Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12744 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. I, 10/06/2011, (ud. 12/05/2011, dep. 10/06/2011), n.12744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 20674 R.G. anno 2007 proposto da:

Avv. N.E. in proprio e quale procuratore speciale di

N.S., elett.te domiciliati in ROMA, Via Marianna Dionigi

57 presso l’avvocato Carlo Carbone entrambi difesi dall’avv. NICOLINI

Elisabetta del Foro di Ancona il secondo giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate di Roma dom.ta ex lege in Roma Via dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

Avverso l’ordinanza 19.6.2007 del Presidente del Tribunale di Ancona;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12.05.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito, per la parte ricorrente, l’Avvocato E. Nicolini che ha chiesto

accogliersi il ricorso;

udito per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato dello Stato Bachetti che

ha chiesto il rigetto;

sentite le conclusioni del P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr.

CESQUI Elisabetta, che ha chiesto accogliersi il ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N.S. chiese ammissione al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre ricorso avverso il diniego – adottato dalla Commissione Nazionale – alla sua istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, ammissione che, accordata provvisoriamente dal COA di Ancona, venne invece revocata dal Tribunale di Ancona con decreto 20.4.2007, adottato ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, nel quale si affermava che, ferma la generale necessità che lo straniero fosse “regolarmente soggiornante” (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 119) per beneficiare, sussistendone i requisiti, dell’ammissione al patrocinio dei non abbienti, eccezione espressa e pertanto non estensibile era quella rappresentata dal disposto dell’art. 142 per il quale l’ammissione era consentita solo per impugnare i decreti di espulsione dallo Stato.

Proposta opposizione al Capo dell’Ufficio, il Presidente del Tribunale di Ancona con ordinanza 19.6.2007 ha respinto il reclamo affermando che a beneficio del N. non si poteva invocare alcuna prova della disponibilità di un ancora efficace permesso di soggiorno. Per la cassazione di tale ordinanza il N.S. ha proposto ricorso il 7.7.2007, concluso da specifici quesiti di diritto, censurando la disattenzione per il fatto che egli aveva avuto regolare permesso in attesa di definizione della domanda di protezione e che, dopo la revoca del permesso seguita al rigetto della istanza da parte della Commissione Nazionale, la revoca stessa era stata sospesa, si che egli permaneva nella condizione di regolarità.

Il ricorrente ha depositato memoria finale. L’Avvocatura Generale dello Stato ha partecipato alla discussione orale chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premessa la ammissibilità del ricorso avverso l’ordinanza del capo dell’Ufficio-Presidente del Tribunale di Ancona resa sulla opposizione dell’interessato avverso il decreto con il quale il Tribunale ha revocato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, l’ammissione deliberata dal locale COA a beneficio di N.S.. Devesi infatti rilevare che il Capo dell’Ufficio ha pronunziato sulla opposizione al diniego ritenendo applicabile la previsione dell’art. 170 del citato decreto la quale disposizione, pur configurata per regolare la opposizione ai decreti di pagamento, devesi ritenere, ed è stata da questa Corte ritenuta, estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca della ammissione deliberati dal giudice civile. E’ infatti noto che, per le opposizioni ai provvedimenti adottati dal giudice penale per negare l’ammissione al patrocinio, l’art. 99 espressamente disciplina il ricorso al Capo dell’Ufficio anche contemplando il ricorso per cassazione per violazione di legge avverso la relativa decisione. Ed è altrettanto chiaro che nessuna espressa norma si rinviene per regolare reclami e/o opposizioni avverso il decreto di revoca reso dal giudice civile ex art. 136, comma 2, D.P.R. citato, nei riguardi di una ammissione provvisoria deliberata dal COA. Questa Corte, che ha anche assai di recente rilevato il carattere generale del rimedio oppositorio di cui al citato art. 170 (Cass. n. 9748 del 2011), ha avuto modo di ampiamente sottolineare (Cass. N. 13833 del 2008, alla quale adde n. 19203 del 2009) che “…. la soluzione non può che essere cercata all’interno dello stesso TU, facendo ricorso, più che alla previsione della disciplina penalistica sopraricordata, a quanto dispone lo stesso art. 142, che, sia pure per le doglianze in materia di quantificazione delle spettanze del difensore, richiama lo strumento dell'”opposizione ai sensi dell’art. 84″, che a sua volta rende applicabile l’art. 170 dello stesso TU (Opposizione al decreto di pagamento)…..”. In tali termini, pertanto, va interpretata la lacunosa disciplina afferente il rimedio esperibile avverso il provvedimento di diniego dell’ammissione, o la revoca dell’ammissione provvisoria, dello straniero in ordine al richiesto patrocinio a spese dello Stato.

E per tal ragione va affermata la correttezza della decisione della opposizione da parte del Capo dell’Ufficio e la evidente ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la conseguente pronunzia negativa.

Venendo quindi al merito della impugnazione, va premesso che la controversia sottoposta non è risolubile sulla base delle norme sopravvenute a regolare espressamente la condizione del richiedente protezione internazionale: si ricorda infatti che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 16, decreto adottato in attuazione della Direttiva 2005/85/CE, espressamente prevede l’ammissione al patrocinio per le controversie di impugnazione giurisdizionale delle decisioni sulla protezione internazionale.

Si tratta quindi di considerare se alla stregua delle sole norme applicabili per il generico richiamo del D.Lgs. n. 113 del 2002, la posizione del richiedente N.S. fosse comunque considerata nell’ambito delle situazioni di ammissibilità al patrocinio stesso.

E la risposta deve essere affermativa.

Si osserva, infatti, alla stregua del generale disposto dell’art. 119 del D.P.R. più volte citato, per il quale l’accesso al patrocinio era consentito a tutti gli stranieri che fossero “regolarmente soggiornanti”, che, sulla base delle norme anteriori a quella sopra richiamata e posta con il decreto del 2008,, allo straniero richiedente asilo, e non ristretto in un CIE, dovesse essere concesso permesso di soggiorno fino alla definizione della procedura di riconoscimento (D.L. n. 416 del 1989, art. 1. comma 5, convertito in L. n. 39 del 1990 e sostituito dalla L. n. 189 del 2002, art. 31) e che, all’esito di una decisione negativa della Commissione Territoriale, potesse essere concesso, in alternativa ad ulteriore restringimento presso il CIE, un permesso di 60 giorni, rinnovabile, ad iniziativa del Questore (D.P.R. n. 303 del 2004, art. 17). Dette previsioni vennero poi integrate dal D.Lgs. n. 140 del 2005 (attuativo della Direttiva 2003/9/CE) che all’art. 11 previde la possibilità di rinnovo del p.d.s. per richiesta di asilo, in caso di ritardo nella decisione, per ulteriori sei mesi e con la possibilità di svolgere attività di lavoro “..fino alla conclusione della procedura di riconoscimento”.

E’ pertanto indiscutibile che anche nella fase della contestazione giurisdizionale del diniego di protezione internazionale il richiedente potesse essere munito di titolo di soggiorno temporaneo, anche abilitante lo stesso all’esercizio del lavoro, e che conseguentemente potesse considerarsi regolarmente soggiornante ai fini della ammissione al patrocinio nella previsione del più volte citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 119.

Da ciò discende che il Capo dell’Ufficio anconetano, al seguito della sottoposta decisione di revoca, non poteva applicare alcuna presunzione di inesistenza di permesso di soggiorno a sostegno della domanda di ammissione al patrocinio e che doveva di contro accertare, come con piena autosufficienza di allegazione è affermato in ricorso essere stato prospettato, se alla data di presentazione della istanza al COA di Ancona (8.8.2006)il N.S. fosse munito di permesso di soggiorno, rilasciato per ragioni di lavoro ovvero specificamente per la definizione della procedura di protezione (permesso che si afferma scaduto il 7.11.2006 e rinnovato il 13.11.2006).

Cassato il provvedimento si dispone rinvio allo stesso Ufficio, in persona di altro magistrato, per nuova decisione che applichi i principii sopra indicati e compia gli accertamenti documentali richiesti e necessari, conclusivamente regolando le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza e rinvia anche per le spese al Presidente del Tribunale di Ancona in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA