Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12751 del 25/05/2010
Cassazione civile sez. II, 25/05/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 25/05/2010), n.12751
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5499/2007 proposto da:
C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
MELFI Matteo, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI VITTORIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 384/2005 del GIUDICE DI PACE di VITTORIA, del
6/12/05, depositata il 15/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
PREMESSO IN FATTO
che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di
Vittoria ha respinto l’opposizione proposta dal sig. C.P.
avverso due verbali di accertamento di altrettante violazioni
dell’art. 142 C.d.S. (eccesso di velocità) elevati dalla Polizia
Municipale del medesimo Comune;
che il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione
articolando tre motivi di censura, cui non ha resistito
l’amministrazione intimata;
che, avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il
P.M. ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Vittoria ha respinto l’opposizione proposta dal sig. C.P. avverso due verbali di accertamento di altrettante violazioni dell’art. 142 C.d.S. (eccesso di velocità) elevati dalla Polizia Municipale del medesimo Comune;
che il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura, cui non ha resistito l’amministrazione intimata;
che, avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., si lamenta che il Giudice di pace non si sia pronunciato sul primo motivo di opposizione – con cui era dedotto il difetto di contestazione immediata dell’illecito – essendosi appiattito sulle deduzioni difensive del Comune senza vagliarne il contenuto, facendo riferimento alla circostanza, riportata nel verbale, della inclusione del tratto di strada, lungo il quale erano stati effettuati gli accertamenti, nel decreto prefettizio emesso ai sensi del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 (conv. con modif. in L. 1 agosto 2002, n. 168), il quale non deroga all’obbligo della contestazione immediata;
che con il secondo motivo, denunciando violazione del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 384 e vizio di motivazione, si deduce che la contestazione immediata non può essere considerata impossibile allorchè, come nella specie, sia utilizzato il mod. 104/C2 dell’Autovelox, il quale consente la rilevazione della velocità al passaggio del veicolo davanti ad esso e la riporta contestualmente in un apposito display;
che con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, per non avere il Giudice di pace preso in considerazione la memoria depositata dall’opponente il giorno prima dell’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, qualificandola non autorizzata, tardiva e prodotta in difetto di contraddittorio, senza concedere il termine per note previsto dal comma settimo dall’invocato art. 23;
che quest’ultimo motivo – da esaminare per primo in quanto pone una questione pregiudiziale di nullità della sentenza impugnata – è inammissibile, essendo la concessione del termine per note, di cui alla norma invocata, prevista come mera facoltà del giudice da esercitare “se necessario” e comunque su richiesta (come è reso palese dall’espressione “concede alle parti un termine…”), mentre nella specie il ricorrente non deduce di avere ritualmente formulato siffatta richiesta, nè, per di più, specifica – a necessaria concretizzazione della lamentata lesione del suo diritto di difesa – quali ulteriori deduzioni sarebbero state formulate nella memoria (cfr. Cass. 17444/2007, 16630/2006, 12594/2002);
che il primo motivo è manifestamente infondato;
che, infatti, per un verso non sussiste la lamentata omissione di pronuncia, avendo invece il giudice espressamente respinto il motivo di opposizione di cui trattasi; per altro verso la motivazione del rigetto, riferita dal ricorrente, è conforme a diritto, atteso che il D.L. n. 121 del 2002, art. 4 cit., espressamente prevede, al comma 4, la deroga all’obbligo di contestazione immediata di cui all’art. 200 C.d.S.;
che il secondo motivo di ricorso è, prima ancora che infondato in diritto, inammissibile;
che, infatti, in esso si fa riferimento all’utilizzo di un tipo di apparecchiatura l’Autovelox mod. 104/C2 – di cui la sentenza non parla e che non può essere accertato in sede di legittimità (sul punto andava, seminai, dedotto specifico vizio della motivazione della ricostruzione dei fatti in parte qua); inoltre è incoerente con la censura l’affermazione del ricorrente secondo cui l’apparecchiatura usata consente l’accertamento della velocità “al passaggio” del veicolo, dato che ciò obiettivamente esclude la possibilità di intimare tempestivamente l’arresto dello stesso;
che il ricorso va in conclusione rigettato;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010