Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12749 del 06/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 12749 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 23559-2008 proposto da:
PICCINONNA SILVESTRO, PICCINONNA EMANUELE, PICCINONNA
VITO, PICCINONNA PAOLINO, PICCINONNA GAETANO,
ALBRIZIO FRANCESCA, PICCINONNA GIUDITTA, PICCINONNA
GIUSEPPE, PICCINONNA COSIMO ARCANGELO, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA ROMEO ROMEI 7, presso lo
studio dell’avvocato MARTINELLI SIMONA, rappresentati
e difesi dagli avvocati SCHETTINI GIOVANNI, LUIGI
CARBONE con studio in BITONTO VIA P. MARTUCCI ZECCA
14 C/0 CARBONE, (avviso postale) giusta delega a
margine;
– ricorrenti –

Data pubblicazione: 06/06/2014

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato
[3.

avverso

la sentenza n. 110/2007 della

I’ E&

rnsainclumuclia

di BARI, depositata il 17/10/2007;

udienza del 06/03/2014 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo

A seguito di notifica di avviso di accertamento

compravendita immobiliare stipulato in data
20/12/1990, í sette venditori fratelli
Piccinonna ed i due acquirenti coniugi
Piccinonna Silvestro ed Albrizio Francesca
proposero separati ricorsi davanti alla
Commissione Tributaria provinciale di Bari,
contestando il maggior valore accertato
dall’Ufficio del Registro atti pubblici di Bari
rispetto a quello dichiarato ai fini INVIM.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
provinciale di Bari che rigettava il ricorso, í
ricorrenti proponevano impugnazione davanti alla
Commissione Tributaria Regionale della Puglia la

di maggior valore relativo ad INVIM per atto di

quale rigettava il ricorso e confermava la
sentenza di primo grado. Avverso la sentenza
della Commissione Tributaria regionale della
Puglia hanno proposto ricorso per cassazione i
contribuenti con sette motivi e l’Agenzia delle
Entrate non ha proposto difese.I ricorrenti
hanno depositato memoria.
1

h,

Con i primi due motivi di ricorso i ricorrenti
lamentano omessa e contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio in riferimento all’art. 360 n.5 cpc, in
quanto il giudice di appello non ha dato conto
dell’iter logico seguito per ritenere congruo il
valore venale del bene compravenduto e del
motivo per cui l’accertamento è stato compiuto
sulla base di una rendita presunta peraltro mai
attribuita.
La stessa questione viene riproposta nel quarto,
quinto, sesto e settimo motivo sotto denuncia di
vizio di violazione e falsa applicazione di

MOTIVI DELLA DECISIONE

legge rispettivamente degli artt. 2697 cc,112 e
113 cpc, 115 e 116 cpc per avere i giudici di
appello ritenuto congruo il valore attribuito
dall’Ufficio in assenza di qualsiasi prova
offerta dall’Ufficio, cui incombeva l’onere di
dimostrare i fatti costitutivi del credito,
2

di

del principio di

nonché in violazione

corrispondenza tra il chiesto e pronunciato e
dell’art. 51 DPR 131/86 ed attribuendo valore di
fatto notorio a valutazioni non suffragate da
documentazione probatoria.

respinto in ordine a tutti i motivi proposti.
Nella fattispecie in esame, infatti, occorre
anzitutto osservare che il giudice di appello ha
dato conto nella motivazione che il valore del
bene risulta accertato sulla base di elementi
fattuali processualmente acquisiti quali
consistenza, ubicazione, pregio, destinazione
commerciale valutati dai giudici di merito e
ritenuti nel loro complesso rilevanti ed idonei
a supportare la attribuzione del maggior valore
venale del bene da parte dell’Ufficio
Finanziario.
La sentenza impugnata risulta quindi conforme al

Il ricorso proposto è infondato e deve essere

disposto dell’art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 in tema di contenzioso tributario,
– secondo cui la sentenza deve contenere, fra
l’altro, la “concisa esposizione dello
svolgimento del processo”

e

“la

succinta

esposizione dei motivi in fatto e diritto”- ed
3

15-1

infatti contiene il

minimo

indispensabile necessario a dar conto del
rigetto dell’appello attraverso la concisa
esposizione dei fatti rilevanti della causa,
rendendo possibile l’individuazione del “thema

fondamento del dispositivo. Deve essere
precisato che l’obbligo di esame e di
motivazione del giudice non implica risposta ad
ogni singola eccezione specie se la domanda non
espressamente esaminata risulta incompatibile
con l’impostazione logica e giuridica della
pronuncia.
Altresì infondato è il terzo motivo di ricorso
con il quale i ricorrenti censurano la
motivazione dell’avviso di accertamento per
violazione e falsa applicazione dell’art. 52
comma 2 DPR 131/86 ed art. 3 legge 241/90, in
quanto, nel predetto atto, l’Ufficio non ha

decidendum” e delle ragioni che stanno a

fornito reale motivazione dei presupposti e
delle ragioni dell’accertamento compiuto.
Infatti oggetto del ricorso in cassazione è solo
la decisione di appello e non quella dell’avviso
di accertamento che ha mera natura di provocatio
ad opponendum.

4

o-

e.SENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5

MATERIA TRIBUTARLA
I motivi dal quarto al settimo, da trattarsi
congiuntamente in quanto relativi alla medesima
questione, sono altresì infondati e devono

Il giudice di merito ha infatti ritenuto congruo
ed adeguato il valore venale attribuito
all’immobile in quanto basato su vari elementi
probatori offerti dall’Ufficio finanziario
costituiti anche da fatti notori, quali le
circostanze che trattasi di immobile di pregio
in zona residenziale, di antica costruzione con
locali situati a piano terra atti ad ospitare
attività commerciali.
Per quanto sopra deve essere respinto il
ricorso. Nulla per le spese in quanto la
intimata non si è costituita e non ha
DEPOSITATO «CANCELLERIA

partecipato alla discussione orale.

IL

6 SIL..2fildi

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 6/3/2014
Il consigliere estensore

Il Presidente

essere respinti.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA