Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12746 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2017, (ud. 12/01/2017, dep.19/05/2017),  n. 12746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2867-2016 proposto da:

G.M., GA.SE., GA.FR., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DE’ CESTARI 34, presso lo studio degli

avvocati FRANCO MUGNAI, RAFFAELLA BONSANGUE (Studio VALENTINO) che

li rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE FORNACI, 38, presso

lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, rappresentata e difesa dagli

avvocati LUCIANO GIORGI, FABIO ALBERICI, giusta procura in atti;

– resistente –

contro

M.F., L.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2028/2014 della CORTE FIRENZE, depositata il

25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera partecipata del

12/01/2017 dal Consigliere PELLECCHIA ANTONELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Ga.Fr. e G.M. proponevano impugnazione avverso la sentenza n. 123/2009 del Tribunale di Grosseto che aveva condannato M.F., L.T. e la Sai al pagamento in favore di Ga.Se. della somma di euro 8.146,47 ed in favore di Ga.Fr. e G.M. della somma di Euro 1.652,66 oltre interessi e rivalutazioni.

Il Tribunale aveva ritenuto che la responsabilità del sinistro fosse da attribuirsi alla pari responsabilità presunta dei conducenti coinvolti nel sinistro in considerazione del fatto che dall’istruttoria espletata non erano emersi indizi circa l’effettiva dinamica del sinistro.

2. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 2028 del 10 dicembre 2014 ha confermato la sentenza del primo giudice.

3. Avverso tale pronunzia Ga.Fr., G.M. e Ga.Se. propongono ricorso in cassazione con un motivo.

3.1. La Unipolsai deposita procura alle liti ai fini della partecipazione all’udienza.

4. E’ stata depositata in cancelleria la proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, con valutazione di inammissibilità del ricorso. Le parti non hanno presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

6. Il ricorso è inammissibile perchè privo dell’esposizione dei fatti, giacchè inizia subito con la descrizione dei motivi.

E’, infatti, inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, il ricorso del tutto privo della sommaria esposizione dei fatti di causa – che non possono ricavarsi dai motivi di ricorso, i quali, in quanto deputati a esporre le linee difensive, anche ove alludano alle fasi del giudizio, non compiono una precisa enucleazione degli stessi. Come nel caso di specie.

Peraltro, l’unico motivo, con cui si fa valere vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è anche inammissibile, in quanto l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 8053/2014). Ed il motivo non rispetta tali principi.

7. Pertanto, ai sensi degli artt. 380 – bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non occorre disporre sulle spese in quanto la procura depositata dalla società controricorrente non è valida per difetto di forma. Infatti è stata rilasciata dall’Assicurazione con scrittura privata anzichè con atto pubblico.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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