Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12748 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. I, 10/06/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 10/06/2011), n.12748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – est. Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.R.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via Valadier n.

43, presso l’avv. ROMANO Giovanni che lo rappresenta e difende per

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro in carica,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Salerno n. 252,

pubblicato il 5 febbraio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17

maggio 2011 dal Relatore Pres. Dott. Ugo VITRONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di

ricorso e rigetto nel resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 24 settembre – 10 ottobre 2008 la Corte d’Appello di Salerno condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 6.150,00 in favore di L.R.V. a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo di opposizione a precetto contro di lui promosso con atto di citazione del settembre 1988 ed tuttora pendente. Osservava la Corte che nella specie al giudizio presupposto, per la sua particolare complessità, poteva attribuirsi una durata ordinaria di cinque anni e detratti i rinvii dipendenti dalla libera volontà delle parti, pari ad un periodo temporale complessivo di quattro anni e dieci mesi, l’equa riparazione doveva commisurarsi ad un’ eccedenza temporale di sette anni ed otto mesi con la liquidazione di un’indennità di Euro 6.150,00 pari ad Euro 800,00 annui.

Contro il decreto ricorre per cassazione L.R.V. con quattro motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e dell’art. 6 della Convenzione CEDU e si duole che il giudice del merito abbia determinato in cinque anni la durata ordinaria del processo pre supposto con erroneo riferimento ai parametri che potevano giustificare l’asserita complessità della controversia.

La censura non ha fondamento poichè la determinazione della durata ragionevole del processo costituisce espressione di una valutazione discrezionale affidata al giudice di merito che può essere denunciata per cassazione solo per vizio di motivazione.

Tale vizio non è riscontrabile nella specie, poichè deve ritenersi correttamente motivata la asserita complessità del procedimento presupposto con riferimento ad eventi peculiari, che sono suscettibili per loro natura di dilatare l’ordinaria durata del processo e giustificano il superamento dell’ordinario termine triennale valevole per un procedimento che non richieda accertamenti tecnici, non sia caratterizzato da procedimenti incidentali di natura cautelare e non conosca eventi interruttivi.

Con il secondo motivo si sostiene che il decreto impugnato sarebbe incorso nel vizio di motivazione illogica, insufficiente ed apodittica poichè avrebbe affermato la complessità del giudizio presupposto senza accertare in che misura la dedotta necessità dell’esperimento di una consulenza tecnica, l’interruzione del processo per morte di una parte e l’introduzione di una domanda cautelare in corso di causa abbiano inciso sulla progressione del procedimento e avrebbe erroneamente valutato le suddette circostanze sia come caratterizzanti la complessità della procedura, sia come fattori di riduzione del periodo di irragionevole durata del processo.

La censura è destituita di fondamento poichè, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente, tali eventi – sufficienti di per se giustificare la ritenuta complessità del processo – non hanno formato oggetto di una duplice concorrente valutazione in quanto dalla eccedenza temporale rispetto al quinquennio assunto come termine di durata ragionevole del processo presupposto sono stati espunti solo i ritardi dovuti ai rinvii richiesti dal L.R., o da lui accettati, e dalla mancata sollecita riassunzione del processo interrotto, come risulta dalle puntuali indicazioni del decreto impugnato che ha compiuto un corretta separata valutazione sia della complessità del processo sia dell’eccedenza temporale alla quale ha fatto riferimento per la determinazione dell’indennità spettante al ricorrente.

Con il terzo motivo si contesta che possano espungersi dal computo dell’irragionevole durata del processo i rinvii richiesti dalla controparte del ricorrente e che possa tenersi conto anche dei rinvii che si protraggano oltre il periodo previsto dall’art. 81 disp. att. cod. proc. civ..

La censura non può trovare accoglimento per difetto di autosufficienza.

Va premesso al riguardo che, se è vero che la violazione della durata ragionevole del processo non discende come conseguenza automatica dalla concessione di rinvii eccedenti il termine ordinatorio di cui all’art. 81 disp. att. cod. proc. civ., bensì dal superamento della durata ragionevole in termini complessivi in rapporto ai parametri di ordine generale fissati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, va tuttavia precisato che dall’eccedenza temporale così determinata sono detraibili solo i rinvii richiesti dalle parti nei limiti in cui essi siano imputabili a intento dilatorio o a negligente inerzia delle stesse e, in generale, all’abuso del diritto di difesa, di cui deve darsi analitica indicazione nella motivazione del decreto impugnato, restando addebitabili gli altri rinvii alle disfunzioni dell’apparato giudiziario non imputabili alle parti, salvo il ricorso di particolari circostanze riconducibili alla fisiologia del processo la cui indicazione spetta però all’Amministrazione convenuta (Cass. 10 maggio 2010, n. 11307; 17 settembre 2010, n. 19771), va tuttavia considerato che la parte che censura la detrazione operata dal giudice del merito non può limitarsi alla generica doglianza dell’indiscriminata esclusione di tutti i rinvii richiesti o subiti, ma deve indicare in qual misura essi debbano imputarsi a disfunzioni dell’apparato giudiziario e, come tali, non siano suscettibili di detrazione dall’arco di tempo eccedente la ragionevole durata del processo e quali, invece, siano del tutto privi di giustificazione.

Con il quarto motivo si denuncia l’immotivato scostamento dai parametri cui fa riferimento la giurisprudenza della Corte europea nella liquidazione dell’equa riparazione.

Anche tale censura è infondata poichè l’indennità liquidata non si discosta dagli standards cui si attiene questa Corte, che liquida Euro 750,00 per i primi tre anni di eccedenza e Euro 1.000,00 per gli anni ulteriori.

In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Lai Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 700,00 per onorari oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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