Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12746 del 06/06/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12746 Anno 2014
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NALIGNWGI ~ESCA e CARBONE SALVATORE, rappresentati e difesi
dall’avv. Francesco Ferrauto ed elettivamente domiciliati in Roma
presso l’avv. Cesare Romano Carello alla via S. Pellico n. 24;

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contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato
presso la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n.
12;
– coutrczicorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Sicilia n. 25/16/09, depositata il 23 gennaio 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 1 ° ottobre 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udita l’avvocato dello Stato Daniela Giacobbe per la
controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Immacolata Zeno, che ha concluso per il rigetto
del ricorso.

Data pubblicazione: 06/06/2014

Impugnazione della
cartella di
pagamento
della
tardività
notifica
legittimazione
passiva

SVOIGI~ DEL PROCESSO

Francesca Malignaggi e Salvatore Carbone propongono ricorso
per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti della
sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia
che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ha
dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo con il
quale si impugnava una cartella di pagamento relativa ad IRPEF ed
al contributo per il Ssn per l’anno 1994 liquidati in base alla
1973, n. 600, deducendosi la decadenza dell’amministrazione sia
in relazione all’iscrizione a ruolo che in relazione alla tardiva
notifica della cartella stessa.
Il giudice d’appello ha infatti ritenuto che “per quanto
concerne la cartella di pagamento, il ricorso di primo grado”
avrebbe dovuto essere notificato alla società concessionaria per
la riscossione, laddove il giudizio era stato promosso nei
confronti dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
MOTIVI WIZADECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso i contribuenti, denunciando
“violazione e falsa applicazione dell’art. 1188 cod. civ. e della
legislazione tributaria in materia di rapporti tra concessionario
ed ufficio imposte”, assumono che la tardività della notifica
della cartella esattoriale al contribuente da parte del
concessionario, che comporti la decadenza dalla pretesa fiscale
dell’ente impositore, è un fatto che riflette i suoi effetti
direttamente sull’ente medesimo, essendo il concessionario un
mero

adiectus solutionis causa

dell’ente creditore, con la

conseguenza che l’impugnazione diretta ad eccepire la decadenza
debba essere rivolta unicamente contro l’ente, quale creditore
della pretesa fiscale ed unico legittimato passivo del rapporto
contenzioso, e non contro il concessionario, sostanzialmente
estraneo alla vicenda.
Il ricorso è fondato, atteso che, secondo il consolidato
orientamento di questa Corte, con riguardo all’impugnazione della
cartella esattoriale, “la tardività della notificazione della
cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da
legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel

2

dichiarazione, ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre

MENTE DA REGISTRAZION£
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAR.

B. – N. 5
MATERIA . 1141BOTARIA

relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta pertanto
all’ente titolare del credito tributario e non già al
concessionario, al quale, se è fatto destinatario
dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente
predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non
essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del
contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un
litisconsorzio necessario” (Cass. n. 22939 del 2007, n. 16990 del
infatti, “a parte l’esercizio dei poteri propri, volti alla
riscossione delle imposte iscritte nel ruolo, nell’operazione di
portare a conoscenza del contribuente il ruolo, dispiega una mera
funzione di notifica, ovverosia di trasmissione al destinatario
del titolo esecutivo così come, salva l’ipotesi di errore
materiale, formato dall’ente e, pertanto, non è passivamente
legittimato a rispondere di vizi propri del ruolo, come trasfuso
nella cartella” (Cass. n. 933 del 2009).
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va
cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione
della Commissione tributaria regionale della Sicilia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione
tributaria regionale della Sicilia.
Così deciso in Roma il 1 ° ottobre 2013
Il Consigliere estensore

2012, n. 10646 del 2013). Il concessionario per la riscossione,

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