Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12745 del 06/06/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 12745 Anno 2014
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: GRECO ANTONIO

Imposte dirette
accertamento
sintetico

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROSDOCIMI PATRIZIA,

rappresentata e difesa dall’avv. Tiziano

Lucchese e dall’avv. Francesco d’Ayala Valva, presso il quale è
elettivamente domiciliata in Roma al viale Parioli n. 43;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE

A/ti

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato
presso la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n.
12;

– contraricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
del Veneto n.1(6/07, depositata il 12 novembre 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del l ° ottobre 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udita l’avvocato dello Stato Daniela Giacobbe per la
controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Immacolata Zeno, che ha concluso per
l’inammissibilità, ed in subordine per raccoglimento per quanto

Data pubblicazione: 06/06/2014

di ragione, del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Patrizia Prosdocimi propone ricorso per cassazione, con
quattro motivi, nei confronti della sentenza della Commissione
tributaria regionale del Veneto che ha accolto l’appello
dell’Agenzia delle entrate, e quello incidentale della
contribuente solo limitatamente al cumulo delle sanzioni, nel
giudizio introdotto con l’impugnazione di sei avvisi di
con i quali veniva determinato sinteticamente il reddito, ai
sensi dell’art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, in riferimento a beni indici di capacità contributiva,
costituiti dalla disponibilità, in base a contratto di locazione
con canone significativo, di un bene storico artistico e, per gli
anni 1996 e 1997, dall’intestazione di un’autovettura Jeep
Cherokee; ciò era indice, secondo l’ufficio, di un tenore di vita
in contrasto con i redditi dichiarati, atteso che non era stato
dichiarato alcun reddito né era stata presentata la
dichiarazione.
Il

giudice

d’appello,

ritenuta

la

legittimità

dell’accertamento sintetico, considerava non idonei a superare la
presunzione posta a fondamento della pretesa del fisco gli
elementi addotti dalla contribuente, perché non vi erano redditi
di un terzo, come il marito, che potessero giustificare il tenore
di vita della contribuente stessa, non essendo state presentate
dichiarazioni per buona parte degli anni interessati
dall’accertamento: non lo era, in particolare, la dichiarazione
dei redditi del marito per il 2003, poiché periodo successivo a
quelli oggetto dell’accertamento, né la compravendita dei titoli
nel 2001, da parte del marito della contribuente, non risultando
neppure che avesse costituito un reddito a favore di
quest’ultimo.
Quanto alla documentazione dei movimenti bancari, la
contribuente aveva prodotto non la scheda relativa all’intera
movimentazione del conto corrente, ma una dichiarazione
dell’istituto di credito relativa a singoli versamenti da parte
del marito, la quale non poteva evidentemente escludere che le
somme versate fossero state immediatamente dopo recuperate.

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accertamento ai fini dell’IRPEF per gli anni dal 1996 al 2002,

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
MYrIVI DELIA,DECISICINE
Con il primo motivo del ricorso la contribuente si duole,
sotto il profilo della violazione di legge, della mancata
instaurazione di un previo contraddittorio; con il secondo
lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, che
l’accertamento sintetico si sia basato esclusivamente
sull’applicazione, ai fatti indice di capacità contributiva,
1992, 19 novembre 1992 e 29 aprile 1999, e non sia stata condotta
un’istruttoria “anche utilizzando altri strumenti, quali ad
esempio le indagini finanziarie, per poter accertare l’esistenza
e la misura di maggiori basi imponibili”; con il terzo, denuncia
vizio di motivazione in ordine alla circostanza che la capacità
contributiva emergente dagli elementi indice fosse da collegare
al possesso di redditi da parte del marito, essendo ciò
sufficiente a vincere la presunzione di cui all’art. 38, quarto
camma, del d.P.R. n. 600 del 1973, senza che debba fornirsi la
prova precisa di chi e come abbia sostenuto le singole spese,
essendo implicito che, nella famiglia, esse sarebbero state
sostenute dall’unico produttore di reddito, vale a dire il
coniuge della Prosdocimi, casalinga; con il quarto motivo la
ricorrente denuncia violazione dell’art. 38, quarto camma, del
d.P.R. n. 600 del 1973 e dei principi sull’onere della prova,
deducendo Che la prova contraria idonea a vincere la presunzione
legale possa essere costituita anche dalla prova presuntiva che
il contribuente accertato non possieda alcun reddito, essendo il
soggetto percettore di reddito, cui sono riferibili in sostanza i
fatti indice, il familiare convivente, senza che sia necessario
dare specifica dimostrazione delle modalità e della singola
provvista utilizzata per far fronte alle spese connesse ai fatti
indice stessi.
Il primo motivo è infondato, ove si consideri che, come
questa Corte ha Chiarito, “l’accertamento dei redditi con metodo
sintetico, ai sensi dell’art. 38, quarto coma, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, non postula, in difetto di ogni
previsione al riguardo della norma, che gli elementi e le
circostanze di fatto in base ai quali il reddito viene

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degli importi e dei coefficienti previsti dai dd.mni. 10 settembre

determinato dall’ufficio siano in qualsiasi nodo contestati al
contribuente, ferma restando per quest’ultimo la possibilità di
fornire, in sede di irrpugnazione dell’atto, la dimostrazione che
il redito effettivo è diverso e inferiore rispetto a quello
scaturente dalle presunzioni adottate dall’amministrazione
finanziaria, sicché la sola circostanza relativa alla mancata
instaurazione di una qualche forma di contraddittorio con il
contribuente nella fase istruttoria non può giustificare

2006).
E’ del pari infondato il secondo motivo, atteso che questa
Corte ha affermato che “la determinazione effettuata con metodo
sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti
ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il
cosiddetto redditometro, da un lato non pone alcun problema di
retroattività, per i redditi maturati in epoca anteriore, stante
la natura procedimentale degli strumenti normativi secondari
predetti (emanati ai sensi dell’art. 38, coma quarto, del d.P.R.
n. 600 del 1973); dall’altro, essa dispensa l’amministrazione da
qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattoriindice della capacità contributiva, giacché codesti restano
individuati nei decreti medesimi. Ne consegue che è legittimo
l’accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti
da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico
del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla
contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di
dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura
inferiore” (Cass. n. 9539 del 2013).
Il terzo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente in
quanto legati, sono privi di pregio.
L’accertamento del reddito con metodo sintetico, infatti,
non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea
documentazione, che il maggior reddito determinato o
determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da
redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a
titolo di imposta (art. 38, sesto coma, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600) e, più in generale, che il reddito presunto non
esiste o esiste in misura inferiore (Cass. n. 20588 del 2005).

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l’annullamento dell’accertamento stesso” (Cass. n. 27079 del

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Ai SENSI DEL D.P.R. 26/411986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA
Una prova siffatta, secondo il giudice di merito, non è
stata fornita.
I due motivi, il primo con la veste della denuncia del
vizio di motivazione, il secondo con quella della censura per
violazione di legge, sono diretti ad ottenere una nuova
valutazione del materiale probatorio, il cui apprezzamento
appartiene al giudice di merito e, ove adeguatamente motivato,
sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare
presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento
diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare
emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del
ragionamento decisorio, che nella specie – si consideri solo la
valutazione circa l’inidoneità a fornire elementi di prova
contraria di una documentazione dei movimenti sul conto corrente
bancario “per estratto”, e non in forma completa – non è dato
ravvisare.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come
in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la contribuente al pagamento delle spese,
liquidate in euro 14.000, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 1′ ottobre 2013
Il Consigliere estensore

che la censura per vizio di motivazione in ordine al ragionamento

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