Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1275 del 22/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/01/2021, (ud. 09/09/2020, dep. 22/01/2021), n.1275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2584/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

Edizioni Master s.p.a., con l’avv. Stefano Aterno, nel domicilio

eletto presso lo studio in Roma, alla via Barbieri, n. 6;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la

Calabria n. 107/3/12 depositata in data 31/05/2012 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09 settembre

2020 dal Co: Marcello M. Fracanzani;

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel corso di attività ispettiva presso la sede aziendale, veniva acquisita consistente documentazione extracontabile relativa all’anno di imposta 2003, donde veniva formato e consegnato pvc in data (OMISSIS), cui seguiva avviso di accertamento notificato il (OMISSIS), con ripresa a tassazione a fini Iva, Irpeg, Irap per circa ottocentomila Euro, in ragione – tra l’altro – di costi non deducibili, su diritti d’autore e software, costi pubblicità, compensi amministratore e canoni leasing barca.

Il provvedimento impositivo dava conto del mancato rispetto del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in ragione dell’urgenza data dall’imminente decadenza dal potere accertativo per l’anno di imposta 2003.

Avverso l’atto impositivo e la cartella successivamente notificata insorgeva il contribuente, proponendo distinti ricorsi con plurime censure in rito ed in merito, di cui era apprezzata dalla CTP la preliminare violazione del contraddittorio procedimentale per mancato rispetto del termine dilatorio a difesa fra comunicazione del pvc e notifica dell’avviso di accertamento, ritenendo non congrua giustificazione l’imminente scadenza del termine accertativo per l’anno di imposta 2003. I ricorsi così riuniti erano quindi decisi con l’integrale annullamento dell’atto impositivo e della seguente cartella ritenuta affetta da illegittimità derivata.

Proponeva appello l’Ufficio ribadendo la più che giustificata ragione d’urgenza, mentre spiegava appello incidentale il contribuente, dolendosi della compensazione delle spese.

La CTR per la Calabria, sede di Catanzaro, confermava la sentenza di primo grado avverso cui propone ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad unico articolato motivo, cui replica il patrono della parte contribuente con controricorso, interponendo altresì ricorso incidentale autonomo avverso la sorte delle spese dei gradi di merito, nonchè ricorso incidentale condizionato per i motivi rimasti assorbiti.

In prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato memoria e, successivamente, il patrono ha depositato rinuncia al mandato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Dev’essere esaminato previamente il ricorso principale, articolato su unico motivo.

Con l’unico motivo si profila doglianza ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, per un primo profilo, laddove la CTR ritiene affetto da nullità l’accertamento notificato prima dei sessanta giorni dalla consegna del pvc, in assenza di una esplicita comminatoria di legge; sotto un secondo profilo, perchè la CTR entra nel merito della giustificazione addotta dall’Ufficio, affermando che la prossima scadenza del potere impositivo per l’anno 2003 non fosse causa giustificativa per abbreviare i termini a difesa e notificare l’atto impositivo appena una settimana dopo il pvc, cioè il (OMISSIS), cioè nella sostanza svolgendo un apprezzamento di merito sulla congruità della giustificazione – anzichè limitarsi alla presa d’atto della sussistenza formale della giustificazione – e circoscrivendone il paradigma a quegli eventi estranei al rapporto fra contribuente ed amministrazione.

La questione è già stata chiarita da questa Corte, (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18184 del 29/07/2013) in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste quindi nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio (cfr. Cass. V, n. 24004/2018). Ciò posto, va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 9 dicembre 2015, n. 24823), premesso che la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, si applica ai soli casi di accesso ed ispezioni e verifiche nei tributi armonizzati, questi ultimi soggetti al diritto dell’Unione Europea, hanno chiarito che “in tema di tributi c.d. non armonizzati, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (tra la successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030; Cass. sez. 65, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071; Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n. 26943). Nel caso di specie è pacifico che non si sia trattato di accertamento a tavolino, riferito non unicamente ad IVA secondo quanto sopra osservato (Cass. V, n. 23824/2018). Infine, è stato ritenuto che l’imminente scadenza del termine per l’accertamento non costituisca ragione d’urgenza tale da giustificare la deroga al termine dilatoria posto a difesa del contribuente (Cass. VI – 5 n. 8749/2018). Il motivo è pertanto infondato e va disatteso.

2. Infondato il ricorso principale, dev’essere esaminato il ricorso incidentale autonomo relativo alle spese del giudizio di merito, articolato su unico motivo.

Con l’unico motivo si profila doglianza ex art. 360 c.p.c., n. 3, per omessa pronuncia sull’appello incidentale ed errata compensazione delle spese di lite per violazione degli artt. 112 e 96 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15. Nella sostanza di lamenta che la CTR non si sia pronunciata sull’impugnazione del capo di sentenza di primo grado relativo alla compensazione delle spese e che – in ogni caso – la CTR non avrebbe dovuto, a sua volta, compensare le spese del secondo grado, posto che non vi erano valide ragioni che potevano giustificare una simile decisione.

2.1. Sotto il primo profilo, il motivo d’appello del quale si lamenta l’omesso esame non risulta compiutamente riportato nel ricorso e comunque non giova alla contribuente alla contribuente la denuncia di omessa pronuncia (Cass. II, n. 2313/2010) per le medesime ragioni di seguito esposte nel secondo profilo.

2.2. Sotto il secondo profilo, il motivo è ammissibile, censurando un’attività processuale del giudice di merito su cui questa Corte ha piena cognizione come giudice del fatto processuale (cfr. Cass. S.U. n., 8077/2012), La mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonchè dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, anche quando si tratti dell’implicito rigetto della domanda perchè erroneamente ritenuta assorbita, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (cfr., Cass. S.U. n. 2731/2017).

Il motivo risulta infondato, dovendosi adottare una pronuncia sostitutiva (su cui cfr. Cass. S.U. n. 2731/2017) provvedendosi a confermare la compensazione delle spese in ragione del momento storico, precedente al consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento che impedisce la compensazione equitativa delle spese. Ed infatti, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. V, n. 15317/2013).

3. Il ricorso incidentale, in quanto espressamente condizionato, resta assorbito nel rigetto del ricorso principale.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale autonomo, assorbito l’incidentale condizionato, compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2021

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