Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12747 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5547/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.M.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4573/13/2018 della Commissione tributaria

regionale della SICILIA, depositata in data 22/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 29/01/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia avente ad oggetto il diniego tacito opposto dall’amministrazione finanziaria al rimborso richiesto ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, della quota pari al 90% delle imposte versate dalla contribuente per gli anni 1990, 1991 e 1992, in quanto residente in una delle province colpite degli eventi sismici del dicembre 1990, con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo inapplicabile retroattivamente il disposto di cui alla L. n. 123 del 2017, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 123 del 2017 e, quindi, dovuto il chiesto rimborso nella misura del novanta per cento delle somme versate.

2. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre con un unico motivo l’Agenzia delle entrate, cui non replica l’intimata.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione della L. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 123 del 2017, sostenendo l’applicabilità al caso di specie dello ius superveniens di cui alle citate disposizioni, in base alle quali alla ricorrente, soggetto residente nelle zone colpite dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, non spettava il rimborso integrale delle imposte dirette versate negli anni 1990, 1991 e 1992 in misura maggiore al 10 per cento di quanto dovuto, bensì nei limiti di cui alle citate disposizioni e che, pertanto, la CTR avrebbe dovuto statuire applicando dette disposizioni.

2. Il motivo è infondato e va rigettato sia pure con le precisazioni che seguono in ordine alle quali la motivazione della sentenza impugnata va corretta.

3. Al riguardo, premesso che nel caso di specie non è contestato il diritto della contribuente ad ottenere il rimborso delle maggiori imposte versate negli anni d’imposta sopra indicati, nella misura del novanta per cento di quanto versato, quello che viene in discussione è se la modifica legislativa introdotta dal convertito D.L. n. 91 del 2017, che ha operato una riduzione al 50 per cento del rimborso spettante ai soggetti che ne abbiano diritto e, addirittura, ha escluso lo stesso rimborso in caso di superamento delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato, sia applicabile alla fattispecie.

2.1. Al riguardo pare opportuno precisare che, come questa Corte ha più volte ribadito (ex multis, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6213 del 14/03/2018, Rv. 647496 e Cass. n. 9785 del 2018, non massimata), che i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio; peraltro, costituisce jus receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incida sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (es. tra le tante Cassazione civile, sez. trib., 24/04/2015, n. 8373, in tema di IVA), che rende complessivamente tuttora operanti e pienamente attuali i consolidati principi di diritto enunciati in materia da questa Corte.

2.2. In buona sostanza il delineato ius superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, per nulla incide sul diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è l’intimata, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr., Cass. nn. 32758/2018, 28172/2018, 25268/2018, 17565/2018, 29900/2017). Ne consegue che, anche ove il giudice dichiari spettante al contribuente il diritto al rimborso delle maggiori imposte dirette versate, l’entità del rimborso a quello concretamente erogabile non potrà che essere determinato sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal provvedimento direttoriale citati, ovvero verificando la sufficienza delle risorse statuali stanziate e, in caso di superamento, applicando la riduzione del 50 per cento o addirittura escludendo in toto la stessa erogazione del rimborso. Verifica che ovviamente dovrà essere effettuata, come detto sopra, nella fase esecutiva o di ottemperanza.

3. Da quanto detto discende che il ricorso va rigettato ma la motivazione della sentenza della CTR, là dove erroneamente statuisce che la “esecuzione (del rimborso) va disposta senza abbattimento del 50%”, risolvendosi nella sostanziale inapplicabilità alla fattispecie delle disposizioni censurate e del citato provvedimento direttoriale, va corretta nel senso che il rimborso in favore della contribuente andrà effettuato nei limiti della capienza delle risorse statuali stanziate.

4. Il recente consolidamento della giurisprudenza in materia giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.

5. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

PQM

rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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