Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12743 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 26/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8565-2019 proposto da:

F. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MICHELE DI FIORE;

– ricorrente –

COMUNE DI NAPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1171/21/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata l’11/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. F. srl proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso l’avviso di pagamento Tari per l’anno 2017 in relazione ad un immobile sito in (OMISSIS) alla Via (OMISSIS).

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria della Regione Campania accoglieva l’appello disponendo la soggezione a Tari della sola area destinata ad uffici per mq 89,21 e compensando le spese di entrambi i giudizi in ragione dell’accoglimento parziale del gravame.

5. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad due motivi. Il Comune (OMISSIS) non si è costituito.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, e degli artt. 91 e 92, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR illegittimamente disposto la compensazione delle spese di lite sull’erroneo presupposto della soccombenza parziale.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere i giudici di seconde cure reso una apparente motivazione in punto di compensazione delle spese. 2. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo

2.1 Va precisato che nel processo tributario si applica il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, che, nella versione modificata dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, al comma 2 prevede che le spese di giudizio possono essere compensate ” soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.

2.2 Nella fattispecie le spese sono state compensate “in ragione dell’accoglimento parziale”.

2.3 In realtà la Corte di secondo grado nell’accogliere l’appello e disporre la soggezione a Tari della sola area destinata ad uffici per mq 89, 21 ha ritenuto la piena fondatezza della domanda avanzata dal contribuente in primo e in secondo grado. Come risulta dal ricorso e dall’appello prodotti, F. srl aveva chiesto l’annullamento della Tari in relazione alle superficie destinate alla produzione e allo stoccaggio in quanto per il tipo dell’attività esercitata – la lavorazione del vetro-si producevano rifiuti speciali e la rideterminazione del quantum della Tari per l’area destinata ad uffici di mq 89,11.

2.4 La CTR come si evince dalla motivazione della sentenza in conformità con le conclusioni della ricorrente e la sua linea difensiva e dopo aver accertato l’esistenza dell’attività produttiva con produzione di rifiuti speciali che l’imprenditore smaltiva a sue spese, ha escluso il pagamento della Tari per la superficie destinata all’attività industriale assoggettando ad imposizione solo l’area destinata ad uffici dell’estensione di mq 89,21.

2.5 I giudice di seconde cure, quindi, nel compensare le spese dei due giudizi di merito, in ragione dell’accoglimento del ricorso, non ha fatto buon governo della norma sopra citata. In accoglimento del ricorso l’impugnata sentenza va cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria della Regione Campania anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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