Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12748 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 21/06/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 21/06/2016), n.12748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PETROLPUGLIA S.r.l. (P.I.: (OMISSIS)), in persona

dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, O.

C. rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso,

dall’avvocato RUGGIERO Isabella (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE cooperativa a r.l. (P.I.:

(OMISSIS)), in persona del procuratore speciale B.

A. rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla

copia notificata del ricorso, dall’avvocato MATTICOLI Mario (C.F.:

(OMISSIS));

– controricorrente –

nonchè:

L. S.r.l. (C.F.: non dichiarato), già impresa individuale

L.G. in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione

distaccata di Fasano, n. 21/2012, depositata in data 9 febbraio 2012;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

24 maggio 2016 dal Consigliere Dott. TATANGELO Augusto;

uditi:

l’avvocato BOTTI Andrea, per delega dell’avvocato RUGGIERO

Isabella, per la società ricorrente;

l’avvocato MATTICOLI Mario, per la società controricorrente;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo del ricorso, con assorbimento degli altri.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data (OMISSIS) un autocarro di proprietà di L. G., assicurato per la responsabilità civile dalla Cattolica Assicurazione, nell’effettuare una manovra all’interno di un’area di servizio (OMISSIS), danneggiò la pensilina posta a copertura delle pompe di carburante.

La Petrolpuglia S.r.l. agì in giudizio nei confronti del proprietario del veicolo e della compagnia di assicurazione per ottenere il risarcimento del danno.

La domanda fu rigettata dal Giudice di Pace di Fasano, con integrale compensazione delle spese di lite, per difetto di prova in ordine alla proprietà dell’impianto e delle attrezzature.

Sull’appello principale della Petrolpuglia S.r.l. e incidentale della Società Cattolica di Assicurazione, il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Fasano, ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre Petrolpuglia S.r.l., sulla base di sei motivi.

Resiste con controricorso la Società Cattolica di Assicurazione.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra parte intimata ( L. S.r.l.).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente occorre rilevare la irregolarità delle difese scritte della società controricorrente Cattolica di Assicurazione a r.l., il cui difensore si dichiara munito di procura rilasciata in calce al ricorso avversario.

Ed infatti “nel giudizio di legittimità, la procura rilasciata dal controricorrente in calce o a margine della copia notificata del ricorso, anzichè in calce al controricorso medesimo, non è idonea per la valida proposizione di quest’ultimo, nè per la formulazione di memorie, in quanto non dimostra l’avvenuto conferimento del mandato anteriormente o contemporaneamente alla notificazione dell’atto di resistenza, ma è idonea ai soli fini della costituzione in giudizio del controricorrente e della partecipazione del difensore alla discussione orale, non potendo a tali fini configurarsi incertezza circa l’anteriorità del conferimento del mandato stesso (Cass., Sez. U, Sentenza n. 13431 del 13/06/2014, Rv. 631298).

Ne consegue l’inammissibilità del controricorso, ferma restando la legittimità della partecipazione del difensore della parte intimata alla discussione orale.

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

La ricorrente sostiene che, diversamente da quanto affermato nella pronunzia impugnata, ai sensi dell’art. 345 c.p.c. – nel testo anteriore alla riforma del 2009, applicabile nella fattispecie – in base all’interpretazione giurisprudenziale e dottrinale ancora prevalente al momento dell’introduzione del giudizio di secondo grado (essendo appena intervenuto il contrario arresto delle Sezioni Unite di questa Corte di cui alla Sentenza n. 8203 del 20/04/2005, Rv.

580936), doveva ritenersi possibile senza limiti la produzione di nuovi documenti in appello, non essendo a questi ultimi riferibile il divieto di nuovi mezzi di prova.

Il motivo è infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, va ribadito il principio enunciato dalla richiamata pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8203 del 2005 secondo cui “nel rito ordinario, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, l’art. 345 c.p.c., comma 3, va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova “nuovi” – la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza – e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame sempre che essi siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo: requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione”, principio del resto confermato da numerose pronunzie successive (ex multis: Sez. 5, Sentenza n. 622 del 13/01/2006, Rv. 586408; Sez. 3, Sentenza n. 1120 del 20/01/2006, Rv. 586553; Sez. 3, Sentenza n. 824 del 18/01/2006, Rv. 586943; Sez. 1, Sentenza n. 16526 del 5/08/2005, Rv. 585068; Sez. 3, Sentenza n. 7073 del 28/03/2006, Rv. 590603; Sez. 3, Sentenza n. 15514 del 7/07/2006, Rv. 593520; Sez. 2, Sentenza n. 3644 del 16/2/2007, Rv. 595377; Sez. 3, Sentenza n. 5323 del 8/03/2007, Rv. 595651; Sez. 2, Sentenza n. 12792 del 31/05/2007, Rv.

597446; Sez. 3, Sentenza n. 14766 del 26/06/2007, Rv. 597848; Sez. 3, Sentenza n. 11346 del 11/05/2010, Rv. 612892; Sez. 3, Sentenza n. 21561 del 20/10/2010, Rv. 614506).

La predetta pronuncia delle sezioni unite è anteriore all’introduzione del presente giudizio in secondo grado, e comunque il principio enunciato non costituisce “overruling” (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1370 del 21/01/2013, Rv. 624978, secondo cui “l’orientamento giurisprudenziale, consolidatosi dopo la sentenza delle Sezioni Unite della S.C. n. 8203 del 2005, secondo cui, nei giudizi instaurati dopo il 30 aprile 1995, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, l’art. 345 c.p.c., comma 3 va interpretato nel senso che esso fissa il principio dell’inammissibilità di mezzi di prova nuovi, cioè non richiesti in precedenza, e, quindi, anche delle produzioni documentali –

indicando, nello stesso tempo, i limiti di detto principio ed i requisiti che tali documenti devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame -, non ha dato luogo ad una fattispecie di “overruling” in quanto preceduto da decisioni dello stesso segno, con conseguente inapplicabilità della regola per la quale mantiene validità l’atto processuale compiuto secondo le forme e i termini previsti dal diritto vivente al momento del suo compimento, in caso di successivo mutamento giurisprudenziale relativo a quelle forme ed a quei termini”).

E’ dunque corretta la decisione impugnata nella parte in cui afferma che non potevano essere prodotti in appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., nuovi documenti, in quanto tali (a prescindere cioè dalla loro indispensabilità, questione oggetto del secondo motivo di ricorso).

3. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia:

indispensabilità della prova documentale”.

Il motivo è infondato.

Va in proposito data continuità al principio di diritto ormai consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte, per cui “nel giudizio di appello l’indispensabilità delle nuove prove deve apprezzarsi necessariamente in relazione alla decisione di primo grado e al modo in cui essa si è formata, sicchè solo ciò che la decisione afferma a commento delle risultanze istruttorie acquisite deve evidenziare la necessità di un apporto probatorio che, nel contraddittorio in primo grado e nella relativa istruzione, non era apprezzabile come utile e necessario; ne consegue che, se la formazione della decisione è avvenuta in una situazione nella quale lo sviluppo del contraddittorio e delle deduzioni istruttorie avrebbero consentito alla parte di valersi del mezzo di prova perchè funzionale alle sue ragioni, deve escludersi che la prova sia indispensabile, se la decisione si è formata prescindendone, essendo imputabile alla negligenza della parte il non aver introdotto tale prova” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7441 del 31/03/2011, Rv. 617519;

conf.: Sez. 3, Sentenza n. 26020 del 5/12/2011, Rv. 620326; Sez. 6 –

3, Ordinanza n. 3493 del 12/02/2013, Rv. 625004; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 5013 del 15/03/2016, Rv. 639364).

Nella specie, il difetto di prova della proprietà dei beni danneggiati in capo alla società attrice era stato eccepito dalla compagnia di assicurazione convenuta sin dalla sua costituzione in giudizio. La rilevanza dei documenti utili a dimostrare tale proprietà era quindi apprezzabile sin dall’inizio del giudizio di primo grado, come del resto dimostra il fatto che proprio a tal fine l’attrice aveva inteso produrre l’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività di distribuzione carburanti. Nè, evidentemente, in tale ottica, potrebbe ritenersi integrato il requisito dell’indispensabilità in relazione al contratto di vendita delle attrezzature presenti nell’impianto solo perchè in qualche modo collegato o comunque presupposto dalla suddetta autorizzazione, ritenuta prova insufficiente della contestata proprietà.

4. Con il terzo motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., artt. 115e 116 c.p.c. Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Il motivo è infondato.

Di fronte alla specifica eccezione della compagnia convenuta, i giudici di merito hanno ritenuto insufficiente, ai fini della prova della proprietà dei beni danneggiati in capo alla società attrice, la mera autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività di distribuzione di carburanti nell’impianto dove era avvenuto il sinistro, osservando che la predetta autorizzazione non costituiva prova della proprietà dell’impianto stesso, e ciò benchè in essa vi fosse un generico riferimento all’avvenuto acquisto di detto impianto (senza peraltro la specifica indicazione che tra i beni costitutivi di esso vi fosse la pensilina di copertura delle pompe di distribuzione del carburante).

Tale motivazione è senz’altro adeguata e logicamente congrua e, trattandosi di giudizio di fatto, esso certamente non è censurabile in sede di legittimità.

Non risulta del resto allegato (e tanto meno dimostrato) che fosse stato specificamente dedotto nelle fasi di merito che la voltura dell’autorizzazione richiedesse, come suo necessario presupposto, l’avvenuto acquisto della proprietà degli impianti (e tanto meno, in particolare, della pensilina a copertura delle pompe di distribuzione).

5. Con il quarto motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

Il motivo è infondato.

E’ del tutto irrilevante che la compagnia convenuta non avesse “contestato la produzione documentale” di cui si discute.

Nessuna sorta di “non contestazione” può naturalmente essere ipotizzabile in relazione al documento che, secondo l’accertamento di fatto del giudice di merito (adeguatamente motivato e che comunque trova pieno riscontro nell’esame degli atti processuali, ed in particolare dell’indice del fascicolo di primo grado di parte attrice), non risulta mai depositato in primo grado, e cioè in relazione al contratto di vendita dei beni e delle attrezzature costituenti l’impianto di distribuzione per cui è causa.

In ogni caso, il principio di non contestazione riguarda le allegazioni, non i documenti prodotti (se non con riguardo alla loro provenienza ed autenticità), e tanto meno la valenza probatoria di questi ultimi, la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è ovviamente riservata al giudice.

Nella specie, non vi è dubbio che la prova della proprietà dei beni danneggiati fosse stata oggetto di tempestiva contestazione in primo grado e dunque era il giudice a dover valutare se i documenti prodotti costituissero prova del fatto contestato, senza alcuno spazio operativo per il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., disposizione che non può quindi ritenersi in alcun modo violata dalla pronunzia impugnata.

6. Con il Quinto motivo del ricorso si denunzia “violazione dell’art. 169 c.p.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e vizio di errata motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

E’ innanzi tutto erroneo il primo presupposto di fatto da cui esso muove.

Diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, infatti, il giudice di secondo grado non ha ritenuto che fosse necessaria l’indicazione del contratto di vendita delle attrezzature nell’indice del fascicolo di parte perchè vi erano plurimi allegati all’autorizzazione prodotta, ma perchè si trattava di un documento con rilievo autonomo e specifico ai fini della prova della proprietà.

Il motivo di ricorso è dunque per tale profilo inammissibile, per difetto di specificità.

In ogni caso, e come già esposto, il giudice di appello ha incensurabilmente (e comunque del tutto correttamente) accertato, in fatto, che in primo grado era stata prodotta in udienza (anche se poi non più depositata, dopo il ritiro del fascicolo di parte) esclusivamente l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di distribuzione di carburante, documento ritenuto insufficiente ai fini della prova della proprietà dei beni danneggiati, ma non il contratto di vendita relativo a questi ultimi.

Di conseguenza, ogni questione relativa alla regolarità del deposito e alla utilizzabilità del fascicolo di primo grado – contenente solo il documento insufficiente ai fini della prova della proprietà –

risulta del tutto irrilevante ai fini della decisione.

7. Con il sesto motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

La società ricorrente deduce che la sua condanna alle spese non avrebbe tenuto conto della reciproca soccombenza, essendo stato dichiarato inammissibile l’appello incidentale della compagnia.

Il motivo è infondato.

La stessa ricorrente dà atto che, in caso di reciproca soccombenza è rimesso al giudice di merito di stabilire se possa o meno farsi luogo a parziale o totale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., e nella specie è evidente che la soccombenza nel merito dell’appellante principale è stata ritenuta avere carattere del tutto prevalente, in applicazione del principio di causalità relativamente all’intero giudizio di appello, rispetto alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello incidentale avanzato dalla compagnia di assicurazione con riguardo alla sola regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado.

La relativa valutazione costituisce giudizio di fatto non censurabile in sede di legittimità.

8. Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità possono peraltro essere integralmente compensate tra tutte le parti costituite, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della oggettiva incertezza interpretativa sussistente in ordine alle questioni giuridiche di natura processuale affrontate ai fini della decisione.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte: rigetta il ricorso;

dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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