Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12748 del 06/06/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12748 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

SENTENZA

sul ricorso 375-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E TERRITORIO in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente contro

CAPASSO FRANCESCO, TERRACCIANO CIRA;
– intimati –

sul ricorso 3867-2008 proposto da:
TERRACCIANO CIRA, CAPASSO FRANCESCO, elettivamente

Data pubblicazione: 06/06/2014

domiciliati in ROMA VIA AJACCIO 14, presso lo studio
dell’avvocato COLAVINCENZO ANTONIO, rappresentati e
difesi dall’avvocato BIANCARDI GIANCARLO giusta delega
a margine;
– controri correnti e ricorrenti incidentali –

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DEL TERRITORIO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 165/2006 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 03/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/03/2014 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso
principale, assorbito il ricorso incidentale.

contro

Svolgimento del processo
A seguito di notifica di avviso di accertamento
di valore relativo ad INVIM per atto stipulato

Terracciano Cira, Terracciano Mario e Faicchia
Vincenza, proposero separati ricorsi davanti
alla Commissione Tributaria provinciale di
Napoli, contestando il maggior valore accertato
dall’Ufficio del Registro Atti Pubblici di
Napoli rispetto a quello dichiarato ai fini
INVIM. Avverso la sentenza della Commissione
Tributaria provinciale di Napoli ricorrevano con
atto unico i quattro venditori davanti alla
Commissione Tributaria Regionale della Campania
la quale accoglieva parzialmente il ricorso
determinando il valore finale dell’area in lire
350.000.000. Successivamente Capasso Francesco e
Terracciano Cira insieme a Terracciano Mario e

nel 1987,i quattro venditori Capasso Francesco,

Faicchia Vincenza impugnavano la relativa
cartella di pagamento davanti alla Commissione
Tributaria Provinciale di Napoli, la quale
accoglieva il ricorso in quanto l’iscrizione a
ruolo non era stata effettuata entro il 31
dicembre dell’anno successivo a quello in cui
l’accertamento era divenuto definitivo ex art.
1

r’

17 dpr 602/73. Su

ricorso in appello

proposto dall’Ufficio nei soli confronti di
Capasso Francesco e Terracciano Cira, la
Commissione tributaria regionale della Campania
con sentenza nr.165/41/2006 depositata in data

grado. Avverso la sentenza della Commissione
Tributaria regionale della Campania ha proposto
ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate
con quattro motivi e Capasso Francesco e
Terracciano Cira hanno resistito con
controricorso e ricorso incidentale condizionato
affidato ad un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi tre motivi di ricorso la ricorrente
Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art.324 cpc, in riferimento
all’art. 360 n.4 cpc, nonché violazione e falsa
applicazione dell’art.100 e 342 cpc artt.331 e
332 cpc, art.53 D.lgs 546/92 ed art.26 DPR nr.
643/1972 in riferimento all’art. 360 n.4 cpc, in
quanto il giudice di appello non ha dato atto
del giudicato parziale formatosi nei confronti
di Terracciano Mario e Faicchia Vincenza ed ha
ritenuto inammissibile l’appello perché proposto
solo nei confronti di due parti, pronunciandosi
2

3/11/2006, confermava la sentenza di primo

poi nel merito.
La stessa questione viene riproposta come motivo
di ricorso incidentale condizionato dai
resistenti.
Nella fattispecie in esame occorre anzitutto

ritenendo erroneamente fondata l’eccezione
preliminare di inammissibilità dell’appello per
quanto sopra esposto, ha poi pronunciato nel
merito rigettando l’impugnazione dell’Ufficio
per tardiva iscrizione a ruolo delle somme
dovute. Ne consegue che la censura proposta
appare inammissibile in quanto non rilevante o
decisiva e comunque inidonea a modificare
l’esito della vicenda, avendo il giudice
comunque deciso nel merito del ricorso in senso
sfavorevole all’Ufficio.
Infatti l’Ufficio aveva proposto appello avverso
la sentenza della CTP di Napoli pronunciata nei

osservare che il giudice di appello, pur

confronti di tutti e quattro i
venditori,solamente per Capasso Francesco e
Terracciano Cira ed erroneamente la CTR della
Campania per tale motivo, invece di dare atto
del giudicato parziale formatosi e pronunciare
solo nei confronti di due delle quattro parti
3

m

originarie

rimaste

in

causa,

aveva

ritenuto inammissibile l’atto di appello.
Va premesso a tal riguardo che nel processo con
pluralità di parti relativo a cause scindibili,
l’omessa integrazione del contraddittorio delle

sensi dell’art. 331 cod. proc. civ.,applicabile
al processo tributario in forza dell’art.49
D.L.gs. 31 dicembre 1992 nr. 546, non comporta
nullità della sentenza, essendo la fattispecie
regolata dall’art. 332 cod. proc. civ. Ne
consegue che, nel caso in cui il giudice di
appello abbia omesso di disporre la
notificazione dell’impugnazione alle parti non
costituite, la sentenza di appello può essere
cassata in sede di legittimità soltanto se al
momento della decisione della Suprema Corte non
siano ancora decorsi, per la parte pretermessa,
i termini per l’appello, mentre in caso

altre parti del giudizio di primo grado, ai

contrario la violazione resta priva di effetti.
Per

sopra esposto,

quanto

corretta

le

censura

nonostante
dell’Ufficio

sia
(e

conseguentemente infondato il ricorso
incidentale condizionato) i primi tre motivi di
ricorso non possono essere accolti sia perché la
violazione è imputabile allo stesso Ufficio, sia
4

h

perchè la questione è stata trattata solo
incidentalmente dal giudice di appello e quindi
non è rilevante ai fini della decisione.
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente

applicazione dell’art.78 TUR e dell’art. 23
D.lgs 46/99, in riferimento all’art. 360 n.3
cpc, in quanto il giudice di appello aveva
rigettato il ricorso perchè l’iscrizione a ruolo
non era stata effettuata entro il 31 dicembre
dell’anno successivo a quello in cui
l’accertamento era divenuto definitivo. Infatti,
secondo la ricorrente, il termine di cui
all’art. 17 DPR 29 settembre 1973 nr. 602 non
riguarda le imposte diverse dall’IRPEF e
dall’IVA e cioè l’invim e l’imposta di registro.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.

Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa

Alla fattispecie infatti si applica senza dubbio
la prescrizione decennale ex art. 78 d.P.R. n
131 del 1986 e non rileva pertanto la mancata
iscrizione a ruolo del tributo entro il termine
di cui all’art.17 DPR 29/9/1973 nr. 602, non
applicabile all’imposta di registro.

5

r

Infatti, in materia di termine di decadenza per
la iscrizione a ruolo ex art. 17 del d.P.R. n.
602 del 1973, nel quadro della nuova disciplina
della riscossione dei tributi introdotta dal

disposto dell’art. 17, terzo comma, del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (secondo cui le
imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla
fonte liquidate in base agli accertamenti degli
uffici debbono essere iscritte in ruoli formati
e consegnati all’Intendente di Finanza, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre dell’anno
successivo a quello in cui l’accertamento è
divenuto definitivo), si applica anche alle
imposte diverse da quelle sul reddito e quindi,
oltre all’I.V.A., anche agli altri tributi
indiretti specificamente richiamati dall’art. 67
del d.P.R., n. 43 del 1988. Tuttavia l’imposta

d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è vero che il

di registro rimane esclusa dall’ambito di
operatività della norma di cui all’art. 17, terzo
coma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in
quanto non ricompresa nei tributi cui fa
riferimento il D.L.vo 26/2/1999 nr.46 che ha
nuovamente escluso dai ruoli e dalla decadenza
tutte le imposte diverse da quelle sul reddito e
6

oi

dall’Iva.
Per quanto sopra deve essere accolto il quarto
motivo del ricorso principale proposto, mentre
devono essere respinti í primi tre motivi ed il

La sentenza deve essere cassata senza rinvio e
la causa può essere decisa nel merito ex art.
384 cpc non richiedendo ulteriori accertamenti
in punto di fatto, con rigetto del ricorso
introduttivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le
parti le spese dei gradi del giudizio di merito,
stante l’evolversi della vicenda processuale,
mentre le spese del giudizio di legittimità
vanno poste a carico della società contribuente.
P.Q.M.
Respinge i primi tre motivi del ricorso
principale
condizionato,

ed

il

ricorso

incidentale

ricorso incidentale condizionato.

accoglie il quarto motivo e

decidendo nel merito rigetta il ricorso
introduttivo. Compensa le spese dei gradi del
giudizio di merito e condanna contro
ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio
di legittimità che si liquidano in C 2.050,00
oltre spese prenotate a debito.
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nella camera di
Così deciso in Roma
consiglio della V sezione civile il 6/3/2014

Il Presidente

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