08/2015, C(2015) 5549 final della Commissione Europea, che in realtà preclude all’amministrazione finanziaria la possibilità di recupero degli aiuti di Stato concessi per calamità naturali ultradecennali, ma non la loro erogazione.

4. Ciò posto osserva il Collegio che in tema di agevolazioni tributarie a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 1990, è orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui “il rimborso d’imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, a seguito dell’intervento della Commissione UE con la decisione del 14 agosto 2015, C (2015) 5549, non è applicabile ai soggetti che esplicano attività di “impresa comunitaria”, rispetto alla quale rileva esclusivamente lo svolgimento di attività economica volta a fornire beni o servizi, essendo invece irrilevante l’elemento soggettivo, sia sotto il profilo della qualifica dell’attività (di impresa o professionale, di lavoro autonomo e di esercente attività c.d. protette), sia sotto il profilo della struttura propria del soggetto (persona fisica o ente collettivo, soggetto di diritto privato o pubblico), rilevando esclusivamente lo svolgimento di una attività economica volta a fornire beni o servizi” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29905 del 13/12/2017) e che “la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, (recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia) non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d’impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del TFUE, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, la quale ha pure precisato che, per quanto riguarda gli aiuti individuali già concessi prima della data di avvio della decisione e dell’ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno se, in virtù della deroga prevista dall’art. 107, par. 2, lett. b) del TFUE, può essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall’impresa in seguito alla calamità naturale e l’aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento “de minimis” applicabile” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2208 del 25/01/2019; in termini, Cass. n. 14328, n. 26750 del 2018, n. 28966 del 2018 e, da ultimo, Cass. n. 8408 del 2019).

5. Quindi, assodato lo svolgimento di un’attività economica da parte del contribuente (assoggettato a imposizione sul valore aggiunto e sulle attività produttive), il giudice di merito, cui la causa va rinviata in accoglimento del ricorso erariale, è tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (artt. 2 e 3 dec. cit.).

5.1. Accertamento che nella specie non risulta essere stato compiuto con il chiesto rigore, avendo la CTR affermato che i limiti fissati dal legislatore comunitario apparentemente non erano stati superati.

6. Il giudice del rinvio dovrà tenere conto “che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92, n. 1, TFUE, può considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell’irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza” (Cass., n. 22377/2017, cit.; conf. n. 29905/2017, cit.). In difetto, il giudice di merito deve valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la ridetta decisione della Commissione UE, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107, par. 2, lett. b) TFUE, ovvero che si tratti di “aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale” (p. 150, lett. b), dec. cit.), sempre che sussista “un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l’aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame” (p. 136 dec. cit.); il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita dalla calamità naturale al momento dell’evento, e che sia evitata una sovra-compensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto (p. 148 dec. cit.); inoltre, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l’importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell’UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo (Cass. sez. lav., 09/06/2017, n. 14465).

7. Al riguardo occorre precisare che la prova delle suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio, ma, in sintonia con quanto affermato da Cass. n. 22377 del 2017 citata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla vincolante decisione della Commissione UE (sopravvenuta nel corso del giudizio di appello), e la sua diretta incidenza sulla decisione della lite, nel determinare la cassazione della sentenza delle commissione regionale, consentono alle parti l’esibizione, in sede di rinvio, di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica (cfr. in tal senso già Cass. n. 5224 del 1998, cit.).

8. Pare comunque opportuno ricordare che “resta fermo che la riduzione dei tributi dovuti da “imprese” in aree colpite da calamità naturali non è applicabile in materia d’IVA, atteso che il riconoscimento del diritto al rimborso proporzionale delle somme già corrisposte, non soddisfacendo il principio di neutralità fiscale e non garantendo la riscossione integrale dell’IVA dovuta nel territorio italiano, si pone di per se stesso in contrasto col diritto dell’UE, come ha stabilito la Corte di Lussemburgo in causa C82/14 (Corte giustizia, 15/07/2015, Nuova Invincibile; conf. Cass. sez. trib., 21/04/2017, n. 10084; 16/09/2016, n. 18205; 16/12/2015, n. 25278)” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3070 del 08/02/2018, Rv. 647113 – 01).

9. All’accoglimento del ricorso, nei termini di cui in motivazione, consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente CTR cui è demandato di procedere a nuovo esame in conformità ai superiori principi di diritto e di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere

anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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