Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12746 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 21/06/2016, (ud. 30/03/2016, dep. 21/06/2016), n.12746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28055-2012 proposto da:

L.D., (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CALOGERO LANZAFAME giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SILVIO DI DOMIZIO giusta procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 942/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 30/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di L’Aquila ha qualificato il contratto intercorso tra M.I. (oggi deceduta) e L.D. come contratto atipico di vitalizio alimentare; il contratto aveva ad oggetto la cessione onerosa della nuda proprietà dell’appartamento della M. dietro il versamento, da parte di L.D., di un corrispettivo in denaro di Euro 45.000, oltre all’obbligazione di assistenza morale e (ove necessaria) materiale in vita della cedente.

2. Ciò premesso, su azione di M.S. (erede di M. I.), il tribunale di Pescara, accertato l’inadempimento degli obblighi di assistenza materiale e morale pattuiti nella scrittura privata (contestuale all’atto notarile di cessione dell’immobile) e ritenuto che il contratto atipico di vitalizio alimentare fosse soggetto all’operatività dell’art. 1453 c.c. (non essendo invece invocabile l’art. 1878 c.c.), rilevata l’importanza dell’inadempimento, dichiarava la risoluzione del contratto e condannava L.D. alla restituzione dell’immobile, con tutti i mobili in esso contenuti. La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado.

3. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione L.D. affidandolo a due motivi di ricorso; resiste con controricorso M.S..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso eccepisce la violazione degli artt. 1322, 1363, 1538, 2700 e 2702 c.c. e art. 116 c.p.c.; il ricorrente censura innanzitutto la qualificazione concorde data dai giudici di merito all’accordo raggiunto dalle parti come contratto atipico di vitalizio alimentare, nonchè la difettosità della relativa motivazione. Contesta, inoltre, il collegamento negoziale tra l’atto di vendita e la pattuizione “alimentare” contenuta nella scrittura privata del 13 novembre 1990, nonchè la stessa interpretazione del negozio, osservando come mancherebbe l’elemento essenziale della incertezza della prestazione, non essendo stato ceduto alcun immobile in cambio dell’assistenza. Chiede che venga esaminato il seguente quesito di diritto: “se sia configurabile l’esistenza del contratto atipico di vitalizio assistenziale qualora il presunto vitaliziante, che abbia acquistato la nuda proprietà dell’appartamento della vitaliziata, si impegni a prestare una forma di sostegno morale e materiale vita naturale durante in cambio del possesso finale del cespite”. Infine, eccepisce la difettosità e contraddittorietà della motivazione.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile; esso contiene unicamente censure di merito, senza indicare precise violazioni di legge da parte dei giudici di merito nell’applicazione delle norme richiamate nella rubrica. Le considerazioni espresse dal ricorrente sono per lo più non pertinenti, basandosi su circostanze fattuali diverse da quelle accertate in corso di causa. Basti considerare che si contesta l’alea sostenendo che nessun immobile è stato ceduto in cambio di assistenza, così omettendo di considerare che i giudici del merito hanno motivatamente ritenuto l’accordo sul vitalizio come integrante dell’atto di vendita immobiliare.

3. Per quanto riguarda il quesito di diritto, esso è totalmente scollegato dalle questioni giuridiche ipoteticamente rilevanti nella presente causa, atteso che fa riferimento ad un’inesistente sinallagma tra l’obbligo di assistenza ed il “possesso finale” dell’immobile, laddove la Corte ha collegato il vitalizio non al possesso, bensì alla cessione della nuda proprietà.

4. Con il secondo motivo di ricorso denuncia ancora una volta violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2034, 1453e 1458 c.c., nonchè vizi della motivazione.

5. Anche questo motivo di ricorso è chiaramente inammissibile;

ancora una volta si deduce una plurima violazione di legge senza indicare quale sarebbe l’erronea applicazione che è stata fatta delle norme e quale la loro corretta interpretazione, limitandosi il ricorrente a sostenere che la natura bilaterale del contratto non comporti automaticamente l’applicabilità della risoluzione per inadempimento. Il motivo, poi, è incomprensibile laddove sostiene che al L. non può essere richiesto indietro ciò che egli ha pagato o quanto meno la somma che egli ha sborsato; infatti, non risulta che sia mai stata richiesta indietro la somma che il L. ha pagato, nè potrebbe essere richiesta una cosa che gli ha dato e non che ha ricevuto. Quanto a “ciò che egli ha pagato”, non è chiaro a cosa ci si riferisca, ma se il riferimento è all’immobile, il pagamento è stato parziale e la rilevanza dell’inadempimento è stata tale da comportare la risoluzione di tutto il contratto, come ha più volte rilevato la Corte. Anche il quesito di diritto indicato nel motivo numero 2 è totalmente inconferente; chiede il ricorrente se sia lecito trattenere il prezzo pagato dall’inadempiente nell’acquisto dell’appartamento, una volta dichiarato la risoluzione, ma il quesito non assume alcuna rilevanza nella causa, atteso che nessuna affermazione contraria è contenuta nella sentenza impugnata.

Per vero, già il giudice di primo grado aveva rilevato che non veniva adottato alcun provvedimento di restituzione (oltre a quello relativo all’immobile), in mancanza di specifica richiesta (pagina 4, terz’ultimo capoverso della sentenza impugnata). Se il giudice di appello non ha disposto la restituzione del prezzo, ciò non è dovuto ad una erronea applicazione di norme giuridiche, bensì alla mancanza di una tempestiva e specifica richiesta in tal senso.

6. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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