Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12747 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 25/05/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 25/05/2010), n.12747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA G. VERDI, n. 10 presso lo studio dell’avvocato CHIARA TURCO,

(c/o l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO

14-A, presso lo studio dell’avvocato ALMA GIUSEPPE MARIA ANTONIO, che

lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3957/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/06/2006 r.g.n. 9111/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2010 dal Consigliere Dott. PICONE Pasquale;

udito l’Avvocato SBORCHIA TIZIANA per delega CHIARA TURCO;

udito l’Avvocato ALMA GIUSEPPE MARIA ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per: in via principale

inammissibile, in subordine rigetto.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

La sentenza di cui si domanda la cassazione accoglie l’appello di G.L. e, in riforma della decisione del Tribunale di Roma n. 4330 del 2 marzo 2004, rigetta l’opposizione proposta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa avverso il decreto n. 1920/2002 dello stesso Tribunale, che gli ingiungeva di pagare al G. la somma di Euro 54.056,00 a titolo di differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento riconosciuto con sentenza passata in giudicato.

La Corte di appello di Roma ritiene non fondata l’opposizione proposta nell’assunto che le differenze retributive fossero state richieste per un titolo diverso (indennita’ di funzione del 18%) da quello riconosciuto dal giudicato, perche’, accertato il diritto del dipendente all’inquadramento nella categoria B/1 quale preposto al magazzino elettorale e condannato in via generica l’Istituto al pagamento delle differenze retributive consequenziali, nel giudizio sul quantum non era stata introdotta una causa petendi diversa. Il convincimento e’ giustificato con il rilievo che il regolamento del personale, recante la previsione dell’indennita’ richiesta, era stato esaminato dalla sentenza di appello resa nel giudizio sull’an e posto a fondamento dell’inquadramento riconosciuto al G.; che l’indennita’ di funzione era prevista dal regolamento proprio a favore dei preposti al singolo magazzino quali figure professionali peculiari; che, comunque, il diritto all’indennita’ doveva ritenersi sussistente anche ai sensi della disposizione generale dell’art. 28 dello stesso regolamento, atteso che era risultato dalle buste paga prodotte la prestazione di straordinario eccedente le 170 ore annue a quindi la prestazione aggiuntiva di 20 minuti giornalieri.

Il ricorso dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato si articola in due motivi; resiste con controricorso G.L., ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. perche’ il giudicato sull’an debeatur si era formano esclusivamente sul diritto del G. all’inquadramento nel gruppo B/1 del c.c.n.l., mentre nessuna statuizione era stata emessa in tema di spettanza dell’indennita’ di grado e funzione, risultando richiamate le posizioni particolari di inquadramento previste dal regolamento del personale solo ai fini dell’accertato diritto all’inquadramento. Il motivo non e’ inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., come sostenuto dal controricorrente e prospettato anche dal Pubblico ministero, perche’ si conclude con la richiesta di cassazione della sentenza impugnata con rinvio perche’ si provveda a liquidare al G. i soli crediti derivanti dal superiore inquadramento, dovendosi escludere il diritto all’indennita’ di grado e funzione. Tale richiesta, infatti, delinea in modo sufficiente la questione di diritto sottoposta alla Corte: se, fatta valere nel giudizio di accertamento e condanna generica, la pretesa ad un superiore inquadramento e alle relative differenze retributive, sia consentito far valere nel successivo giudizio di condanna specifica un diritto di credito rimasto estraneo all’oggetto del primo giudizio.

Il motivo e’ pero’ palesemente destituito di fondamento, dovendosi dare risposta affermativa al quesito.

Nella fattispecie non ricorre l’ipotesi in cui, proposta domanda sia sull’an debeatur che sul quantum e accertata la sussistenza di un diritto, sia ancora controversa la quantita’ della prestazione dovuta e il giudice si limiti a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione, a norma dell’art. 278 c.p.c., comma 1;

ricorre, invece, quella, radicalmente diversa, in cui il primo giudizio e’ stato limitato all’accertamento del diritto del lavoratore ad un superiore inquadramento e alle consequenziali differenze retributive, mentre, nel secondo giudizio e’ stata domandata la liquidazione e la condanna all’adempimento dei crediti derivanti da quell’accertamento. Sulla netta distinzione tra le due ipotesi la giurisprudenza della Corte e’ pacifica (cfr. Cass. 15 luglio 2008, n. 19453; 27 luglio 2005, n. 15686; 1 ottobre 1998, n. 9760), discendendone il corollario che, siccome nella seconda, si e’ in presenza di due distinti e autonomi giudizi, non di piu’ fasi di un giudizio unico come nella prima (con emanazione di statuizioni non definitive e definitive), non puo’ parlarsi di “domanda nuova” rispetto a quella proposta nel primo giudizio, l’unico limite essendo costituito dal rispetto del giudicato di accertamento del diritto ed eventuale condanna generica, nonche’ dalla necessita’ di fornire la prova dell’esistenza del credito, ove il diritto non risulti accertato nel precedente giudizio.

Pertanto, una volta ottenuto l’accertamento del diritto all’inquadramento in categoria (OMISSIS) quale preposto al magazzino elettorale secondo le previsioni del c.c.n.l., il G. ha semplicemente chiesto la condanna dell’Istituto all’adempimento di un credito che asseriva discendente da quell’inquadramento in base alle disposizioni del regolamento del personale (indennita’ di funzione e di grado); lo stesso Istituto, del resto, sostiene proprio che una simile pretesa era rimasta estranea al contenuto del primo giudizio, sicche’ deve escludersi la configurabilita’ di qualsiasi violazione del giudicato esterno. Semmai l’unico problema, come gia’ accennato, poteva essere costituito dall’inidoneita’ del precedente giudicato a costituire il fondamento del diritto azionato, di cui, percio’, doveva essere data la prova della sussistenza.

Nei sensi esposti va corretta la motivazione della sentenza impugnata la cui statuizione e’ conforme al diritto (art. 384 c.p.c., comma 2).

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione degli art. 1362 e 1363 c.c., nonche’ illogica e incongruente motivazione. Si sostiene che il regolamento del personale dell’Istituto, negozio di diritto privato partecipe della stessa natura di un contratto collettivo aziendale, all’esito della lettura in combinato – disposto delle disposizioni di cui al n. 1 delle “Posizioni particolari di inquadramento” e di cui all’art. 28 (risultando ingiustificata la completa autonomia attribuita dalla sentenza impugnata alle due disposizioni), attribuiva il diritto all’indennita’ di grado e funzione solo in presenza di specifiche caratteristiche della prestazione lavorativa (responsabilita’ della produzione, disciplina del personale dipendente, svolgimento di lavoro supplementare di 20 minuti al giorno, disponibilita’ allo svolgimento di lavoro straordinario nei limiti di 170 ore annue) e non per effetto del mero inquadramento; si insiste poi sul fatto che nel precedente giudizio sull’an debeatur non erano stati neppure allegati gli elementi costitutivi del diritto all’indennita’.

Anche questo motivo – ammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. perche’ si conclude con un quesito di diritto di contenuto analogo a quello formulato in relazione al primo motivo – deve essere rigettato.

In ordine all’irrilevanza che nel giudizio di accertamento del diritto all’inquadramento e condanna generica non fosse stata formulata alcuna pretesa relativa all’indennita’ di grado e funzione, si e’ gia’ detto nell’esame del primo motivo di ricorso.

Nel merito, la sentenza impugnata ha correttamente accertato autonomamente, malgrado l’erronea prospettiva della pretesa creditoria gia’ azionata nel precedente giudizio, l’esistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato.

E’ vero che ha iniziato il discorso attribuendo alle disposizioni del regolamento del personale in tema di posizioni particolari di inquadramento (n. 1, lett. a, seconda proposizione) il significato di riconoscimento dell’indennita’ ai preposti al singolo magazzino senza bisogno della ricorrenza di altri requisiti; ma poi ha esaminato, sia pure qualificando questa parte della motivazione ad abundantiam, le previsioni di cui all’art. 28 dello stesso regolamento, verificando in fatto che il G. aveva prestato lavoro straordinario per piu’ di 170 ore annue ed osservato un orario di lavoro in eccedenza di oltre 20 minuti al giorno. Questo accertamento di fatto, che non e’ stato specificamente censurato, sorregge in maniera adeguata la decisione anche sotto il profilo della sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 28 del regolamento del personale per l’attribuzione dell’indennita’.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, nella misura determinata in dispositivo e con attribuzione al difensore del resistente che ha dichiarato di averne fatto anticipo.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, liquidate le prime in Euro 38,00 oltre spese accessorie, iva e cpa, ed i secondi in Euro 3000,00 (tremila/00), con attribuzione all’avv. Giuseppe Maria Antonio Alma.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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