Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1275 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 21/01/2020), n.1275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19506-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.B.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2852/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALI della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

10/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente – escludendo il diritto al rimborso dell’IVA – avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso, proposta in data 27 marzo 2008 L. n. 289 del 2002 ex art. 9, comma 17, relativa al 90% dei tributi versati per l’IRPEF e IVA relativamente agli anni d’imposta 1990, 1991, 1992.

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva l’appello del contribuente ritenendo che al contribuente, pur esercitando attività d’impresa, non poteva applicarsi la disciplina a tutela della concorrenza che avrebbe impedito il rimborso dell’imposta versata in quanto non sarebbe possibile il recupero per danni che – essendo trascorsi più di dieci anni dall’evento calamitoso – non si possono più provare; inoltre al contribuente sarebbe in ogni caso applicabile il regolamento de minimis che impedisce il recupero dell’aiuto quando questo non superava il limite fissato dal legislatore comunitario.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato a due motivi; la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il primo motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, della VI Direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia CE con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C-132/06, dell’ordinanza della sesta sezione della Corte di Giustizia CE con sentenza del 15 luglio 2015 in causa C-82/14, nonchè della Decisione della Commissione Europea del 2015 5549 Final del 14 agosto 2015, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il contribuente, in quanto titolare di un reddito di impresa, non ha diritto a tale beneficio e spetterebbe al contribuente offrire la prova di rientrare tra i soggetti cui si applica la regola del de minimis di cui al regolamento CE n. 1407/2013 e n. 717/2014;

con il secondo motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16 octies, convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, a seguito delle modifiche apportate alla norma dal citato art. 16 octies, qualora l’ammontare delle istanze ecceda le complessive risorse stanziate dalla norma, i rimborsi sono ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto: tale norma avrebbe portata generale e quindi sarebbe applicabile anche al caso di specie pur se la sentenza impugnata è stata depositata in data precedente (28 aprile 2017) rispetto alla modifica normativa citata (del 13 agosto 2017);

ritenuto che il ricorso va accolto;

ritenuto infatti che il primo motivo è fondato in quanto, secondo questa Corte, il rimborso d’imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, a seguito dell’intervento della Commissione UE con la decisione del 14 agosto 2015, C (2015) 5549, non è applicabile ai soggetti che esplicano attività di “impresa comunitaria”, rispetto alla quale rileva esclusivamente lo svolgimento di attività economica volta a fornire beni o servizi (nella specie, riguardante un contribuente che esercitava attività d’impresa), essendo invece irrilevante l’elemento soggettivo, sia sotto il profilo della qualifica dell’attività (di impresa o professionale, di lavoro autonomo e di esercente attività c.d. protette), sia sotto il profilo della struttura propria del soggetto (persona fisica o ente collettivo, soggetto di diritto privato o pubblico), rilevando esclusivamente lo svolgimento di una attività economica volta a fornire beni o servizi (Cass. 13 dicembre 2017, n. 29905; Cass. 17 luglio 2019, n. 19133);

ritenuto inoltre che, in tema di aiuto di Stato erogato a un’impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento “de minimis” applicabile o, in difetto, se ricorrono le condizioni che rendono l’aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, p. 2, lett. b), TFUE (e cioè che si tratti di aiuto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali). Da ciò deriva che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del “de minimis”, che l’ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni (decorrente dal momento dell’ottenimento del primo aiuto e comprendente qualsiasi aiuto pubblico, accordato sotto qualsiasi forma) non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l’applicazione dell’ipotesi prevista dall’art. 107, p. 2. lett. b) TFUE, di avere la sede operativa nell’area colpita dalla calamità al momento dell’evento ed anche l’assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto: Cass. 2 maggio 2018, n. 10450; Cass. 17 luglio 2019, n. 19133);

ritenuto poi che il secondo motivo di ricorso è infondato in quanto, come evidenziato da Cass. 14 marzo 2018, n. 6213 (nello stesso senso Cass. 6 marzo 2018, n. 7498; Cass. 17 luglio 2019, n. 19133; Cass. 18 luglio 2019, n. 19410) in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, la L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b, di conversione del D.L. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull’esecuzione del medesimo);

ritenuto che pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, respinto il secondo, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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