Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12746 del 19/06/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 12746 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA

sul ricorso 2772-2010 proposto da:
SEGHENZI

MICHELE

SHNMHL36E20G7401,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso lo
studio deìl’avvocato DANIELA CIARDO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE
TORRE;
– ricorrente –

2015

contro

1352

SEGHENZI

BRUNELLA

SGHBNL65P43I452Y,

Le-A52—J
elettivamente

domiciliata in ROMA, V.FEDERICO CONFALONIERI 5, presso
lo studio dell’avvocato ANDREA REGGIO D’ACI, che la

Data pubblicazione: 19/06/2015

rappresenta e difende;
– controricorrente

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SASSARI, del
17/12/2009 e depositata il 24/12/2009 R.G.n.3915/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MATERA;
udito l’Avvocato ANDREA REGGIO D’ACI, difensore della
resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

e

udienza del 14/05/2015 dal Consigliere Dott. LINA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto il 12-5-2009 da
Seghenzi Brunella, con ordinanza in data 15-9-2009 il giudice
monocratico del Tribunale di Sassari ordinava a Seghenzi Michele

che fornisce acqua potabile all’abitazione della ricorrente in
Stintino, località Fioreddu.
Con ordinanza in data 24-12-2009 il Tribunale di Sassari
rigettava il reclamo proposto avverso il predetto provvedimento da
Seghenzi Michele, condannando il reclamante al pagamento delle
spese di lite.
Per la cassazione della predetta ordinanza ha proposto ricorso
Seghenzi Michele, sulla base di otto motivi.
Seghenzi Brunella ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, il
ricorso straordinario per cassazione è proponibile avverso
provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di
decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere
decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato
su situazioni soggettive di natura sostanziale (tra le tante v. Cass.

l’immediato slaccio della tubatura di sua proprietà dalla conduttura

2

27-4-2010 n. 10069; Cass. 30-7-2007 n. 16849; Cass. 7-3-2005 n.
4879; Cass. Sez. Un. 23-1-2004 n. 1245).
Deve, di conseguenza, ritenersi inammissibile il ricorso
straordinario per cassazione avverso l’ordinanza confermativa, in

d’urgenza. Tale ordinanza, infatti, ha gli stessi caratteri di
provvisorietà e di non decisorietà tipici del provvedimento oggetto
del reclamo, essendo inidonea ad incidere con efficacia di giudicato
su posizioni soggettive di natura sostanziale.
In tali termini si sono già espressamente pronunciate le Sezioni
Unite di Questa Corte, le quali hanno avuto modo di precisare che,
anche nel sistema processuale delineatosi, in tema di procedimenti
cautelari, a seguito delle modifiche di cui al D.L. n. 35 del 2005, art.
2, comma 3, lett. e-bis, convertito, con modificazioni, nella 1. n. 80
del 2005, contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti
della sentenza di merito, emessi ante causam ai sensi dell’art. 700
c.p.c., non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai
sensi dell’art. 111 Cost., in quanto detti provvedimenti sono privi di
stabilità e inidonei al giudicato, ancorché nessuna delle parti del
procedimento cautelare abbia interesse ad iniziare l’azione di merito,
avendo la tutela cautelare soddisfatto ogni esigenza del ricorrente e
non avendo interesse il resistente a dedurre comunque la inesistenza
del diritto cautelato (Cass. Sez. Un. 28-12-2007 n. 27187).

2

sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., di un provvedimento

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla
controricorrente nel presente grado di giudizio, liquidate come da
dispositivo.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in curo 2.700,00, di
cui curo 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consigl
Il Consigliere relatore

Il P

el 14-5-2015
ente

P.Q.M.

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