Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12751 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 13/05/2021), n.12751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36528-2018 proposto da:

M.V., già socio e amministratore unico e legale

rappresentante prima, nonchè liquidatore poi, della cessata FORMA

MENTIS SRL M.C., già socio della predetta società,

elettivamente domiciliati in ROMA, V. TARVISIO 2, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO FARSETTI, rappresentati e difesi dall’avvocato

FRANCESCO SANZO’;

– ricorrenti –

contro

REGIONE PUGLIA – Area per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione

Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività;

– intimata –

avverso la sentenza n. 491/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

M.V. e M.C., l’una già socia, amministratrice unica e legale rappresentante ed infine liquidatrice di Forma Mentis S.r.l., l’altro già socio della medesima società, ricorrono per un mezzo, nei confronti della Regione Puglia, contro la sentenza del 9 maggio 2018 con cui la Corte d’appello di Lecce ha dichiarato improcedibile l’appello per mancata produzione della sentenza impugnata, confermando pertanto la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Lecce, che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla loro domanda volta alla condanna della Regione Puglia al pagamento della somma di 51 mila 781,10, oltre accessori.

Non spiega difese l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

L’unico mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione di una norma di diritto e in particolare dell’art. 347 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dei principi regolatori del giusto processo, artt. 24,111 e 113 Cost. e artt. 6 e 13 della convenzione Europea dei diritti dell’uomo, censurando la sentenza impugnata per aver dichiarato l’improcedibilità dell’appello quantunque tale previsione non sia dettata dalla legge e la mancanza della sentenza medesima non precludesse la decisione nel merito, dal momento che la sua motivazione era contenuta nell’atto d’appello.

Ritenuto che:

Il ricorso va accolto.

L’appellante deve inserire nel proprio fascicolo, all’atto della costituzione in giudizio, una copia della sentenza appellata. La ratio della disposizione si ravvisa nell’esigenza che il giudice d’appello possa avere piena conoscenza del contenuto di detta sentenza impugnata: esigenza tanto più rilevante ove si consideri l’attuale formulazione dell’art. 342 c.p.c., che impone all’appellante “l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare”. L’art. 347 c.p.c., tuttavia, non indica la sanzione comminata per la violazione dell’obbligo.

Nel vigore dell’art. 348 c.p.c., comma 2, nel testo antecedente la riforma del 1990, la previsione dell’art. 347 c.p.c., comma 2 secondo cui l’appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata, si coniugava con la sanzione di improcedibilità derivante dalla ò mancata presentazione del proprio fascicolo (contenente, così, anche la sentenza impugnata) nella prima udienza, salvo che l’istruttore non concedesse per giustificati motivi una dilazione, rinviando l’udienza: in tale quadro si riteneva, in prevalenza, che la mancata produzione della sentenza impugnata determinasse dunque l’improcedibilità dell’appello (Cass. 20 gennaio 1992, n. 662; Cass. 17 novembre 1994, n. 9741; Cass. 8 febbraio 1996, n. 1008; Cass. 28 giugno 1997, n. 5798; Cass. 16 febbraio 2001, n. 2300). Per altro verso era generalmente ritenuto che il mancato deposito di copia della sentenza impugnata all’atto della costituzione non determinasse l’improcedibilità dell’appello se, al momento della decisione, essa risultava comunque allegata agli atti (Cass. 29 gennaio 2003, n. 1302), ad esempio perchè prodotta dall’appellato oppure perchè rinvenuta, sia pure in copia informale, nel fascicolo d’ufficio di primo grado.

A seguito della novella di cui alla L. n. 353 del 1990, che ha riformulato l’art. 348, comma 2, eliminando la sanzione dell’improcedibilità per il mancato deposito del fascicolo di primo grado, si sono profilate, in dottrina, soluzioni diverse:

i) secondo alcuni la mancanza della copia della sentenza impugnata determina inammissibilità dell’appello perchè impedisce al giudice di appello di prendere cognizione dello svolgimento del giudizio di primo grado;

ii) altri sostengono che, in caso di mancata produzione della copia della sentenza impugnata, ove il contenuto di essa non possa essere altrimenti ricostruito, il giudice d’appello debba ordinare all’appellante la produzione in giudizio della sentenza medesima ai sensi dell’art. 123 bis disp. att. c.p.c., dichiarando quindi la nullità dell’atto d’appello per inidoneità al raggiungimento dello scopo nel solo caso in cui l’appellante non ottemperi all’ordine;

iii) altri ancora, in prevalenza, affermano che la mancata produzione di copia della sentenza impugnata conduce al rigetto dell’appello se e quando ciò impedisca di ricostruire la vicenda processuale e, così, di riscontrare la fondatezza dell’impugnazione;

iv) secondo un’opinione, infine, ci si potrebbe orientare nel senso di ravvisare nella sentenza pubblicata un fatto notorio giudiziale, la cui permanenza nella sfera di disponibilità dell’organizzazione giudiziaria (notofium facti perinanentis) la renderebbe acquisibile al processo d’appello ex artt. 210 e 213 c.p.c..

Nella giurisprudenza di questa Corte è stato talora affermato che, sebbene l’art. 348 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, non contempli più la declaratoria di improcedibilità dell’appello in conseguenza della mancata presentazione nella prima udienza del fascicolo di parte e, quindi, della sentenza impugnata, questa S.C. ha ribadito che il giudice di appello, il quale, al momento della decisione, verifichi che la parte appellante non ha depositato la sentenza impugnata, indispensabile per individuare l’oggetto del gravame e le statuizioni contestate, e che la stessa non è, comunque, presente tra gli atti di causa, deve dichiarare l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo ovviare all’impedimento riscontrato rimettendo la causa sul ruolo con invito alla parte interessata a provvedere al relativo deposito (Cass. 20 gennaio 2014, n. 1079; Cass. 5 luglio 2006, n. 15303).

Si tratta di una soluzione che non può condividersi, e che la prevalente giurisprudenza di questa Corte non condivide.

Se si conviene che l’improcedibilità è la conseguenza, di natura sanzionatoria e perciò doverosamente testuale, di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto, espressamente configurato come necessario a tal fine, della sequenza di avvio di un dato processo, si deve parimenti escludere che l’improcedibilità, dovendo trovare il suo fondamento in un’espressa previsione normativa, possa essere comminata per il mancato deposito della sentenza impugnata: e ciò per il semplice fatto che un’espressa previsione in tal senso manca. Sembra piuttosto doversi applicare al caso del mancato deposito di copia della sentenza appellata, ai sensi dell’art. 347 c.p.c., comma 2, il ragionamento concernente la costituzione con “velina”. Al riguardo è stato affermato (Cass. 8 maggio 2012, n. 6912) che, secondo quanto prescrive l’art. 348 c.p.c., comma 1 la sanzione di improcedibilità è ricollegata soltanto all’inosservanza del termine di costituzione, non anche all’inosservanza delle sue forme, di guisa che la costituzione avvenuta nel termine ma senza l’osservanza delle forme evocate nell’art. 347, comma 1, essendo il regime della improcedibilità, in quanto di maggior rigore rispetto al sistema generale delle nullità, di stretta interpretazione, soggiacciono al regime delle nullità di cui all’art. 156 c.p.c., e segg., e, quindi, vanno disciplinate applicando il principio della idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo.

In tale prospettiva, valorizzando l’abrogazione della sanzione di improcedibilità per il mancato deposito del fascicolo di primo grado di parte appellante, alla stregua del testo vigente dell’art. 348 c.p.c., nonchè il principio di tassatività delle cause di improcedibilità, si è affermato che la mancanza in atti della sentenza impugnata, non comporta la declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione, nè consente la rimessione della causa sul ruolo per la sua produzione (Cass. 5 luglio 2006, n. 15303), imponendo, pertanto, al giudice di appello l’emissione di una decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall’atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi (Cass. 22 novembre 2016, n. 23713; Cass. 10 dicembre 2013, n. 27536; Cass. 10 dicembre 2013, n. 27536; Cass. 11 gennaio 2010 n. 238). In buona sostanza, secondo questa ricostruzione, alla quale va data continuità, se la sentenza appellata non è stata prodotta, ma il giudice è comunque in condizione di individuare con sicurezza il suo contenuto, perchè risultante dagli atti di causa, e di rapportare ad esso le censure spiegate con l’atto d’appello, egli deve comunque pronunciare in proposito. Se, viceversa, la mancata produzione della sentenza appellata impedisce il raffronto tra i motivi d’appello e le rationes decidendi ivi contenute, la conseguenza sarà quella dell’inammissibilità dell’impugnazione poichè aspecifica.

Nel caso in esame, si dà contezza, nel ricorso, del contenuto dell’atto d’appello, peraltro, conoscibile direttamente da questa Corte, in ragione della natura processuale del vizio dedotto, dal quale si desume in termini sufficientemente chiari, il thema decidendum (portata della sentenza impugnata e ragioni dell’impugnazione) sul quale avrebbe dovuto vertere il giudizio di appello: e cioè se sussistesse la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda introdotta all’origine dagli odierni ricorrenti avente ad oggetto la revoca della concessione in via provvisoria di un contributo finalizzato all’avvio di un’impresa ai sensi della L. n. 215 del 1992.

Il giudice di appello ha, quindi, errato a ritenere che l’impugnazione fosse improcedibile, ai sensi dell’art. 347 c.p.c., comma 2 per non poter consentire una decisione di merito in assenza di copia della sentenza impugnata, sebbene gli atti e i documenti a disposizione fossero sufficienti allo scopo.

La sentenza è cassata e rinviata alla corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA