Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12744 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/05/2017, (ud. 06/04/2017, dep.19/05/2017),  n. 12744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7459-2016 proposto da:

C.G., C.M.C., I.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dagli avvocati VINCENZINO MAURO, GIUSEPPE

MARIA PUGLIA;

– ricorrenti –

contro

R.A., I.P., R.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BERSONE 91, presso lo studio

dell’avvocato GENOVEFFA PETRUZZIELLO, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANTONIO MANNETTA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4456/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. CIRILLO FRANCESCO

MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Ariano Irpino, in accoglimento della domanda avanzata da C.G., C.M.C. e I.L., eredi di C.P., nei confronti di R.A., R.P. e I.P., eredi di R.P., condannò i convenuti al pagamento della somma di euro 9.954,56 a titolo di compensi professionali per prestazioni svolte dal defunto C.P., con gli interessi ed il carico delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata appellata dai convenuti soccombenti e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 17 novembre 2015, in riforma della decisione del Tribunale, ha accolto il gravame ed ha rigettato la domanda proposta dagli originari attori, condannando gli stessi alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado ed al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorrono C.G., C.M.C. e I.L. con unico atto affidato a tre motivi.

Resistono R.A., R.P. e I.P. con un unico controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380 – bis C.P.C., e i ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e dell’art. 111 Cost..

Si osserva che la sentenza, fondandosi sulla decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione 22 settembre 2014, n. 19888, che ha escluso l’ammissibilità della prova per testimoni in relazione alla c.d. quietanza di comodo, avrebbe errato, perchè tale orientamento non era consolidato all’epoca in cui la prova per testi fu assunta. Si sarebbe dovuto, invece, non fare applicazione retroattiva di tale mutamento di giurisprudenza, sulla base dell’altra decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione 11 luglio 2011, n. 15144.

1.1. Il motivo non è fondato.

La sentenza delle Sezioni Unite n. 19888 del 2014 indicata dalla Corte d’appello non era, in realtà, chiamata a pronunciarsi sul problema dell’ammissibilità della prova per testimoni in caso di quietanza finta o di comodo (v. il punto n. 5 della motivazione). Su tale argomento, infatti, si erano già pronunciate le Sezioni Unite con la sentenza 13 maggio 2002, n. 6877; ed infatti la sentenza del 2014 non ha fatto altro che richiamare il precedente sul punto e dargli continuità.

Ciò comporta che la decisione della Corte napoletana non si fonda affatto su di un preteso revirement della giurisprudenza, posto che essa era già da tempo assestata nel senso del divieto della prova per testimoni in caso di quietanza di comodo. Di qui l’evidente improprietà del richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 15144 del 2011 che si riferisce al caso della imprevedibilità della modifica giurisprudenziale.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione.

Richiamati i contenuti della sentenza penale emessa tra le parti in relazione al reato di truffa, che aveva assolto R.P. dall’accusa ravvisando nel suo comportamento gli estremi dell’inadempimento, si osserva che la Corte napoletana avrebbe dovuto assumere a fondamento della decisione quanto accertato pacificamente in sede penale.

2.1. Il motivo non è fondato.

Si rileva, in proposito, che, trattandosi di una sentenza penale di assoluzione, il giudice civile non era comunque vincolato al giudizio ed alla valutazione delle prove acquisite in sede penale, per cui non è ipotizzabile che l’assoluzione dal reato di truffa nei confronti di R.P. dovesse o potesse vincolare il giudice civile anche solo in ordine all’esistenza di un inadempimento di natura civilistica (v. le sentenze 29 gennaio 2016, n. 1665, e 11 marzo 2016, n. 4764).

Il motivo, poi, tende a sollecitare la Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito, senza contare che dal ricorso non risulta se ed in quali termini la sentenza penale sia stata effettivamente prodotta in sede civile.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine alla richiesta ammissione del giuramento decisorio in ordine al mancato pagamento, da parte di R.P., della somma di cui alla quietanza.

3.1. Il motivo non è fondato.

Va richiamata, in proposito, la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di tutti i mezzi istruttori avanzate dalle parti qualora, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, ritenga sufficientemente istruito il processo. Al riguardo la superfluità dei mezzi non ammessi può dedursi dal complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza (sentenza 12 luglio 2005, n. 14611), per cui nel caso di specie la prova era da ritenere come implicitamente respinta.

Rileva inoltre il Collegio che – fermo restando il principio per cui l’ammissione del giuramento decisorio è frutto di una valutazione rimessa al giudice di merito (sentenza 13 novembre 2009, n. 24025) -nel caso in esame la formula del giuramento, trascritta alla p. 15 del ricorso, era evidentemente inammissibile, trattandosi di formula che coinvolgeva il comportamento di un defunto, senza che potesse trovare applicazione la previsione dell’art. 2960 c.c..

4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

In considerazione, tuttavia, della particolarità della vicenda e degli esiti alterni dei giudizi di merito, la Corte ritiene di dover compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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