Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12744 del 21/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 21/06/2016, (ud. 30/03/2016, dep. 21/06/2016), n.12744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18919-2013 proposto da:

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, V. GIROLAMO SAVONAROLA 39, presso lo studio dell’avvocato

PIER PAOLO POLESE, rappresentato e difeso dagli avvocati

MARIATERESA ELENA POVIA, CARLO ZAULI giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CNA SERVIZI FORLI’ – CESENA SOC COOP CONS PA, in persona del suo

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO

MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato ENRICO CAROLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO BELLINI giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 670/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/05/2013, R.G.N. 1789/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato ARTURO PERUGINI per delega;

udito l’Avvocato LETIZIA CAROLI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. P.M. ha chiesto l’accertamento della responsabilità della CNA Servizi Forlì-Cesena Soc. Coop PA per il danno conseguente alla sua caduta all’interno dell’immobile in gestione della convenuta, ove svolgeva, in qualità di studente del liceo classico, uno stage di formazione. La P., scendendo le scale che conducevano al sotterraneo dove si trovavano le macchine per la ristorazione, non accorgendosi dell’ultimo gradino, cadeva a terra riportando distorsione alla caviglia.

2. Entrambi i giudici di merito respingevano la domanda; in particolare, la Corte d’appello di Bologna riteneva non provato il nesso causale, sotto il profilo dell’obiettiva situazione di pericolosità tra la cosa in custodia e la caduta.

3. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione la P., affidandolo a nove motivi; resiste con controricorso CNA Servizi Forlì-Cesena Soc. Coop PA. 4. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso la P. ha dedotto la violazione dell’art. 324 c.p.c. per superamento del giudicato interno relativamente all’accertamento del nesso causale.

2. Il motivo è infondato; innanzitutto, non risulta che si sia formato il giudicato in ordine alla sussistenza del nesso causale a seguito di acquiescenza sul punto. Invero, ciò che manca indiscutibilmente è proprio una affermazione precisa del tribunale di Forlì in ordine all’accertamento di tale nesso; risulta, infatti, dalla motivazione della sentenza riportata nel ricorso che il giudice ha ritenuto che la scala fosse priva di pericolosità intrinseca, affermando poi che non vi erano stati difetti di manutenzione da parte del custode. La sentenza è dunque priva di chiarezza sul punto, perchè sembra da un lato affermare la insussistenza del nesso causale per mancanza di pericolosità del bene, mentre dall’altra sembra spostare il profilo valutativo sulla esistenza di un fattore esterno idoneo ad escludere la responsabilità del custode. Ciò che non si può dire, comunque, è che vi fosse uno specifico capo della sentenza che accertava la sussistenza del nesso causale, per cui del tutto legittimamente, anche sulla base dei motivi di appello, la Corte ha riesaminato la questione, giungendo ad escludere che vi fosse un collegamento eziologico tra il bene in custodia e la caduta della P..

3. I motivi di ricorso si appuntano su un’impropria espressione del giudice di primo grado, laddove parla di rapporto di custodia sulla “cosa (scala) causatrice del danno oggetto di causa”, ma, come si è detto, qui non c’è alcuna affermazione dell’esistenza del nesso causale; al contrario, si rinviene in sentenza l’affermazione che il danno “deve essere causalmente attribuito a fatto esclusivo di P.M.”. Il giudice di appello, laddove afferma che non vi è prova del nesso causale, sostanzialmente arriva alle stesse conclusioni, ritenendo che la scala sia stata occasione, ma non causa,della caduta, ascrivendo quest’ultima a fatto del danneggiato.

4. L’art. 2051 cod. civ., d’altronde, non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. In particolare, questa Corte è costante nel ritenere che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia sia oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sè idonea a sprigionare un’energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora, per contro, si tratti di cosa di per sè statica e inerte e richieda che l’agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.). (Cass. 13 marzo 2013, n. 6306; Cass. 05 febbraio 2013, n. 2660; Cass. 09 dicembre 2009, n. 25772; Cass. 04 novembre 2003, n. 16527).

5. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 112 c.p.p. per essersi il giudice di appello pronunciato su una questione non eccepita dalla parte avversa (sussistenza del nesso causale), che anzi vi avrebbe fatto acquiescenza. Anche questo motivo di ricorso è infondato; si è già detto che non sussisteva un giudicato in relazione alla sussistenza del nesso causale e non esiste dunque un vizio di ultra petizione, atteso che fu la stessa ricorrente, con l’atto di appello, a rimettere in discussione le valutazioni del giudice di merito in ordine alla dedotta responsabilità dell’ente ex art. 2051 cod. civ.. Di fronte ad una tale domanda ed in assenza di statuizione chiare del giudice di primo grado, la Corte ha legittimamente esteso il suo sindacato sia al nesso causale che al comportamento della danneggiata.

6. E’ stata la stessa ricorrente, dunque, con le censure di appello a rimettere in discussione la decisione di primo grado, che peraltro è stata confermata nelle sue linee essenziali, anche se con un percorso logico leggermente diverso, chiarificatore dell’imprecisa sentenza di primo grado.

7. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta di ingresso di due c.t.u., una medico legale sull’entità del danno e l’altra accertativa dello statti del luoghi. Con il quarto motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo, relativamente alla richiesta di c.t.u. di cui al punto precedente. I due motivi vanno esaminati congiuntamente; quanto alla consulenza medico-legale, è evidente non solo il suo implicito rigetto, ma altresì la sua totale irrilevanza, attesa la decisione negativa sull’istanza di risarcimento.

8. Per quanto riguarda il secondo aspetto, il motivo è inammissibile nella parte in cui deduce il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, senza indicare quale sarebbe la norma di legge che commina, nel caso di specie, la nullità. Quanto alla omessa pronuncia, il ricorrente non argomenta nulla in ordine alla decisività dell’accertamento richiesto e soprattutto non considera che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si riferisce ai fatti storici e non alle richieste di prova (L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv.

629831). Entrambi i motivi, dunque, sono inammissibili.

9. Con un quinto motivo di ricorso la P. ha dedotto violazione degli artt. 2051, 2727, 2728 e 2697 cod. civ., sostenendo che, dato che il nesso causale era già stato oggetto di accertamento in primo grado, spettava alla convenuta provare l’esistenza di un fattore causale idoneo ad interrompere quel nesso. La ricorrente censura poi le valutazioni di merito in ordine alla pericolosità della scala.

10.Anche questo motivo di ricorso è inammissibile; innanzitutto si rileva che la ricorrente richiama più volte, in questo come in altri motivi, la questione relativa al giudicato interno sulla sussistenza del nesso causale. Non possono che richiamarsi, sul punto, le considerazioni espresse in relazione ai motivi 1 e 2. Per il resto, il motivo introduce censure di merito sulla pericolosità della scala, richiamando giurisprudenza dalla quale si evince che la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del diritto, così come interpretato da questo giudice di legittimità. Emblematica è la sentenza 858 del 2008: “la responsabilità prevista dall’art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non esonera il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”(Sez. 3, Sentenza n. 858 del 17/01/2008, Rv.

601453); detta sentenza, come molte altre, spiega efficacemente come al danneggiato incomba l’onere di provare il rapporto di custodia (incontestato, nel caso di specie) e il nesso causale (il quale deve caratterizzarsi per la particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, non essendo sufficiente un mero rapporto di causalità oggettiva), mentre il custode, una volta accertati i due predetti elementi, può sottrarsi alla responsabilità solo provando il caso fortuito. Ebbene, nel caso di specie il giudice di merito ha ritenuto non provato uno degli elementi presupposti della responsabilità e cioè la pericolosità intrinseca del bene ed ha dunque escluso la sussistenza di un nesso causale idoneo ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.; in tale situazione, non si vede cos’altro dovesse provare il custode, dal momento che mancava uno dei presupposti della sua responsabilità.

11. Con un sesto motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 – 1227 cod. civ. e art. 41 cod. pen., laddove la Corte d’appello ha attribuito rilevanza esclusiva alla condotta di P.M. nella causazione dell’evento di danno, senza considerare che il caso fortuito deve avere il carattere della eccezionalità e della imprevedibilità per escludere la responsabilità del custode. Con un settimo motivo di ricorso denuncia error in iudicando per avere il giudice ritenuto che la responsabilità ascrivibile a P.M. abbia determinato interruzione del nesso causale. Anche questi due motivi di ricorso sono infondati; valga quanto detto in precedenza con riferimento alla insussistenza dei presupposti di applicabilità della responsabilità del custode. Mancando il nesso di causalità, nessuna prova del fortuito doveva essere fornita dal convenuto. Per il resto i motivi sviluppano censure di merito in ordine ad accertamenti in fatto che la Corte ha condotto con motivazione logica e coerente.

12. Con l’ottavo motivo di ricorso contesta, sotto il profilo dell’error in iudicando e dell’error in procedendo, la ritenuta novità della circostanza relativa alla scivolosità dei gradini; il motivo è innanzitutto privo di autosufficienza e specificità, laddove sostiene che già in primo grado si indicò che la P. era scivolata dei gradini, ma pure è manifestamente infondato, atteso che l’utilizzo del verbo “scivolare” non implica necessariamente la scivolosità del supporto, potendo la causa rinvenirsi, ad esempio, nella scivolosità delle scarpe (spesso, peraltro, il termine è utilizzato in modo atecnico). La circostanza è, pure, manifestamente infondata, atteso che la stessa ricorrente affermò, nel corso dell’interrogatorio formale, di essere caduta per non aver visto l’ultimo gradino e non per la scivolosità della scala (si veda lo stralcio dell’interrogatorio riportato alla pagina 18 del controricorso).

13. Con il nono ed ultimo motivo di ricorso si deduce error in procedendo sul nesso causale, per avere il giudice statuito che la ricorrente non aveva fornito prova dell’esistenza del nesso causale, sulla base di discordanti deposizioni testimoniali. La ricorrente procede, per sua stessa affermazione, ad una “attenta scomposizione minuziosa delle deposizioni”. Il motivo è ancora una volta inammissibile; in primo luogo perchè deduce una nullità procedimentale senza specificare quale sarebbe la norma processuale violata e quale la sanzione prevista per la sua violazione. In secondo luogo, il motivo è contraddittorio e confusionario laddove introduce una nullità processuale facendo riferimento all’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 5. La ricorrente, in sostanza, contesta le valutazioni di merito in ordine agli elementi istruttori, contestando la ricostruzione dei fatti operata in appello ed introducendo inammissibili valutazioni personali e frammentarie delle prove. Tutto ciò, senza considerare che il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, consente il ricorso per cassazione solo per omesso esame di un fatto decisivo, e non anche per vizi della motivazione.

14. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17:

“Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2016

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