Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12749 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. I, 10/06/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 10/06/2011), n.12749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20225/2007 proposto da:

G.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE CASTRENSE 7, presso l’avvocato BALDARI

Antonino, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO EDIL BETON 82 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza n. 2680/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/05/2011 dal Presidente Dott. VINCENZO PROTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con sentenza 2680/06 depositata il 5 giugno 2006 la Corte di appello di Roma, pronunciando sulla impugnazione proposta dal sig. G.A. nei confronti della curatela fallimentare Edil Beton 82 srl, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10318/03 – dichiarata la contumacia del Fallimento – ha respinto l’appello;

che il G. ha proposto avverso la pronuncia della Corte d’appello ricorso per cassazione, privo delle indicazioni prescritte dall’art. 366 bis c.p.c.;

che il ricorso non risulta notificato alla parte intimata;

che già la mancata notifica del ricorso comporta la inammissibilità della impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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