Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12751 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2017, (ud. 12/01/2017, dep.19/05/2017),  n. 12751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8699-2016 proposto da:

B.M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA

400, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO DE LUCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VITO DE FALCO giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA, in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SPALLANZANI 22, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO PROTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROBERTO BOCCHINI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 993/2015 del TRIBUNALE di POTENZA del

13/10/2015, depositata il 14/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.M. ha proposto ricorso per cassazione contro la Telecom Italia s.p.a. avverso la sentenza n. 993 del 14 ottobre 2015, con la quale il Tribunale di Potenza, in accoglimento dell’appello dell’intimata ed in riforma della sentenza pronunciata in primo grado inter partes dal Giudice di Pace di Bella, ha dichiarato improponibile la domanda che essa ricorrente aveva proposto per ottenere la restituzione di somme corrisposte in relazione alle spese di spedizione delle fatture dell’utenza in corso con la stessa Telecom.

2. Al ricorso, che propone due motivi, ha resistito,con controricorso l’intimata. Il ricorrente ha presentato memoria ma fuori dai termini previsti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di legge ed in particolare dell’art. 327 c.p.c. e del R.D. n. 37 del 1934, art. 82. Il giudice del merito avrebbe errato perchè ha ritenuta infondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell’appellata in quanto la sentenza impugnata non risultava notificata a Telecom. Mentre, al contrario, avrebbe dovuto ritenere inammissibile l’appello, perchè il ricorrente aveva correttamente notificato la sentenza di prime cure n. 75 del 1 febbraio 2007, alla Telecom presso la cancelleria del giudice adito in considerazione del fatto che il domicilio eletto da quest’ultima si trovava in un Comune diverso rispetto a quello ove aveva sede il giudice di Pace.

Il motivo è fondato.

Il R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, – secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita – non è stato tacitamente abrogato per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 170 c.p.c., nè delle norme che disciplinavano l’iscrizione nell’albo dei procuratori, nè dalla L. 24 febbraio 1997, n. 27, artt. 1 e 6, che, nel sopprimere la distinzione tra procuratori legali ed avvocati, non ha eliminato l’attività procuratoria (Cass. N. 7658/2013; Cass. 17498/2015).

Questo obbligo è previsto anche qualora detta autorità sia rappresentata da un giudice di pace, dovendo, dunque, escludersi che egli si possa domiciliare presso il comune sede del tribunale nella cui circoscrizione agisce (o presso un diverso comune in essa compresa) ed essendo necessaria la domiciliazione nel comune sede del giudice di pace adito, senza che in contrario possa rilevare che la domiciliazione sia stata fatta comunque presso un avvocato iscritto nella circoscrizione in cui è compreso quel giudice (Cass. N. 17908/2013).

Ne segue che, ove il detto avvocato, come nella specie, si sia domiciliato in primo grado presso un comune diverso da quello del giudice di pace adito, la sentenza gli viene notificata correttamente agli effetti dell’art. 325 c.p.c., presso la cancelleria di quel giudice.

4. Pertanto la Corte cassa la sentenza senza rinvio perchè l’appello non poteva essere proposto in quanto tardivo.

Le statuizioni della sentenza di primo grado restano ferme.

5. Deve provvedersi alla liquidazione delle spese del giudizio di appello, oltre che di quelle del giudizio di cassazione. Le spese del giudizio di appello si possono compensare, mentre quelle del giudizio di cassazione, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio perchè l’appello non poteva essere proposto. Compensa le spese del giudizio di appello e condanna la Telecom al pagamento in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 700,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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