Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12743 del 25/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 25/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 25/05/2010), n.12743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

lo studio dell’avvocato URSINO ANNA MARIA, che la rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACQUA

DONZELLA 27, presso lo studio dell’avvocato GRECO SALVINO, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 678/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 27/06/2006 rg.n. 390/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2010 dal Consigliere Dott. DI NUBILA Vincenzo;

udito l’Avvocato URSINO ANNA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Su ricorso di P.A., il Tribunale di Vibo Valentia dichiarava il diritto dell’attore, nei confronti di Poste Italiane spa., al riconoscimento della causa di servizio in ordine alla malattia da questi denunciata (faringolaringite cronica con leucoplactia e disfonia permanente) e la ascriveva nella (OMISSIS) categoria della tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981.

2. Proponeva appello Poste Italiane, deducendo che il Tribunale non aveva considerato tardiva la domanda, in quanto presentata oltre il termine di sei mesi rispetto alla data in cui il lavoratore aveva avuto conoscenza della malattia, D.P.R. n. 349 del 1994, ex art. 3;

che era mancata l’acquisizione del parere del Comitato per le pensioni privilegiate, necessario a sensi della L. n. 471 del 1987, art. 5 bis; che comunque l’individuazione della tabella era errata.

3. La Corte di Appello di Catanzaro riformava parzialmente la sentenza di primo grado ed assegnava all’attore la categoria (OMISSIS);

respingeva gli altri motivi dell’appello osservando che il termine di sei mesi e’ stato rispettato, in relazione alla data presumibile in cui il lavoratore ha preso piena conoscenza della malattia in tutte le sue manifestazioni, in particolare l’iperplasia delle corde vocali;

– il parere del Comitato sopra citato e’ stato acquisito e risulta richiamato nel provvedimento 29.6.1998 del Direttore della sede (OMISSIS);

– e’ errata l’assegnazione alla categoria (OMISSIS).

4. Ha proposto ricorso per Cassazione Poste Italiane, deducendo cinque motivi. Resiste con controricorso P.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 349 del 1994, art. 3.

6. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione del D.P.R. n. 686 del 1957, art. 36.

7. Con il terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione dell’art. 2697 c.c..

8. I tre motivi sono esposti congiuntamente e deducono che erroneamente la Corte di Appello ha riconosciuto la tempestivita’ della domanda, trascurando il fatto che fino dal 1988 il lavoratore aveva contezza della malattia.

9. I detti tre motivi sono infondati, perche’ la Corte di Appello ha adeguatamente motivato, in fatto, come il termine di sei mesi debba farsi decorrere dal giorno in cui il lavoratore assume ragionevole contezza dell’esistenza della malattia indennizzabile in tutti i suoi aspetti, evidenziando che prima della data stabilita non tutti i sintomi e non tutte le affezioni denunciate si erano rese manifeste.

Il ricorso prospetta, quindi, una diversa ricostruzione del fatto, ma non e’ in grado di evidenziare lacune o salti logici nella motivazione della sentenza di appello, la quale al riguardo si sottrae a censura.

10. Il quarto e quinto motivo del ricorso deducono violazione del D.P.R. n. 686 del 1997, art. 48 e segg. e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La Corte di Appello e’ caduta in un “grossolano equivoco” ritenendo che nel provvedimento del Direttore della Sede fosse richiamato il parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate ordinarie, laddove esso provvedimento cita il parere della Commissione Medica Ospedaliera di (OMISSIS). I due pareri sono distinti ed il primo e’ obbligatorio.

11. I due motivi sono infondati. Il D.L. n. 387 del 1987, art. 5 bis dispone che “i giudizi collegiali adottati dalle commissioni mediche ospedaliere sono da considerarsi definitivi, nei riguardi del personale della difesa e delle forze di polizia nonche’ degli altri dipendenti statali, ai fini del riconoscimento delle infermita’ per la dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 166 in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo.

E’ abrogato il comma 2, dell’art. 163 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso.

12. Il D.P.R. n. 349 del 1994, art. 9 dispone tra l’altro che “l’amministrazione si pronuncia sul riconoscimento di infermita’ dipendente da causa di servizio con provvedimento espresso, debitamente motivato, da adottarsi in ogni caso entro quindici mesi dalla data di ricevimento della domanda o dall’inizio del procedimento di ufficio.

L’amministrazione si pronuncia sulla concessione dell’equo indennizzo con provvedimento espresso, debitamente motivato, da adottarsi entro un mese dalla data di ricevimento del parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Il provvedimento finale deve essere adottato, in ogni caso, entro diciannove mesi dalla data di ricevimento della domanda”.

13. Al riguardo, si osserva che in virtu’ del principio di autosufficienza del ricorso la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere integralmente il provvedimento negativo del Direttore della Sede, onde mettere in risalto il “grossolano equivoco” di cui sopra. Va in ogni caso rimarcato che una volta esaurita la fase amministrativa con il diniego del riconoscimento richiesto, non puo’ la societa’ Poste Italiane invocare la mancanza di un parere obbligatorio che essa stessa deve richiedere entro un certo termine, ma deve contrastare la domanda nel merito, cioe’ quanto alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della malattia per causa di servizio e per l’ammontare dell’erogazione, prendendo posizione precisa in ordine ad ogni questione. La sentenza di merito che accerta la tempestivita’ della domanda e la debenza del ridetto riconoscimento da atto della spettanza di una classe diversa con accertamento in fatto debitamente ed adeguatamente motivato.

14. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna Poste Italiane spa a rifondere a P.A. le spese del grado, che liquida in Euro 18,00 oltre Euro duemila/00 per onorari, spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge.

Cosi’ deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010

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