Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12745 del 19/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2017, (ud. 12/01/2017, dep.19/05/2017), n. 12745
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1196-2016 proposto da:
V. ANTONIOLI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GLORIOSO 13, presso lo
studio dell’avvocato ANDREA BUSSA, che la rappresenta e difende
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ACEA SPA, in qualità di mandataria di ACEA ENERGIA SPA, in persona
del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA
SIRACUSANO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine
del controricorso;
– contro ricorrente –
avverso la sentenza n. 5526/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 06/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA
ANTONELLA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La società Antonioli convenne in giudizio l’Acea Electrabel Elettricità per sentir accertare e dichiarare la nullità della clausola di esonero della responsabilità contenuta nel contratto stipulato tra l’attore e la società; sentire accertare e dichiarare l’avvenuto inadempimento da parte dell’Acea degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura di energia elettrica in essere tra le parti (problemi di interruzione di energia elettrica).
Il Tribunale rigettava le domande della Antonioli liquidandole solo il danno di 547,12 per l’interruzione di energia.
2. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 5526 del 6 ottobre 2015, riformava la sentenza di primo grado e accoglieva l’appello incidentale dell’Acea in punto di responsabilità non imputabile ad Acea e rigettava le domande attoree.
3. Avverso tale pronunzia la società Antonioli propone ricorso in Cassazione con due motivi.
3.1. Resiste con controricorso l’Acea s.p.a. quale mandataria di Acea Energia s.p.a..
4. E’ stata depositata in cancelleria la proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo motivo. La Società Antonioli ha depositato memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Il Collegio da atto che dopo l’inizio dell’adunanza è stata depositata la sentenza di questa Corte n. 2964/2015, quale precedente citato in appello. Il deposito è irrituale ed in ogni caso la Corte conosce la propria giurisprudenza.
6. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio di non condividere le conclusioni della proposta del relatore sul primo motivo.
7. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1678 c.c., dell’art. 1693 c.c. e della direttiva CE 96/92; violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 1341 c.c., art. 1469 bis ss c.c., art. 33 ss. Cod. Consumo, nonchè dell’art. 20 delle condizioni generali del contratto ACEA “mercato libero, usi domestici e non domestici nergia” sottoscritto dalle parti. Lamenta anche la violazione e falsa applicazione della L. 18 giugno 1998 n. 192 art. 9, degli artt. 1175 e 1176, 1218, 1228, 2043 c.c..
Il motivo è inammissibile, non sussistendo le violazioni di legge denunciate. Infatti a parte la censura relativa alla violazione del codice del consumo che pone tra l’altro una questione nuova, il motivo, in tutte le sue distinte censure appare inidoneo a censurare sentenza impugnata.
La sentenza impugnata ha enunciato due alternative rationes decidendi. La prima è basata sull’imprevedibilità dell’evento (i buchi di tensione) e non risulta in alcun modo discussa dal motivo, anche quando esso evoca l’art. 1228 c.c.. Infatti, tale richiamo è svolto per discutere la seconda ratio, quella evocativa del precedente di cui a Cass. n. 2964 del 2015.
Poichè la prima ratio decidendi si consolida per difetto di impugnazione, il ricorso è inammissibile per assoluta mancanza di impugnazione di essa, in quanto il primo motivo non si correla alla motivazione che esprime detta ratio.
7.1. Il secondo motivo, con cui si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, è assorbito, perchè dipendente dal rigetto del primo ma in ogni caso sarebbe ugualmente inammissibile perchè non ha rispettato i limiti di deducibilità del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 22/09/2014, n. 19881).
Pertanto, ai sensi degli artt. 380 – bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017