Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12746 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 25/05/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 25/05/2010), n.12746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, TRIOLO VINCENZO, DI MEGLIO ALESSANDRO, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato MANFREDONIA PIERLUIGI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MONTESARDI FILOMENO, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 166/2 0 06 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 28/03/2006 R.G.N. 1250/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2010 dal Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco;

udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA per delega FABIANI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 10.7.2003 avanti al Tribunale di Brindisi, P.M. convenne in giudizio l’Inps, per sentir dichiarare il proprio diritto alla restituzione della somma gia’ anticipatagli a titolo di indennita’ di mobilita’ (L. n. 223 del 1991, ex art. 7, comma 5), non restituita e, a suo dire, indebitamente trattenutagli dall’Istituto. Il Giudice adito accolse la domanda e la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza del 20.1 – 28.3.2006, rigetto’ l’impugnazione proposta dall’Inps, osservando quanto segue:

– la L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 5 stabilisce l’obbligo della restituzione esclusivamente nel caso in cui chi ha ricevuto l’anticipazione “assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico”, – tale ipotesi non si era verificata (se non per tre mesi, per i quali, correttamente, era stata disposta ed eseguita la restituzione), perche’ il P. era divenuto socio – e non dipendente – di una cooperativa;

– non rilevava il tenore testuale del D.M. n. 142del 1993, perche’ tale fonte normativa non e’ altro che il provvedimento attuativo della L. n. 223 del 1991, che parla specificamente di occupazione alle altrui dipendenze.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, l’Inps ha proposto ricorso per Cassazione fondato su due motivi. L’intimato P.M. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Istituto ricorrente denuncia violazione della L. n. 223 del 1991, art. 7 e del D.M. n. 142 del 1993, art. 3 osservando che, in base al tenore testuale delle norme invocate e alla loro ratio, la rioccupazione del lavoratore che abbia beneficiato dell’anticipazione dell’indennita’ di mobilita’, ancorche’ limitata ad un periodo trimestrale, comporta, se intervenuta nel biennio dalla liquidazione dell’anticipazione stessa, la restituzione dell’anticipazione stessa.

Con il secondo motivo l’Istituto ricorrente denuncia vizio di motivazione, assumendo l’erronea valutazione, da parte della Corte territoriale, delle risultanze dell’estratto contributivo depositato in prime cure, dal quale risultava l’avvenuto espletamento di plurimi periodi di attivita’ lavorativa alle dipendenze di cooperative e di societa’ commerciali.

2. La L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 5 per quanto qui specificamente rileva, prevede che “i lavoratori in mobilita’ che ne facciano richiesta per intraprendere un’attivita’ autonoma o per associarsi in cooperativa in conformita’ alle norme vigenti possono ottenere la corresponsione anticipata dell’indennita’ nelle misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di mensilita’ gia’ godute. … Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalita’ e le condizioni per la corresponsione anticipata dell’indennita’ di mobilita’, le modalita’ per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico …”.

2.1 Alla stregua del fondamentale criterio ermeneutico di cui all’art. 12 preleggi risulta dunque palese che l’obbligo della restituzione delle somme anticipate ricorre alla sola condizione che il beneficiario, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico, e non gia’ che tale restituzione debba avvenire limitatamente al numero di mensilita’ per le quali la rioccupazione alle dipendenze altrui si sia verificata.

In conformita’ a quanto previsto dalla norma anzidetta, il D.M. n. 142 del 1993, art. 3, comma 2 (Regolamento di attuazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, comma 5 in materia di corresponsione anticipata dell’indennita’ di mobilita’), prevede che “In tutti i casi di rioccupazione intervenuta nel suddetto periodo ossia entro i ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione delle somme, l’INPS provvede al recupero delle somme liquidate a titolo di anticipazione. La somma da recuperare deve essere restituita in un’unica soluzione ovvero, a domanda, in non piu’ di dodici rate mensili. In caso di omissione ovvero di ritardo nella comunicazione della intervenuta rioccupazione da parte del lavoratore, la somma da recuperare deve essere restituita, in ogni caso, in un’unica soluzione maggiorata degli interessi legali, decorrenti dal momento in cui e’ sorto l’obbligo della restituzione”.

2.2 La teste’ indicata interpretazione della normativa di riferimento trova inoltre conforto nella ratio legis.

La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo piu’ volte di precisare che la previsione della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 5 risponde alla finalita’ di indirizzare il piu’ possibile il disoccupato in mobilita’ verso attivita’ autonome, al fine precipuo di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato, cosi’ perdendo la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale e configurandosi non gia’ come funzionale a sopperire ad uno stato di bisogno, ma come un contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attivita’ che il lavoratore in mobilita’ svolgera’ in proprio (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 19338/2007; 13562/2004; 1587/2004; 13272/2003; 9007/2002; 5951/2001).

Come e’ stato osservato, nel perseguire tale obiettivo il legislatore si e’ altresi’ preoccupato che lo scopo della norma non venisse vanificato nell’ipotesi di lavoratori che, successivamente alla corresponsione anticipata dell’indennita’, si fossero nuovamente occupati alle dipendenze altrui, senza quindi ricollocarsi in fattispecie negoziali diverse da quelle del rapporto di lavoro subordinato, ma, dovendo tenersi conto dei casi in cui i lavoratori, pur avendo tentato seriamente di intraprendere un’attivita’ lavorativa autonoma, siano stati costretti successivamente a tornare ad occupazioni di lavoro subordinato, ha ritenuto di contemperare tali contrapposte esigenze prevedendo, da un lato che, in caso di rioccupazione alle altrui dipendenze entro 24 mesi dalla corresponsione delle somme in parola, il lavoratore che abbia usufruito dell’anticipazione debba restituirla, e, dall’altro, stabilendo che tale obbligo non sussiste piu’ una volta decorso tale lasso di tempo, reputando, evidentemente, che il decorso di 24 mesi fosse indicativo della serieta’ del tentativo del lavoratore stesso di intraprendere un’attivita’ di lavoro autonomo (cfr, Cass., n. 19338/2007, cit., in motivazione).

2.3 Se dunque l’erogazione in un’unica soluzione ed in via anticipata dei vari ratei dell’indennita’ non e’ piu’ funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, cosicche’ l’indennita’ perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, per assumere la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attivita’ che il lavoratore in mobilita’ svolgera’ in proprio (cfr, ex plurimis, Cass., n. 9007/2002, cit.), risulterebbe contraddittorio con la ratio legis (oltreche’, come detto, contrario alla lettera della legge) ritenere che, in ipotesi di temporanea intervenuta rioccupazione quale lavoratore subordinato durante i 24 mesi successivi alla erogazione dell’anticipazione, le somme percepite debbano essere restituite non gia’ per intero, ma solo in proporzione alla durata di tale rioccupazione.

Poiche’, giusta l’accertamento reso dalla Corte territoriale, l’odierno intimato, dopo avere ottenuto l’anticipazione, ha lavorato alle dipendenze di terzi per un periodo di tre mesi, il motivo all’esame risulta fondato, restando conseguentemente assorbita la disamina del secondo.

3. Per l’effetto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti fattuali, la controversia puo’ essere decisa con il rigetto delle domande svolte dall’odierno intimato. Non applicandosi il nuovo testo dell’art. 152 disp. att. c.p.c. di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 11, comma 2 convertito in L. n. 326 del 2003, ai procedimenti incardinati prima dell’entrata in vigore del relativo provvedimento legislativo (cfr, ex plurimis, Cass., n. 4165/2004) e dovendosi escludere la manifesta infondatezza e temerarieta’ della pretesa, non e’ luogo a provvedere sulle spese di lite relative all’intero processo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, rigetta le domande svolte da P.M.;

nulla per le spese dell’intero processo.

Cosi’ deciso in Roma, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

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