Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12750 del 06/06/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12750 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 27576-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

FUSCO FRANCESCO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 97/2007 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata 1’11/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 06/06/2014

udienza del 06/03/2014 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

per il rigetto del ricorso.

Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso

Svolgimento del processo
Fusco Francesco,

in qualità di venditore,

impugnava il provvedimento di liquidazione

stipulato a seguito di contratto preliminare dí
vendita di immobile sito in Napoli, trasferito a
titolo oneroso alla società Medeil spa, e
lamentava una duplicazione di imposta in quanto
il preliminare era stato già assoggettato ad
Invim.
Nella fattispecie erano stati stipulati 34
contratti preliminari di compravendita, da parte
della società Medeil spa aventi ad oggetto
svariati immobili (tra cui quello del
contribuente) compresi in una zona di terreno
dichiarata espropriabile e destinata ad opere di
completamento del Centro Direzionale di Napoli.
La Commissione Tributaria provinciale di Napoli,
rigettava il ricorso con sentenza impugnata dal
contribuente davanti alla Commissione Tributaria
Regionale della Campania la quale accoglieva il
ricorso ritenendo che il trasferimento era
avvenuto al momento della stipula dei contratti
preliminari, per i quali erano state pagate le
1

suppletiva INVIM relativo ad atto definitivo

imposte

di

registro

ed Invim. Secondo

i giudici di appello

pertanto il contratto

definitivo non poteva essere soggetto ad una
nuova imposta Invim già versata, sebbene fossero
state pattuite ulteriori somme da versare alla

bonaria dei cespiti in alternativa al decreto di
esproprio.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Campania ha proposto ricorso per
cassazione l’Agenzia delle Entrate con un motivo
e Fusco Francesco non ha spiegato difese.
L’Ufficio ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art.2 comma 5 DPR 643/72 ed
artt.20 e 21 DPR 131/1986, in riferimento
all’art. 360 n.3 cpc, in quanto il giudice di
appello ha ritenuto che il trasferimento di
proprietà degli immobili sia avvenuto al momento
della stipula del contratti preliminari,
costituendo l’atto pubblico semplice adempimento
dei primi mentre, al contrario, il trasferimento
2

stipula dell’atto definitivo, per cessione

di

proprietà

era

avvenuto con la

stipula del contratto definitivo sicchè il
negozio posto in essere doveva ritenersi
unitario e complessivo costituito dall’insieme
del contratto preliminare di vendita e del

due atti dichiarativi. Ciò anche perche, secondo
l’Agenzia, erano state stipulate tra le parti
anche ulteriori convenzioni con pattuizione di
ulteriori somme a titolo dì indennizzo per
cessione bonaria dei cespiti in alternativa al
decreto di esproprio.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Non vi è dubbio che il trasferimento di
proprietà sia avvenuto con la stipula dell’atto
preliminare ai fini del pagamento del tributo.
Infatti nella fattispecie l’intero prezzo di
acquisto è stato pagato all’atto della stipula
del contratto preliminare ed anche la consegna

contratto definitivo e dalla combinazione dei

dell’immobile risulta avvenuta, secondo quanto
affermato dai giudici di merito nella sentenza
di appello, prima della stipula del contratto
definitivo. Pertanto tenuto conto della volontà
delle parti nella fattispecie, così come
ricostruita dai giudici di merito, il contratto
3

o–1,

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI D D.PR. 26/4/1986
N. 131 IAB. ALL B. – N.5
MATERIA ‘TRIBUTARIA
.

avere

preliminare risulta

natura

traslativa e non meramente obbligatoria.
Per quanto sopra deve essere respinto il
ricorso. Nulla per le spese in guanto la
intimata non si è costituita e non ha

P.Q.M.
Respinge il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 6/3/2014

partecipato alla discussione orale.

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