Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12749 del 19/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2017, (ud. 12/01/2017, dep.19/05/2017), n. 12749
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7764-2016 proposto da:
C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CIRCONVALLAZIONE CLODIA 5, presso lo studio dell’avvocato NICOLINO
SCIARRA, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
MEDIOLANUM ASSICURAZIONI SPA, in persona dell’Amministratore
delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARLO FELICE 103,
presso lo studio legale associato BERCHICCHI, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIAN LUCA CORLEONE, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
contro
I.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1520/2015 della CORTE ROMA del 5/02/2015,
depositata il 06/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera partecipata del
12/01/2017 dal Consigliere PELLECCHIA ANTONELLA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. C.P. convenne in giudizio I.P. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni per le lesioni fisiche da esso patito in occasione di una partita amatoriale di calcetto in cui il convenuto lo aveva colpito con una testata.
Si costituì il convenuto contestando la volontarietà dell’azione lesiva posta in essere in danno del C. e, comunque, l’entità del risarcimento. Chiese anche di essere autorizzato a chiamare in causa la Mediolanum Ass.ni s.p.a. società tenuto a garantirlo per la responsabilità civile, onde essere manlevato dagli effetti pregiudizievoli di una eventuale condanna. Anche quest’ultima si costitui.
Il Tribunale di Roma rigettò la domanda.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 1520 del 6 marzo 2015, ha confermato il provvedimento impugnato. Ha ritenuto il giudice del merito che mancava la volontà di ledere da parte dello I. ed inoltre non era stata provata la particolare durezza dell’intervento nel contesto di gioco (contrasto aereo in fase di palla in aria).
2. Avverso tale pronunzia C.P. propone ricorso in cassazione con un motivo.
2.1. Resiste con controricorso Mediolanum Ass.ni.
2.2. I.P. regolarmente intimato non svolge attività difensiva.
3. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso. Il ricorrente non ha presentato memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.
5. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 in relazione all’art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c..
Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, poichè evoca risultanze istruttorie senza fornirne l’indicazione specifica prescritta dalla nonna nei termini di cui a consolidata giurisprudenza (Cass. 22303/2008; Cass. S.U. 28547/2008; Cass. 7455/2013).
Inoltre in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c., (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. 11892/2016). E il motivo non la deduce in questi termini.
Del resto il ricorrente per cassazione che deduca la violazione dell’art. 2697 c.c., per avere il giudice di merito ritenuto sussistente un fatto senza che la parte gravata dall’onere della prova di esso l’avesse assolto, deve necessariamente evidenziare che quel fatto era stato oggetto di contestazione, perchè l’onere della prova concerne soltanto fatti contestati. Ne consegue che è onere del ricorrente indicare se e quando, nel corso dello svolgimento processuale, il fatto, che si assume erroneamente ritenuto provato dal giudice, era stato contestato.
Il motivo è altresì inammissibile in quanto le censure sollevate concernono esclusivamente la valutazione delle prove già esaminati dal giudice del merito. In definitiva si richiede una rivalutazione dei fatti non consentita alla Corte di legittimità.
6. Pertanto, ai sensi degli artt. 380 – bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017