Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12749 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 25/05/2010, (ud. 12/05/2010, dep. 25/05/2010), n.12749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.M., nella qualita’ di erede di J.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo

studio dell’avvocato TRALICCI GINA, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4313/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/06/200 R.G.N. 3950/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2010 dal Consigliere Dott. MORCAVALLO Ulpiano;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma, respingendo l’appello proposto da V.M., quale erede di J.M., ha confermato la decisione del Tribunale di Roma, con cui era stata rigettata la domanda della predetta, intesa ad ottenere la condanna dell’INPS a corrispondere accessori sui ratei, tardivamente erogati, del trattamento pensionistico spettante al dante causa. In particolare, la Corte di merito rilevava che il credito era prescritto, non potendosi attribuire efficacia interruttiva al pagamento dei ratei e non potendosi considerare, ai medesimi fini, una successiva istanza di pagamento del 3 maggio 1994, inoltrata all’INPS, in quanto gia’ in riferimento alla data di emissione (a prescindere dalla illeggibilita’ della data di ricevimento, rilevata dal Tribunale), essa era tardiva, cioe’ oltre la scadenza del termine decennale (relativo a credito anteriore al 31 gennaio 1980).

2. Di tale sentenza la V. domanda la cassazione con un motivo di impugnazione; l’INPS resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo si denuncia violazione dell’art. 2944 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonche’ vizio di motivazione e motivazione apparente, lamentandosi che la sentenza impugnata abbia erroneamente escluso la efficacia interruttiva della istanza di pagamento, ritenendola riferita al periodo anteriore alla presentazione della domanda di pensione.

2. Il ricorso, cosi’ come proposto, si compendia in una censura relativa alla motivazione, che, a dire della ricorrente, “si rileva erronea ai limiti dell’apparenza”, e, pertanto, si sottrae all’eccezione di inammissibilita’ sollevata dall’INPS con riguardo alla promiscuita’ delle censure di violazione di legge e di vizio motivazionale.

2.1. Il motivo proposto e’ anche fondato nei limiti delle seguenti considerazioni.

Come risulta dalla stessa sentenza impugnata, la domanda attorea aveva ad oggetto gli accessori – sui ratei di pensione corrisposti in ritardo – a decorrere dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa (22 gennaio 1985).

Rispetto a tale credito, cosi’ come dedotto in giudizio, e’ evidente la rilevanza, ai fini dell’interruzione della prescrizione, di un’istanza di pagamento del (OMISSIS), tale, ove sia ritenuto il ricevimento da parte dell’INPS nonche’ l’esistenza di un contenuto effettivamente idoneo ad interrompere la prescrizione, da esplicare effetto per tutto il periodo in contestazione (centoventi giorni dal 22 gennaio 1985 sino al 5 maggio 1992, data di pagamento dei ratei), essendo invece del tutto ininfluente, ai fini della definizione della controversia, il periodo anteriore alla data di presentazione della domanda amministrativa, cui invece si e’ riferito il giudice d’appello.

3. Ne consegue che il ricorso va accolto, nei limiti cosi’ precisati, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla stessa Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che esaminera’ l’istanza di pagamento sopra indicata, in relazione alla prova del ricevimento da parte dell’INPS e al contenuto della medesima. Lo stesso giudice di rinvio pronuncera’ altresi’ sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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