Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12748 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2017, (ud. 12/01/2017, dep.19/05/2017),  n. 12748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7243-2016 proposto da:

F.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE

ALFANO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.A.T., nella qualità di titolare dell’omonima

ditta, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALFONSO VISCARDI,

EMILIA GRIMALDI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI ANGRI, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 621/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

24/09/2015, depositata l’01/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.M.C. convenne in giudizio il Comune di Angri per sentirlo condannare al risarcimento dei danni riportati a causa della caduta in una buca, a suo dire non segnalata ed invisibile. Il Comune chiamava in manleva V.A.T., titolare dell’impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione stradale, il quale a sua volta chiamava in garanzia la Meie Aurora Assicurazioni. Il Tribunale di Nocera Inferiore accolse la domanda dell’attrice dichiarò il Comune di Angri unico responsabile e lo condannò al risarcimento dei danni. La Corte d’Appello di Salerno con sentenza n. 1339 del 1 ottobre 2015, accogliendo l’appello del Comune ha rigettato le domande della F. in quanto ha ritenuto che non ha fornito adeguata prova della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia (la via pubblica) e il danno (le lesioni riportate). Secondo la Corte territoriale la buca – tombino in questione era ben visibile e il marciapiede offriva ai pedoni molte possibilità di scelta nel percorso da seguire nel camminare. Nel caso in esame la situazione di pericolo (…) era suscettibile di essere prevista ed evitata dall’utente danneggiato con l’adozione di minime norme di cautela.

2. Avverso tale pronunzia F.C. propone ricorso in cassazione con due motivi.

2.1. Resiste con controricorso V.A.T..

Il Comune di Angri e la Unipolsai (subentrata all’originaria assicuratrice), regolarmente intimati non svolgono attività difensiva.

3. A seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso, la ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

5 Il primo morivo con cui la ricorrente denuncia 1a violazione e falsa applicazione sia dell’art. 116 c.p.c sia dell’art. 2051 c.c., è inammissibile.

Infatti le censure sollevate concernono esclusivamente la valutazione delle prove, ovvero delle testimonianze e soprattutto dei rilievi fotografici esaminati dal giudice del merito. In definitiva si richiede una rivalutazione di merito non consentita alla Corte di legittimità (Cass. n. 8053 e 8054 del 2014; Cass. n. 21381/2006). Inoltre in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. 11892/2016).

5.1. Con il secondo motivo si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 106 c.p.c.. Lamenta la incomprensibilità della sentenza nella parte in cui veniva condannata anche alle spese del doppio grado di giudizio sopportate dalle terze chiamate, convenute in garanzia dal Comune di Angri, ed a cui carico la sentenza di primo grado aveva escluso ogni responsabilità. Il principio secondo il quale una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria vanno poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trova una deroga nel caso in cui l’iniziativa del chiamante si rilevi palesemente arbitraria ed incauta. Come appunto nel caso di specie in cui la domanda posta dall’allora convenuto Comune era palesemente arbitraria e priva di ogni fondamento in quanto doveva essere a conoscenza che il contratto intercorrente tra lo stesso e la chiamata in garanzia invocato a giustificazione della propria domanda si era già risolto e conseguentemente tra loro non vi era più alcun rapporto, a nessun titolo. Ed a tal proposito il ricorrente cita il principio espresso dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 8363/2010) secondo cui se di una fondata chiamata in garanzia difettano i presupposti per ragioni concernenti il rapporto tra convenuto e chiamato, la responsabilità della chiamata in causa non può farsi risalire all’attore che abbia proposto una domanda infondata nei confronti del chiamante, in quanto il chiamato è illegittimamente coinvolto nel processo per assorbente responsabilità del convenuto, da considerarsi soccombente nei suoi confronti ai fini della ripartizione dell’onere delle spese processuali per gli effetti di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c..

Anche tale motivo è inammissibile.

La ricorrente in realtà non indica le emergenze processuali che rendevano temeraria e palesemente infondata la chiamata in garanzia. Infatti appoggia le sue deduzioni su un passo della motivazione del giudice di primo grado che è inidoneo ad evidenziarle. Per il resto a pag. 18 del ricorso deduce solo circostanze apodittiche, ne tantomeno motiva in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 la sede processuale da cui emergerebbero. Dunque non si dimostra che si sia fatta cattiva applicazione del principio per cui il rigetto della domanda principale giustifica che l’attore sopporti il carico delle spese per il terzo chiamato in garanzia. Ed infatti, la Corte territoriale ha deciso secondo il principio della soccombenza. Nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell’imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all’altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate (Cass. 3438/2016).

6. Pertanto, ai sensi degli artt. 380 – bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.900,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200, ed agli accessori di legge. Distrae le spese così liquidate a favore degli avvocati del resistente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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