Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12746 del 26/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 26/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12746
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29394-2018 R.G. proposto da:
P.C., rappresentata e difesa, per procura speciale in
calce al ricorso, dall’avv. Giuseppe BARBUTO, ed elettivamente
domiciliata in Roma, alla via dei Parioli, n. 40, presso lo studio
legale dell’avv. Matteo RONGA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona
del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla
via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 380/04/2018 della Commissione tributaria
regionale della CALABRIA, depositata il 15/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
Fatto
RILEVATO
che:
– in controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento di quanto dalla P. dovuto per IVA ed IRPEF relativamente all’anno d’imposta 2011, la CTR della Calabria con la sentenza impugnata rigettava l’appello proposto dalla contribuente sostenendo che la sentenza di primo grado era correttamente motivata;
– avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replicano le intimate con controricorso;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce “l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza appellata, e pertanto, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2”.
2. Orbene, è manifesta l’inammissibilità della censura con cui si lamenta l’insufficienza motivazionale della sentenza impugnata. Invero, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo introdotto dalla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, applicabile al caso in esame, consente di denunciare in Cassazione, oltre all’anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7472 del 23/03/2017, Rv. 644826 – 02).
3. Nella specie, la ricorrente ha del tutto omesso di indicare il “fatto storico”, nell’accezione rilevante ai sensi della norma invocata secondo gli insegnamenti di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014), la cui valutazione sarebbe stata omessa dalla CTR, cosicchè la censura, peraltro del tutto generica, è inammissibile.
4. Il motivo è infondato anche là dove fa riferimento alla nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione; la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che “ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 1756 del 2006, n. 16736 del 2007, n. 9105 del 2017); orbene, nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di specie, in quanto la CTR ha esposto in motivazione una ben individuabile ratio decidendi sull’unico motivo di appello proposto dalla contribuente, ovvero sul vizio di motivazione della sentenza di primo grado.
5. Manifestamente inammissibile è il secondo motivo di ricorso con cui viene dedotto ancora un vizio motivazionale, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma con riferimento al contenuto della sentenza di primo grado.
6. Il motivo è quindi inammissibile perchè attinge la motivazione della sentenza di primo grado (ovviamente superata dalla sentenza d’appello) ma, anche ove si volesse ritenere, con ampio sforzo interpretativo, che con il mezzo in esame la ricorrente intendesse dedurre l’omessa pronuncia dei giudici di appello sulle questioni di merito poste con il ricorso introduttivo, in violazione dell’art. 112 c.p.c., il motivo comunque non si sottrarrebbe alla rilevata inammissibilità per difetto di specificità ed autosufficienza oltre che per novità della censura, avendo la ricorrente del tutto trascurato di indicare in ricorso i motivi d’appello non esaminati; specificazione nella specie viepiù necessaria avendo la CTR espressamente affermato che l’unico motivo di impugnazione riguardava l’insufficienza motivazionale della sentenza di primo grado (Cass. n. 1435 del 2013; conf. Cass. n. 23675 del 2013, n. 27568 del 2017; v. anche Cass., Sez. L, Sentenza n. 15367 del 04/07/2014, Rv. 631768 – 01).
7. In estrema sintesi il ricorso va rigettato.
8. In applicazione del principio della soccombenza la ricorrente va condannata al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
PQM
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020