Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12750 del 21/06/2016

Cassazione civile sez. III, 21/06/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 21/06/2016), n.12750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.M., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso,

giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati NAVARRA

Orlando (C.F. dichiarato: (OMISSIS)) e ACCIAI Costanza

(C.F. dichiarato: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

– AZIENDA REGIONALE SANITARIA USL DELLA (OMISSIS) (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del Direttore Generale, legale

rappresentante pro tempore, A.F.;

– D’.Sa., (C.F.: (OMISSIS));

– B.U., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentati e difesi,

giusta procura a margine del controricorso, dall’avvocato PAGANI

Ignazio (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrenti – ricorrenti in via incidentale condizionata –

ALLEANZA TORO S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata dalla

procuratrice GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.c.p.A. (C.F.:

(OMISSIS)), in persona dei procuratori speciali, C.

P. e P.M. rappresentati e difesi, giusta

procura in calce al controricorso, dall’avvocato VINCENTI Marco

(C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino n.

666/2013, depositata in data 26 marzo 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

24 maggio 2016 dal Consigliere Dott. TATANGELO Augusto;

uditi:

l’avvocato PAGANI Ignazio, per i contro ricorrenti (nonchè

ricorrenti in via incidentale condizionata) ASL della

(OMISSIS), D’. e B.;

l’avvocato OTTI Roberto, per delega dell’avvocato VINCENTI Marco,

per la controricorrente Generali Business Solutions S.c.p.A.;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso

principale, con assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.M. agì in giudizio nei confronti della USL della (OMISSIS), nonchè dei medici da questa dipendenti B.U. e D’.Sa., per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico di riduzione di una frattura del femore presso l’Ospedale di (OMISSIS), eseguito nel giugno del 1997, cui aveva fatto seguito una osteonecrosi. La USL chiamò in garanzia la propria assicuratrice della responsabilità civile Toro Assicurazioni S.p.A..

La domanda fu rigettata dal Tribunale di Aosta.

La Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il D., sulla base di cinque motivi.

Resistono con unico controricorso, illustrato con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la ASL della (OMISSIS), il B. e il D’., che propongono altresì ricorso incidentale condizionato nei confronti della società chiamata in garanzia, sulla base di un unico motivo.

Con distinto controricorso resiste altresì la Alleanza Toro S.p.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I contro ricorrenti hanno sollevato in via preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’eccezione è fondata.

Il ricorso è infatti del tutto privo dell’esposizione sommaria dei fatti di causa (richiesta ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), limitandosi ad enunciare i motivi di censura del provvedimento impugnato, motivi che peraltro difettano anch’essi di autosufficienza e di specificità (in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6).

L’esposizione del contenuto dei singoli motivi viene in realtà effettuata dal ricorrente in maniera unitaria e complessiva (in una sezione intitolata “critica generale e specifica alla sentenza impugnata”), dopo la loro formale enunciazione.

Il ricorso in tal modo risulta articolato in modo non chiaro, con evidente sovrapposizione delle argomentazioni riferibili alle diverse censure, tutte comunque prive delle specifiche indicazioni e del richiamo del contenuto degli atti e dei documenti processuali posti a base delle relative allegazioni.

Va ribadito, in proposito, che “per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito; il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa” (Cass., Sez. 6 –

3, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015, Rv. 634266; nel medesimo senso, si vedano, ex multis: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4403 del 28/02/2006, Rv. 587592; Sez. 2, Sentenza n. 7825 del 04/04/2006, Rv. 590121; Sez. 1, Sentenza n. 12688 del 30/05/2007, Rv. 597963; Sez. L, Sentenza n. 15808 del 12/06/2008, Rv. 603631; Sez. L, Sentenza n. 2831 del 05/02/2009, Rv. 606521; Sez. 3, Sentenza n. 5660 del 09/03/2010, Rv.

611790; si veda, in particolare, Cass., Sez. U, Sentenza n. 11308 del 22/05/2014, Rv. 630843, secondo la quale “il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, nè attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione”).

Nella specie non risultano rispettati gli indicati requisiti necessari ai fini dell’ammissibilità del ricorso.

La sua conseguente inammissibilità rende superflua l’esposizione delle specifiche censure.

Il controricorso incidentale condizionato proposto dalla ASL resta assorbito, per il rigetto del ricorso principale.

In definitiva, il ricorso principale è dichiarato inammissibile, con assorbimento del controricorso incidentale condizionato proposto dai controricorrenti (nonchè ricorrenti in via incidentale condizionata) ASL della (OMISSIS), D’. e B..

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio in favore delle parti controricorrenti, liquidandole per ciascuna di esse in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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