Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12747 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. I, 10/06/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 10/06/2011), n.12747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – est. Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Augusto

Imperatore, n. 22, presso l’avv. POTTINO Guido che, unitamente

all’avv. Carlo Zauli, lo rappresenta e difende per procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro in carica,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Ancona n. 104, pubblicato

il 20 febbraio 2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17

maggio 2011 dal Relatore Pres. Dott. Ugo VITRONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 20 gennaio – 20 febbraio 2009 la Corte d’Appello di Ancona condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 1.800,00 in favore di B.A. a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo penale promosso nei suoi confronti a seguito della denuncia presentata da C.G. in data 19 luglio 2003 alla quale era seguito il suo arresto ed il rinvio a giudizio per i reati di resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale che si era concluso, in data 18 gennaio 2008, con accettazione della remissione di querela.

Osservava la corte che il processo presupposto si era protratto dal 19 luglio 2003, data nella quale il ricorrente era stato tratto in arresto, sino al 18 gennaio 2008, con un’eccedenza temporale di un anno e sei mesi, la quale consentiva di liquidare un’equa riparazione per il danno non patrimoniale di Euro 1.800,00, mentre doveva escludersi ogni risarcimento sia del danno esistenziale, in quanto categoria priva di autonomia, sia del danno biologico da accertarsi a mezzo di consulenza tecnica, poichè non espressamente dedotto in giudizio.

Contro il decreto ricorre per cassazione B.A. con cinque motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente si duole che il giudice del merito abbia determinato in tre anni la ragionevole durata del processo presupposto in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza secondo cui la durata ragionevole del processo penale di primo grado non particolarmente complesso e nel quale sia stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale debba stabilirsi in due anni e sette mesi (Cass. 26 aprile 2005, n. 8585).

La censura è destituita di fondamento poichè la giurisprudenza citata si cura di porre in evidenza che i termini individuati dalla Corte europea non sono da intendere in senso assoluto essendo con sentito al giudice di valicare i limiti indicati con una valutazione che attiene al merito e si sottrae al sindacato di legittimità qualora – come nella specie, sia assistito da corretta e congrua motivazione.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole che la liquidazione dell’equa riparazione sia stata effettuata senza alcuna considerazione delle caratteristiche del processo presupposto e dell’entità della posta in gioco in un processo penale.

La censura non ha fondamento in quanto anche la valutazione dell’entità del pregiudizio derivante dalla non ragionevole durata del processo attiene al merito e si sottrae al sindacato di legittimità tutte le volte che tale essa non si discosti immotivatamente dai parametri adottati dalla giurisprudenza europea.

Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che nella valutazione dell’equa riparazione dovrebbe tenersi conto dell’intera durata del processo e non solo della eccedenza temporale rispetto alla sua durata ragionevole.

La censura è destituita di fondamento poichè la L. n. 89 del 2001, art. 2, impone di corre lare l’equa riparazione al solo periodo di tempo eccedente la ragionevole durata del processo e tale modalità di calcolo non esclude la compatibilità di tale disciplina con gli impegni assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione CEDU (Cass. 26 aprile 2005, n. 8603; 14 febbraio 2008, n. 3716).

Con il quarto motivo si censura la compensazione parziale delle spese giudiziali in base alla considerazione che essa non potrebbe essere disposta per il solo fatto che il ricorrente abbia domandato una somma superiore a quella riconosciuta del convenuto soccombente non preclude l’esercizio in giudizio e nella contumacia di parte convenuta.

La censura non ha fondamento poichè la contumacia del potere discrezionale del giudice di disporre la compensazione parziale o totale delle spese giudiziali, la quale prescinde da ogni istanza di parte, nè vale, al riguardo, il rilievo del ricorrente secondo cui la necessità di agire in giudizio nel termine di decadenza semestrale dovrebbe escludere ogni compensazione delle spese giudiziali, non incidendo sul regime delle spese giudiziali il termine di decadenza posto in materia di equa riparazione a carico del ricorrente.

Con il quinto motivo il ricorrente si duole che la compensazione parziale abbia investito i diritti di procuratore che sono stabiliti in misura fissa, e che gli onorari siano stati liquidati in violazione dei minimi di tariffa.

La censura non ha fondamento poichè la facoltà di compensazione investe le spese giudiziali senza alcuna distinzione fra diritti di procuratore ed onorari di avvocato mentre, per quanto riguarda la liquidazione degli onorari la loro determinazione in misura di Euro 600,00 rientra pienamente nei minimi di tariffa che, per le cause fino ad Euro 25.900,00 prevede importi che vanno da un minimo di Euro 490,00 a un massimo di Euro 1956,00.

In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida nella somma complessiva di Euro 800,00 di cui Euro 700,00 per onorari oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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