Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12749 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 13/05/2021), n.12749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10845-2020 proposto da:

A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FLAVIO GRANDE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 224/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositato il 18/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARINA

MELONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Bologna sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 6/5/2020, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna in ordine alle istanze avanzate da N.A. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo proveniente dalla Nigeria aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna di essere fuggito dal proprio paese perchè era stato minacciato di morte dai fratelli della donna che voleva sposare in quanto lui era cristiano e la donna di religione musulmana. Avverso il decreto del Tribunale di Bologna ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente affidato a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre osservare che secondo Cass. 12876/2018: “La comunicazione per via telematica della proposta all’indirizzo PEC del difensore di fiducia dell’odierna ricorrente è idonea, pur in mancanza di comunicazione al domiciliatario, a dare per assolti gli obblighi di cui all’art. 380-bis c.p.c., dovendo ritenersi che all’eventuale elezione di domicilio in Roma, ex art. 366 c.p.c., comma 2, non consegua un diritto a ricevere le comunicazioni esclusivamente in quel luogo (arg. ex Cass. n. 20625 del 2017), consentendo l’art. 366 c.p.c., cit., le notificazioni in via alternativa al domicilio eletto e all’indirizzo PEC (Cass. n. 5457 del 2014), e dovendo darsi continuità al principio secondo cui, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-sexies, (conv. con L. n. 221 del 2012), nel testo recato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 52, (conv. con L. n. 114 del 2014), non occorre che l’indirizzo PEC sia indicato in atti dal difensore di fiducia, essendo sufficiente che esso risulti dal ReGinde, (cfr. Cass. n. 30139 del 2017)”.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 perchè il giudice ha ritenuto non credibile il ricorrente in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 nonchè violazione del dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 6 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Bologna ha ritenuto che il ricorrente non aveva sporto denuncia alla polizia del suo paese che avrebbe potuto proteggerlo mentre, al contrario, era dovere del giudice accertare se la polizia avrebbe potuto o meno fornire adeguata protezione in caso di minacce di morte.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, lett. A) B) e C), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto il giudice ha escluso i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria senza esaminare la situazione sociale e politica generale della Nigeria ed il rischio di subire un danno grave in caso di rientro.

Il ricorso è inammissibile.

I motivi di merito proposti contengono una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione della corte territoriale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento.

La censura si risolve quindi in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

In ordine al primo motivo il Tribunale ha ritenuto che le vicende riferite dal ricorrente non siano credibili. Occorre anzitutto osservare che il legislatore ha ritenuto di affidare la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo non alla mera opinione del giudice ma ha previsto una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007 art. 3, comma 5, e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del D.Lgs. cit.), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, sicchè è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda” (Cass. ord. 26921/2017).

Alla luce di quanto sopra appare evidente che il dovere del giudice di considerare veritiero il racconto del ricorrente anche se non suffragato da prove richiede pur sempre che le dichiarazioni rese dal richiedente asilo siano “considerate coerenti e plausibili” (art. 3, comma 5, lett. C) e che il racconto del richiedente sia in generale “attendibile” (art. 3, comma 5, lett. E). La difficoltà di provare adeguatamente i fatti accaduti prevista espressamente dal legislatore nel citato art. 3, comma 5 non impone certo al giudice di ritenere attendibile un racconto che, secondo una prudente e ragionevole valutazione, sia incredibile anche perchè i criteri legali di valutazione della credibilità di cui all’art. 5, comma 3 sono categorie ampie ed aperte che lasciano ampio margine di valutazione al giudice chiamato ad esaminare il caso concreto secondo i criteri generali, basti pensare ai concetti di coerenza, plausibilità (lett. c) e attendibilità (lett. e) che richiedono senz’altro un’attività valutativa discrezionale.

Nella fattispecie il giudice di merito ha escluso, per le ragioni anzidette, la attendibilità del racconto, nonchè il diritto allo status di rifugiato o la protezione sussidiaria di cui alle prime due lettere del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Si rileva, in proposito, che la prima forma di tutela esige che si dia conto di una personalizzazione del pericolo di essere fatto oggetto di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica: ciò che nel caso in esame deve evidentemente escludersi.

In riferimento ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. C) il Giudice ha ritenuto con motivazione coerente ed esaustiva e con uso di informazioni aggiornate e precise sulla situazione del paese di origine l’assenza di minaccia grave e individuale alla vita e di situazioni di violenza indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale nel paese d’origine escludendo così il diritto alla protezione sussidiaria. Inoltre, il Tribunale ha adempiuto al proprio dovere di cooperazione istruttoria facendo riferimento alle notizie risultanti da numerosi siti internet tutti elencati nella sentenza da cui ha evinto che non vi sono situazioni critiche di sicurezza e di ordine pubblico nella Nigeria.

Con riguardo alle fattispecie tipizzate dall’art. 14, lett. a) e b), è necessario invece osservare che l’esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti deve pur sempre rivestire un certo grado di individualizzazione (cfr.: Cass. 20 giugno 2018, n. 16275; Cass.20 marzo 2014, n. 6503): il che, nel caso in esame va negato proprio in ragione della mancanza di riscontri quanto a una vicenda personale che conferisca specificità e concretezza a un tale rischio.

Il secondo motivo di ricorso sulla mancata verifica da parte del giudice delle condizioni per il ricorrente di ricevere protezioni dalle autorità statuali appare infondato. Infatti nel caso concreto, il Tribunale ha motivatamente escluso – con valutazione di merito incensurabile sotto il dedotto profilo della violazione di legge – che la narrazione dei fatti fosse credibile, in quanto generica e lacunosa, anche sotto il profilo temporale. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 5 presuppone, poi, che il soggetto si sia rivolto all’autorità di polizia e non abbia ricevuto protezione, mentre nella specie – come dichiarato dallo stesso richiedente – la denuncia non è stata neppure fatta. L’accertamento di merito compiuto dal Tribunale in ordine alla situazione del paese appare esauriente e non dà spazio per ritenere che i cittadini minacciati per ragioni private siano privi di tutela da parte degli organi statuali.

In tema di protezione internazionale dello straniero, nell’ordinamento italiano la valutazione della “settorialità” della situazione di rischio di danno grave deve essere intesa, alla stregua della disciplina di cui al D.Lgs. n. 25 del 2007, nel senso che il riconoscimento del diritto ad ottenere lo “status” di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d’origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, mentre non vale il contrario; sicchè il richiedente non può accedere alla protezione se proveniente da una regione o area interna del Paese d’origine sicura, per il solo fatto che vi siano nello stesso Paese anche altre regioni o aree invece insicure (Cass. 13088/2019; Cass. 18540/2019). Nel caso concreto, il Tribunale ha accertato – sulla scorta di fonti internazionali citate nel provvedimento – che la zona di provenienza dell’istante è immune da situazioni di violenza, indiscriminata.

Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva.

Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater ove dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta-prima sezione della Corte di Cassazione, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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