Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12745 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 25/05/2010, (ud. 29/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 82, presso lo studio dell’avvocato VIRGINIA GIOCOLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CHIETERA FRANCESCA, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta mandato in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 282/2006 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 12/04/2006 r.g.n. 785/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/04/2010 dal Consigliere Dott. ZAPPIA Pietro;

udito l’Avvocato CHIETERA FRANCESCA;

udito l’Avvocato PULLI CLEMETINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Matera, depositato in data 3.9.1998, O.A.R., premesso di aver svolto attivita’ lavorativa in agricoltura nella qualita’ di coltivatrice diretta, chiedeva che il giudice adito, previa disapplicazione del provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi dei coltivatori diretti del Comune di Montalbano Ionico, volesse dichiarare nei confronti dell’Inps il diritto della stessa al conseguimento della pensione di anzianita’, essendo in possesso dei requisiti assicurativi e contributivi previsti dalla legge.

Con sentenza depositata in data 2.12.2003 il Tribunale rigettava la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello la O. lamentandone la erroneita’ sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Potenza, con sentenza in data 6.4.2006, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione O.A. R. con cinque motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso l’Istituto intimato.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Col primo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Col secondo motivo lamenta omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c. (in ordine alle ragioni per le quali le deposizioni testimoniali acquisite erano state giudicate inutilizzabili in quanto generiche).

Col terzo motivo lamenta omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5 (in ordine alla efficacia probatoria dei verbali ispettivi, sia rispetto al loro contenuto che alle dichiarazioni allegate ed acquisite in corso di procedimento, qualora gli stessi non risultino confermati da deposizioni testimoniali confermative).

In particolare osserva la ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva attribuito rilievo unicamente alle prove documentali tardivamente addotte dall’Inps, limitandosi ad affermare in maniera apodittica la genericita’ delle deposizioni rese dai testimoni indicati dalla stessa, ovvero le “difformita’ sospette” rispetto alle dichiarazioni in precedenza rese ai funzionari dell’Inps. E rileva altresi’ che la Corte d’appello non aveva in alcun modo motivato in ordine alla attribuzione di rilevanza probatoria esclusiva agli accertamenti ispettivi, sebbene il contenuto di tali accertamenti non fosse stato in alcun modo confermato in sede giudiziaria.

Col quarto motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c..

Col quinto motivo di gravame lamenta omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5, sulla illegittimita’ e/o inutilizzabilita’ ai fini probatori di verbali di accertamento ispettivo contenenti riferimento a dichiarazioni rese da soggetti non identificati).

In particolare osserva la ricorrente che erroneamente la Corte d’appello aveva attribuito rilevanza probatoria alle costatazioni dirette degli ispettori circa lo stato di non coltivazione dei terreni, sebbene tale costatazione fosse stata effettuata a distanza di diversi anni rispetto ai fatti per cui e’ processo; e parimenti erroneamente aveva attribuito rilevanza probatoria ai suddetti verbali di accertamento amministrativo, nonostante il detto accertamento fosse basato su dichiarazioni ricevute in sede di ispezione da soggetti non indicati, e nonostante gli ispettori verbalizzanti non avessero confermato il contenuto dei verbali in questione in sede giudiziaria.

Ritiene il Collegio di dover procedere ad una trattazione unitaria dei motivi suddetti, in quanto fra loro strettamente connessi.

Il ricorso e’ fondato.

Osserva innanzi tutto il Collegio che ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, denunziabile in sede di legittimita’ ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, allorche’ il giudice di merito ometta di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sulla esattezza e sulla logicita’ del suo ragionamento (Cass. sez. 1^, 27.1.2006 n. 1756;

Cass. sez. 3^, 6.4.2006 n. 8106; Cass. sez. 3^, 21.7.2006 n. 16762;

Cass. sez. 2^, 19.3.2007 n. 6361; Cass. SS.UU., 21.12.2009 n. 26825).

Costituisce invero giurisprudenza consolidata che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita’ non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi’ la sola facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di dare adeguata contezza dell’iter logico – argomentativo seguito per giungere ad una determinata conclusione (Cass. sez. 3^, 16.1.2007 n. 828; Cass. sez. lav., 2.2.2007 n. 2272;

Cass. sez. lav., 19.3.2009 n. 6694). Ne consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorieta’ della stessa, puo’ legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cass. sez. 3^, 15.4.2000 n. 4916; Cass. sez. lav., 9.3.2002 n. 3161; Cass. sez. trib., 1.7.2003 n. 10330;

Cass. sez. lav., 20.4.2006 n. 9234; Cass. sez. 1^, 21.8.2006 n. 18214; Cass. sez. 1^, 26.1.2007 n. 1754).

Per altro verso, il motivo del ricorso per Cassazione, con il quale si facciano valere vizi della sentenza impugnata a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve articolarsi con la precisa indicazione delle carenze o lacune nelle argomentazioni in cui sia incorso il giudice di merito, atteso che il ricorrente non puo’ far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal decidente, proponendo una diversa opzione interpretativa dei fatti medesimi;

cio’ in quanto la valutazione delle risultanze probatorie involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale nel proprio ragionamento argomentativo non incontra altro limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Cass. sez. 3^, 24.5.2006 n. 12362).

Tirando le fila del ragionamento sin qui condotto, non puo’ dubitarsi del fondamento del proposto gravame.

Ed invero la ricorrente ha correttamente riportato il contenuto delle deposizioni testimoniali assunte nel giudizio di merito, evidenziando come la Corte territoriale, ponendo a fondamento della propria statuizione il contenuto dei verbali di accertamento ispettivo, peraltro – per come indicato dalla stessa ricorrente – tardivamente prodotti in giudizio dall’Inps e rimasti privi di conferma testimoniale da parte degli ispettori verbalizzanti, aveva del tutto omesso di valutare le deposizioni testimoniali rese dai testimoni indicati dalla predetta ricorrente, limitandosi a qualificare come “generiche” tali testimonianze e “sospette” le difformita’ riscontrate (per quel che riguarda la teste L.) rispetto alle precedenti dichiarazioni rese ai funzionari dell’Inps.

In tal modo, osserva il Collegio, la pronuncia della Corte di merito rivela una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il decidente alla formazione del proprio convincimento; cio’ in quanto, nel caso di specie, la mancata valutazione degli elementi predetti involge direttamente la congruita’ della motivazione inficiando in radice l’iter logico seguito nella valutazione degli elementi esaminati, ove si osservi che le deposizioni in questione, qualificate come “generiche” o “sospette” senza peraltro alcuna indicazione dei ritenuti elementi di genericita’ o di sospetto, hanno una incidenza ed una rilevanza immediata sull’esito del procedimento accertativo e valutativo seguito dal decidente, che di conseguenza ne risulta gravemente inficiato.

Alla stregua di quanto sopra si impone, in accoglimento del proposto gravame, la cassazione della sentenza impugnata, rimanendo in tale statuizione assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte di Appello di Salerno la quale si atterra’ a quanto sopra evidenziato.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Salerno.

Cosi’ deciso in Roma, il 29 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

 

 

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