Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12747 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 21/06/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 21/06/2016), n.12747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RAFFAELLO NETWORK S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona

dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, V.

A. rappresentato e difeso, giusta procura a margine del

ricorso, dagli avvocati PROCACCIANTI Mario (C.F.:

(OMISSIS)) e RICCIARDI Paolo (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

B. S.p.A. (P.I.: (OMISSIS)), in persona

dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore,

B.C. rappresentato e difeso, giusta procura a margine del

controricorso, dagli avvocati PANARITI Paolo (C.F.:

(OMISSIS)) e ALTINI Gianluca (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

R.R. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso,

giusta procura in calce al controricorso, dagli avvocati CIANI Carlo

Alberto (C.F.: (OMISSIS)) e LIUZZI Milena (C.F.:

(OMISSIS));

– controricorrente –

ALLIANZ S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona dei procuratori

C.C. e CE.An. rappresentati e

difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato

SPADAFORA Giorgio (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

nonchè:

COMUNE DI TORINO (C.F.: non dichiarato);

BE.Ro., (C.F.: non dichiarato);

CL.Le.Ma., (C.F.: non dichiarato);

CA.En., (C.F.: non dichiarato);

D.D.P., (C.F.: non dichiarato);

M.R., (C.F.: non dichiarato);

MO.Va., (C.F.: non dichiarato);

CA.Se., (C.F.: non dichiarato);

– intimati –

per la cassazione della sentenza pronunziata dalla Corte di Appello

di Torino n. 604/2012, depositata in data 6 aprile 2012;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

24 maggio 2016 dal Consigliere Dott. TATANGELO Augusto;

uditi:

l’avvocato PROCACCIANTI Mario, per la società ricorrente;

l’avvocato LIUZZI Milena, per il controricorrente R.;

l’avvocato SPADAFORA Giorgio, per la controricorrente Allianz

S.p.A.;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La S.a.s. Raffaello.com (oggi Raffaello Network S.p.A.) agì in giudizio nei confronti della B. S.p.A., chiedendo il risarcimento dei danni che assumeva di avere subito danni in conseguenza del tranciamento dei cavi elettrici e telefonici, nonchè di fibra ottica, avvenuto nel corso dei lavori di ristrutturazione della (OMISSIS), commissionati alla convenuta dal comune di Torino.

La società convenuta, negando ogni responsabilità, e sostenendo di avere agito quale nudus minister, chiamò in giudizio quali effettivi responsabili il direttore del lavori, R.R., e il responsabile della sicurezza, M.R., nonchè, per esserne garantita, la propria assicuratrice della responsabilità civile, Allianz S.p.A.. Quest’ultima a sua volta chiamò in giudizio – oltre al R. e al M. – il direttore tecnico dei lavori Mo.Va., il responsabile del procedimento Be.Ro., la coordinatrice del progetto Cl.Le.Ma., il direttore tecnico del cantiere Ca.Se., i direttori operativi D.D.P. e I.F., nonchè Ca.En., ed il Comune di Torino, esercitando nei loro confronti azione di regresso ai sensi degli artt. 2055, 1298 e 1299 c.c..

La domanda della società attrice fu rigettata dal Tribunale di Torino, che dichiarò altresì cessata la materia del contendere con riguardo a tutte le chiamate di terzo.

La Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre Raffaello Network S.p.A., sulla base di sette motivi, illustrati con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resistono con distinti controricorsi B. S.p.A., R. R. ed Allianz S.p.A..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E’ logicamente preliminare l’esame del terzo, del quarto, del quinto e del sesto motivo del ricorso – aventi ad oggetto la questione della prova dei danni allegati dalla società attrice – dal momento che la corte di appello ha ritenuto assorbente la mancanza di prova dei suddetti danni rispetto alle questioni attinenti all’imputabilità alla B. S.p.A. del dedotto tranciamento dei fili delle linee elettriche, telefoniche e della fibra ottica (questioni oggetto dei primi due motivi di ricorso).

L’esame di tali motivi può avvenire congiuntamente, essendo essi connessi.

Con il terzo motivo del ricorso si denunzia “omessa od insufficiente motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nella sussistenza di un fatto dannoso subito dalla Raffaello.COM s.a.s. a seguito del tranciamento dei cavi e nella quantificazione pecuniaria dello stesso”.

Con il quarto motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione di norme di legge, sub specie del “principio di non contestazione” enunciato dall’art. 167 c.p.c., comma 1, art. 115 c.p.c., comma 1, art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la Corte d’Appello tenuto conto del fatto che la B. s.p.a. non ha specificamente contestato le deduzioni attoree in ordine alla sussistenza di un fatto dannoso, nè i contenuti della relazione tecnica di parte sulla cui base si fonda tale quantificazione ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè la sussistenza del fatto dannoso”.

Con il quinto motivo del ricorso si denunzia “omessa ed insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 in ordine alla prova del fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nella quantificazione del pregiudizio subito dalla Raffaello.COM conseguente alla mancata ammissione di CTU volta a determinare il concreto ammontare del pregiudizio economico subito”.

Con il sesto motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto artt. 1226 e 2056 c.c. e art. 360 c.p.c., n. 3 per non avere la Corte d’Appello effettuato una valutazione equitativa del danno, nonchè omessa ed insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 in ordine al mancato esercizio del potere officioso di liquidazione equitativa del danno”.

I suddetti motivi sono infondati.

Innanzi tutto, come correttamente rilevato dalla corte di merito, risulta sufficientemente specifica – e tale quindi da escludere l’applicazione del principio di cui all’art. 115 c.p.c., comma 1 – la contestazione tempestivamente operata dalla B. S.p.A. (nella comparsa di costituzione di primo grado, allegata in copia al ricorso: in particolare, pagine 5 e 6) in relazione sia all’an che al quantum dei danni dedotti dall’attrice e, segnatamente, in relazione alla valenza probatoria della consulenza di parte da questa prodotta ai fini della determinazione dell’importo dei suddetti danni, per la mancanza di documentazione di supporto.

Va quindi senz’altro esclusa la dedotta violazione dell’art. 167 c.p.c., comma 1, e art. 115 c.p.c..

Con riguardo alla valutazione degli altri elementi di prova, risulta poi del tutto adeguata, oltre che logicamente congrua, la motivazione in base alla quale la stessa corte ha escluso che le deposizioni dei testi escussi fossero idonee a fornire la dimostrazione dei danni subiti dalla società attrice, in quanto non sufficientemente precise e specifiche con riguardo ai giorni ed alle ore in cui vi erano state interruzioni di operatività delle linee elettriche, telefoniche e telematiche.

E’ altrettanto corretta la suddetta motivazione, laddove esclude che possa ritenersi raggiunta la prova dei danni subiti dalla società attrice sulla base della consulenza tecnica di parte da essa prodotta, in mancanza della documentazione contabile a supporto delle affermazioni del consulente sull’entità economica di tali danni.

Siffatte affermazioni, in mancanza della documentazione che ne consenta la verifica, finiscono infatti per risultare del tutto apodittiche.

Per le medesime ragioni è da ritenere infondata la doglianza relativa alla mancata ammissione della consulenza tecnica di ufficio al fine della quantificazione dei danni in questione: in difetto del necessario supporto documentale costituito dalle scritture contabili della società attrice è certamente giustificato il mancato esercizio del potere discrezionale del giudice di merito di avvalersi di un ausiliare per la valutazione degli aspetti tecnici della questione. E’ d’altronde evidente che la risoluzione della controversia non dipendeva da una questione esclusivamente tecnica.

Con riguardo infine alla omessa liquidazione equitativa dei danni, ai sensi dell’art. 1226 c.c. (ovvero dell’art. 2056 c.c., nella parte in cui richiama la suddetta disposizione), è sufficiente evidenziare che alla stessa non è possibile fare ricorso laddove manchi del tutto la prova dell’esistenza concreta di effettivi danni.

La disposizione invocata dalla ricorrente consente infatti la liquidazione equitativa solo laddove il giudice del merito ritenga esistente la prova del danno ma impossibile la dimostrazione del suo esatto ammontare. Nella specie, la corte di merito ha invece escluso in radice la sussistenza della prova dei danni allegati, e comunque ha ritenuto che tale prova sarebbe stata ben possibile mediante la produzione della documentazione contabile della società attrice, la cui omissione è senz’altro a quest’ultima imputabile.

Va pertanto esclusa anche la violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c..

2. La conferma della pronunzia impugnata nella parte in cui esclude la sussistenza della prova dei danni allegati dalla parte attrice determina l’inammissibilità, per carenza di interesse dei primi due motivi di ricorso, con i quali viene rispettivamente denunziata “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè che fosse stata la B. s.p.a. ad aver provocato il tranciamento dei cavi telefonici telematici ed elettrici” e “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sub specie del “principio di non contestazione” enunciato dall’art. 167 c.p.c., comma 1, art. 115 c.p.c., comma 1, art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la Corte d’Appello tenuto conto del fatto che la B. s.p.a. non ha specificamente contestato di essere responsabile del tranciamento dei cavi ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè che fosse stata la B. s.p.a. ad aver provocato il tranciamento dei cavi telefonici telematici ed elettrici”.

3. Con il settimo motivo del ricorso si denunzia “omessa e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 in ordine al fatto controverso e decisivo per il giudizio relativo alla mancata valutazione dei motivi per la compensazione della spese di lite tra Raffaello ed Allianz e conseguente condanna della Raffaello.Com al rimborso delle spese di lite relative al grado d’appello in favore dell’Allianz s.p.a.”.

Il motivo è infondato.

La corte di merito ha correttamente applicato il principio di diritto per cui l’attore soccombente è tenuto a pagare le spese di giudizio anche in favore dei chiamati in causa dal convenuto, salvo che la chiamata non risulti del tutto arbitraria (il che non è neanche dedotto nella specie; in proposito, si veda, per tutte Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7431 del 14/05/2012, Rv. 622605: “attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell’art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 12301 del 10/06/2005, Rv. 581879; Sez. 3, Sentenza n. 6514 del 2/04/2004, Rv.

571769; Sez. 3, Sentenza n. 6081 del 11/11/1988, Rv. 460487; più di recente, cfr. Sez. 2, Sentenza n. 7401 del 14/04/2016, Rv. 639447, secondo cui “se l’impugnazione nel merito deve essere notificata, in qualità di litisconsorte processuale, ad uno dei convenuti in primo grado – nella specie il chiamato in garanzia – nei cui confronti nessuna delle altre parti in secondo grado abbia formulato domande, a costui debbono essere rimborsate le spese processuali da colui la cui pretesa è dichiarata ingiustificata”).

Trattandosi di diretta applicazione del principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., dunque, non è necessaria alcuna motivazione sul punto: è infatti necessaria specifica motivazione esclusivamente ai fini della eventuale compensazione, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (cfr. in proposito, ad es., Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2730 del 23/02/2012, Rv. 621586: “in tema di spese processuali, solo la compensazione dev’essere sorretta da motivazione, e non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta”; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 1868 del 02/04/1979, Rv. 398251;

Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003, Rv. 572524).

4. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la società ricorrente a pagare le spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi Euro 2.700,00 di cui 200,00 per esborsi, in favore di B. S.p.A., ed in complessivi Euro 4.200,00 ciascuno, di cui Euro 200,00 per esborsi, in favore di Riccardo R. e in favore di Allianz S.p.A., oltre – per ognuno – spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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