Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12747 del 19/06/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 12747 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA
4

sul ricorso 10104-2010 proposto da:

eu.
MAINO ELIGIO S.r.l. p.iva 01717640245, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DELLE BELLE ARTI 7, presso
lo studio dell’avvocato GIUSEPPE AMBROSIO, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIO
2015

SARTORI, GIOVANNI TISATO;
– ricorrente –

1361

contro

GHIRARDELLO

CAMILLO,

TORRESAN ANTIDA,

CAMPANA

GIANNICO, EDILSERRAIOTTO S.r.l. in persona del legale

Data pubblicazione: 19/06/2015

rappresentante pro tempore;
– intimati –

avverso la sentenza n. 270/2009 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 18/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

PICARONI;
udito l’Avvocato GIUSEPPE AMBROSIO, difensore della
ricorrente, che ha chiesto raccoglimento delle difese
o la rimessione in termini;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udienza del 14/05/2015 dal Consigliere Dott. ELISA

Ritenuto in fatto
1.

Impugnata la sentenza della Corte d’appello di Ve-

nezia, depositata il 18 febbraio 2009, che ha accolto
l’appello proposto da Camino Ghirardello, Antida Torresani,

raiotto s.r.l. avverso la sentenza parziale n. 570 del 1998 e
la sentenza definitiva n. 1330 del 2004 del Tribunale di Vicenza, e per l’effetto ha condannato la /daino cav. Eligio
s.n.c. a rimuovere le opere di scarico fognario realizzate
senza il rispetto delle distanze legali dalla proprietà degli
appellanti e a risarcire i danni, da liquidarsi in separato
giudizio.
1.1. – Nel giudizio di primo grado, introdotto dai sigg.
Ghirardello, Torresani, Savio, Campana e Poggia, e la società
Edilseratiotto, proprietari di fondi a confine con la proprietà della società Màino, quest’ultima aveva chiesto la costituzione di servitù di scarico coattivo e l’eliminazione di piante e di una siepe di proprietà Savio, posti a distanza inferiore a quella legale.
1.2. – Il Tribunale, con la sentenza non definitiva, aveva
rigettato sia le domande degli attori sia quelle del convenuto, ad eccezione della domanda di costituzione di servitù coattiva, disponendo la prosecuzione dell’istruttoria, in esito
alla quale aveva costituito la servitù di scarico coattiva e
dichiarato interamente compensate le spese di lite.
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Nivea Savio, Giannico Campana, Sergio Poggia e da Edilser-

2. – La Corte d’appello, previo rigetto dell’eccezione di
giudicato interno formulata dalla società Waino in riferimento
alla sentenza non definitiva, riformava la decisione.
2.1. – Difettava, secondo la Corte distrettuale, il pre-

di proprietà attorea aveva accesso diretto alla via Europa, e
quindi poteva allacciarsi alla rete dell’acquedotto comunale.
2.2. – La Corte d’appello condannava, quindi, la società
Màino alla rimozione delle opere fognarie che insistevano sulla proprietà degli attori e al risarcimento dei danni, stante
l’occupazione illegittima dei rispettivi fondi.
3. – Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso la società Main° cav. Eligio a r.1.,

già Màino

cav. Eligio s.n.c., sulla base di tre motivi.
3.1. – La ricorrente depositava in data 18 maggio 2010 istanza di rimessione in termini al fine di procedere alla notifica dal ricorso, inutilmente tentato presso il domiciliatario delle controparti, che era risultato sconosciuto
all’indirizzo indicato.
Considerato in diritto

1. – Il ricorso à inammissibile per tardività.
1.1. – Al momento del tentativo di notifica dal ricorso
era scaduto il termine lungo di impugnazione, previsto
dall’art. 327 cod. proc. civ., nel testo applicabile

ratione

2

supposto della servitù di scarico coattivo, in quanto il fondo

temporis,

sicché neppure può farsi luogo alla rimessione in

termini richiesta dal ricorrente.
A fronte del deposito della sentenza d’appello in data 18
febbraio 2009, la notificazione del ricorso risulta essere

da festività – e quindi dopo un anno e quarantasette giorni.
3. – Non si fa luogo alla pronuncia sulle spese in assenza
di intimati costituiti.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 maggio

stata richiesta in data 6 aprile 2010 – giorno non preceduto

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